DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1946


ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento si accinge a modificare gli equilibri e i rapporti tra i poteri dello Stato. C'é quindi l'occasione di riesaminare il ruolo e le funzioni del Parlamento stesso.
Se, da un lato, la funzione legislativa é stata ed é in gran parte subordinata all'indirizzo da parte del Governo, si puó pensare ad un ampliamento del ruolo ispettivo e di controllo sull'operato del Governo, delle sue dipendenza gerarchiche e degli enti pubblici, da parte del Parlamento.
Nello stesso tempo, per bilanciare lo straripante potere della Magistratura, mi pare altrettanto opportuno consentire al Parlamento almeno l'esercizio di una funzione ispettiva piú marcata di quella attualmente prevista dalla Costituzione.
Ritengo cosí che si possa pensare ad un ampliamento del potere ispettivo mediante il conferimento di tale potere anche in capo ad ogni singolo parlamentare, oltre che mediante la costituzione di organi collegiali, quali sono le commissioni di inchiesta.
Una riforma che consentisse l'uso individuale di poteri di inchiesta, indagine, ispezione, audizione anche da parte del singolo parlamentare verrebbe inoltre incontro alle aspettative dei cittadini che, nel momento in cui con il voto conferiscono la propria fiducia all'eletto, si aspettano anche che lo stesso possa esercitare un potere effettivo e non puramente virtuale e che, se pur non possa provvedere individualmente e direttamente a sanare le disfunzioni della pubblica amministrazione, possa almeno indagarne le cause.
Proprio il sistema elettorale basato sulla competizione nei singoli collegi elettorali, fa sí che il parlamentare sia scelto piú per le qualità personali che per l'appartenenza ad uno schieramento politico.... o almeno cosí dovrebbe essere; e quindi la stessa affermazione contenuta nell'articolo 67 della Costituzione, secondo la quale ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, avrebbe maggiore attuazione proprio attraverso lo svolgimento individuale di funzioni di indagine, svincolate sia dalla soggezione al gruppo parlamentare di appartenenza e sia alla collocazione rispetto al Governo.
Il potere di indagine diretta da parte del singolo parlamentare, opportunamente disciplinata da norme attuative che stabiliscano poteri e limiti nell'accesso a luoghi e documenti, dovrebbe quindi esercitarsi molto piú efficacemente di quanto non avvenga attraverso il ricorso alle interrogazioni parlamentari attualmente disciplinate dall'articolo 145 del Regolamento del Senato, dal momento che alla mancata risposta del Governo potrebbe contrapporsi un'attività di acquisizione di informazioni direttamente da parte dell'interessato.
Perció, se per un verso é molto forte la richiesta dei cittadini di sapere e capire, e di avere trasparenza sulle scelte pubbliche, sull'operato del Governo e della pubblica amministrazione dello Stato e degli enti economici che ad essi fanno riferimento, dall'altra parte bisogna che l'elezione qualifichi e legittimi il parlamentare a svolgere un ruolo di indagine non minore rispetto a quello della Magistratura.


Testo articoli - S1946
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