DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1946



Art. 1.

1. Al titolo I della Parte II della Costituzione é aggiunta, dopo l'articolo 81, la sezione III "Controllo del Parlamento sulla attività del Governo, della pubblica amministrazione e degli enti pubblici non territoriali".
2. L'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 82. - Ogni membro del Parlamento puó disporre inchieste, ispezioni ed audizioni su materia di interesse pubblico e procedere alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria nei confronti del Governo, della pubblica amministrazione e degli enti pubblici non territoriali".




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