ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira ad introdurre nel
nostro ordinamento costituzionale il cosiddetto modello
"semi-presidenziale", caratterizzato dall'elezione diretta con scrutinio a
doppio turno del Presidente della Repubblica e dal mantenimento della forma
di governo parlamentare. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nominato
dal Presidente della Repubblica, deve infatti godere della fiducia del
Parlamento che viene concessa, con significativa innovazione, non all'intero
Governo ma al solo Presidente del Consiglio.
Il disegno di legge prevede che al Capo dello Stato vengano
sostanzialmente mantenuti gli attuali poteri, limitandone anzi il potere di
scioglimento. Cosí configurata, l'elezione diretta del Presidente
della Repubblica é perfettamente compatibile col modello di governo
parlamentare: il prevederne l'elezione contestuale a quella di Camera e
Senato diminuisce quasi del tutto il rischio di "Governo diviso" e
conseguente coabitazione, e rende assai piú difficile l'elezione di
figure "carismatiche" che non siano espressione della stessa maggioranza
politica che esprimerà il Governo.
Per l'elezione del Parlamento si introduce esplicitamente in Costituzione
il principio maggioritario con scrutinio a doppio turno, lasciando alla
proporzionale la sola funzione di "diritto di tribuna".
Scopo delle modifiche costituzionali deve essere quello di agevolare il
formarsi di solide ed omogenee maggioranze di governo senza cadere nelle
rigidità che i sistemi presidenziali puri o l'elezione diretta del
Presidente del Consiglio comporterebbero. L'importante é che la forma
di governo prescelta in Costituzione e il sistema elettorale permettano il
formarsi di un sistema partitico compatibile con la democrazia
dell'alternanza. La variabile fondamentale per il funzionamento di un
sistema maggioritario é la struttura del sistema partitico, cosa che
spesso sfugge ai giuristi. Occorre, in altre parole, non escludere
dall'ambito dei lavori della Bicamerale il tema della legge elettorale.
Il disegno di legge opera inoltre una scelta in favore del "bicameralismo
funzionale", affidando alla Camera le funzioni di indirizzo e controllo (e
quindi la fiducia, e la competenza legislativa su tutta la politica di
Governo), e al Senato funzioni di garanzia nelle aree di politica
by-partisan
(e quindi norme in materia di cittadinanza, giustizia penale e civile,
nomine negli organismi costituzionali, eccetera). Le due Camere restano
collettivamente competenti per le leggi costituzionali ed elettorali, i
trattati internazionali, eccetera, e cioé per quelle decisioni la cui
sostanza puó influenzare l'assetto delle regioni e le loro politiche.
Al Senato viene mantenuta la dizione storica di "Senato della
Repubblica": anche negli Stati genuinamente federali, quali ad esempio gli
Stati Uniti d'America, la Camera alta non é una Camera di
compensazione delle entità sub-nazionali ma un organo della nazione.
Del tutto incongruente sarebbe, ad esempio, affermare che i senatori
"rappresentano le regioni" anziché la nazione.
L'opportunità di dare effettiva rappresentanza alle regioni in
sede di Senato puó essere soddisfatta in altra maniera. La scelta
operata dal disegno di legge é quella di utilizzare l'elettorato
passivo: metà dei seggi viene riservata a candidature provenienti dai
consigli e dalle giunte regionali, superando cosí anche l'attuale
diatriba tra giunte e consigli.
Viene cosí risolto il problema di mantenere un carattere di
rappresentanza nazionale al Senato pur garantendone l'ancoraggio alle
realtà delle regioni. La formula é limitata a metà dei
seggi perché sembra impossibile far eleggere tutti i senatori
all'interno dei soli consigli e giunte regionali: occorre infatti tener
conto che i consiglieri regionali sono poco piú di mille e cento
senatori estratti dagli organi regionali costituiscono una rappresentanza
molto elevata.
Il numero dei parlamentari viene ridotto a 400 per la Camera e 200 per il
Senato.
Viene infine introdotta, mutuandola dalla Costituzione francese,
un'importante norma di delegificazione.
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