DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1917


ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira ad introdurre nel nostro ordinamento costituzionale il cosiddetto modello "semi-presidenziale", caratterizzato dall'elezione diretta con scrutinio a doppio turno del Presidente della Repubblica e dal mantenimento della forma di governo parlamentare. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente della Repubblica, deve infatti godere della fiducia del Parlamento che viene concessa, con significativa innovazione, non all'intero Governo ma al solo Presidente del Consiglio.
Il disegno di legge prevede che al Capo dello Stato vengano sostanzialmente mantenuti gli attuali poteri, limitandone anzi il potere di scioglimento. Cosí configurata, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica é perfettamente compatibile col modello di governo parlamentare: il prevederne l'elezione contestuale a quella di Camera e Senato diminuisce quasi del tutto il rischio di "Governo diviso" e conseguente coabitazione, e rende assai piú difficile l'elezione di figure "carismatiche" che non siano espressione della stessa maggioranza politica che esprimerà il Governo.
Per l'elezione del Parlamento si introduce esplicitamente in Costituzione il principio maggioritario con scrutinio a doppio turno, lasciando alla proporzionale la sola funzione di "diritto di tribuna".
Scopo delle modifiche costituzionali deve essere quello di agevolare il formarsi di solide ed omogenee maggioranze di governo senza cadere nelle rigidità che i sistemi presidenziali puri o l'elezione diretta del Presidente del Consiglio comporterebbero. L'importante é che la forma di governo prescelta in Costituzione e il sistema elettorale permettano il formarsi di un sistema partitico compatibile con la democrazia dell'alternanza. La variabile fondamentale per il funzionamento di un sistema maggioritario é la struttura del sistema partitico, cosa che spesso sfugge ai giuristi. Occorre, in altre parole, non escludere dall'ambito dei lavori della Bicamerale il tema della legge elettorale.
Il disegno di legge opera inoltre una scelta in favore del "bicameralismo funzionale", affidando alla Camera le funzioni di indirizzo e controllo (e quindi la fiducia, e la competenza legislativa su tutta la politica di Governo), e al Senato funzioni di garanzia nelle aree di politica by-partisan (e quindi norme in materia di cittadinanza, giustizia penale e civile, nomine negli organismi costituzionali, eccetera). Le due Camere restano collettivamente competenti per le leggi costituzionali ed elettorali, i trattati internazionali, eccetera, e cioé per quelle decisioni la cui sostanza puó influenzare l'assetto delle regioni e le loro politiche.
Al Senato viene mantenuta la dizione storica di "Senato della Repubblica": anche negli Stati genuinamente federali, quali ad esempio gli Stati Uniti d'America, la Camera alta non é una Camera di compensazione delle entità sub-nazionali ma un organo della nazione. Del tutto incongruente sarebbe, ad esempio, affermare che i senatori "rappresentano le regioni" anziché la nazione.
L'opportunità di dare effettiva rappresentanza alle regioni in sede di Senato puó essere soddisfatta in altra maniera. La scelta operata dal disegno di legge é quella di utilizzare l'elettorato passivo: metà dei seggi viene riservata a candidature provenienti dai consigli e dalle giunte regionali, superando cosí anche l'attuale diatriba tra giunte e consigli.
Viene cosí risolto il problema di mantenere un carattere di rappresentanza nazionale al Senato pur garantendone l'ancoraggio alle realtà delle regioni. La formula é limitata a metà dei seggi perché sembra impossibile far eleggere tutti i senatori all'interno dei soli consigli e giunte regionali: occorre infatti tener conto che i consiglieri regionali sono poco piú di mille e cento senatori estratti dagli organi regionali costituiscono una rappresentanza molto elevata.
Il numero dei parlamentari viene ridotto a 400 per la Camera e 200 per il Senato.
Viene infine introdotta, mutuandola dalla Costituzione francese, un'importante norma di delegificazione.


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