DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1917



Art. 1.

1. L'articolo 56 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati é eletta a suffragio universale e diretto dagli elettori che abbiano superato il diciottesimo anno di età.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i venticinque anni di età.
Il numero dei deputati é di quattrocento, eletti in collegi uninominali secondo il principio maggioritario e con scrutinio a doppio turno.
La legge determina le specifiche modalità di elezione, e puó riservare una quota non superiore al 10 per cento dei seggi alla rappresentanza proporzionale di quei raggruppamenti di candidati che abbiano conseguito un numero di seggi proporzionalmente inferiore ai voti complessivamente riportati.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti piú alti".

Art. 2.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"Il numero dei senatori elettivi é di duecento.
Nessuna regione puó avere un numero di senatori inferiore a cinque tranne il Molise che ne ha due e la Val d'Aosta che ne ha uno".

Art. 3.

1. L'articolo 58 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che abbiano superato il diciottesimo anno di età, in collegi uninominali secondo il principio maggioritario e con scrutinio a doppio turno.
La legge determina le specifiche modalità di elezione, riservando il 50 per cento delle candidature ai componenti le giunte e i consigli regionali.
Sono eleggibili a senatore gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età".

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera é convocata in via ordinaria dal suo Presidente, o in via straordinaria per iniziativa del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti. Il Senato della Repubblica é parimenti convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta tanti senatori quanti rappresentano la maggioranza dei senatori eletti in almeno tre regioni".

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento".

Art. 6.

1. All'articolo 66 della Costituzione é aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Contro la pronuncia della Camera di appartenenza o nel caso che essa non si pro nunci tempestivamente, é ammesso ricorso alla Corte costituzionale che delibera preliminarmente sulla ammissibilità del ricorso".

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni politiche espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Fanno eccezione affermazioni lesive dell'onorabilità di persone, espresse al di fuori delle aule parlamentari e non inscindibilmente connesse alla formulazione di opinioni politiche".

Art. 8.

1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dalle due Camere secondo le rispettive competenze.
Le due Camere approvano collettivamente le leggi costituzionali e le leggi in materia elettorale; le leggi istitutive di Ministeri, Autorità indipendenti di garanzia, ed Enti di rilevanza nazionale; e le leggi di ratifica di trattati internazionali.
La Camera dei deputati, nella sua funzione di indirizzo e controllo dell'attività di Governo, vota la fiducia al Governo; approva il bilancio dello Stato e le leggi in materia monetaria e fiscale; nonché le leggi in tutte le altre materie di competenza dello Stato non espressamente riservate all'approvazione del Senato della Repubblica.
Il Senato della Repubblica approva le leggi in materia di cittadinanza e di stato e capacità delle persone; di giustizia penale e civile, e di ordinamento della magistratura e della funzione giurisdizionale; di difesa nazionale.
É altresí attribuita al Senato la scelta dei componenti di nomina parlamentare della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura e delle Autorità indipendenti di garanzia".

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente articolo:

"Art. 70- bis . - 1. La legge stabilisce le norme concernenti:

il godimento dei diritti politici e civili, e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini;
gli obblighi dei cittadini in ordine alla difesa nazionale;
la cittadinanza, lo status e la capacità delle persone, il regime matrimoniale e della famiglia, le successioni e donazioni;
i codici civile e penale e le norme di procedura; l'amnistia e indulto; la creazione di nuovi ordini di giurisdizione, lo status dei magistrati e l'ordinamento giudiziario;
le entrate e le spese dello Stato; le imposte di ogni natura; il regime di emissione della moneta;
la legge elettorale per il Parlamento nazionale e le assemblee elettive regionali e locali;
la creazione di enti pubblici;
lo status giuridico dei funzionari civili e militari dello Stato;
la nazionalizzazione di imprese;
l'autonomia degli enti locali e le loro competenze e risorse;
l'ordinamento della pubblica istruzione;
il regime della proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni civili e commerciali;
il lavoro e la sicurezza sociale.

Le materie diverse da quelle riservate alla legge hanno carattere regolamentare. I testi di legge che disciplinano tali materie possono essere modificati mediante decreto".

Art. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nel le materie di rispettiva competenza, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale".

2. Il secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli, sul quale le Camere o la Camera competente si pronunciano entro diciotto mesi".

Art. 11.

1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Se le Camere, o la Camera competente, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge é promulgata nel termine da essa stabilito".

Art. 12.

1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Se le Camere, o la Camera competente, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata".

2. All'articolo 74 della Costituzione é aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Entro un mese dall'approvazione una legge puó essere deferita alla Corte costituzionale da un quinto dei deputati o dei senatori. La Corte si pronuncia entro quindici giorni".

Art. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, o alla Camera competente, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni".

Art. 14.

1. L'articolo 78 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 78. - Le Camere, riunite in seduta congiunta, deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari".

Art. 15.

1. Il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo".

Art. 16.

1. L'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica é eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori che abbiano superato il diciottesimo anno di età.
É eleggibile ogni cittadino che abbia compiuto il quarantesimo anno di età e abbia il godimento dei diritti civili e politici. La legge determina le modalità di presentazione delle candidature.
É eletto il candidato che riporti la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso che nessun candidato riporti tale maggioranza si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda domenica successiva alla prima votazione".

Art. 17.

1. L'articolo 84 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 84. - Il Presidente della Repubblica dura in carica cinque anni, e puó essere rieletto solamente una seconda volta.
L'ufficio di Presidente della Repubblica é incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge".

Art. 18.

1. L'articolo 85 della Costituzione é abrogato.

Art. 19.

1. L'articolo 86 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati convoca entro quindici giorni in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica che durerà in carica solamente per la durata della legislatura, al termine della quale si procederà all'elezione di un nuovo Presidente della Repubblica secondo il dettato dell'articolo 83.
Se le Camere sono sciolte o manca meno di un anno alla loro cessazione, le funzioni del Presidente della Repubblica sono esercitate dal Presidente del Senato".

Art. 20.

1. Il quarto comma dell'articolo 87 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo dopo averne verificato la rispondenza alla prescrizione dell'articolo 81, ultimo comma".

2. Il quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Puó rinviare al Consiglio dei ministri i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti governativi con richiesta motivata di nuova deliberazione".

3. Dopo il sesto comma dell'articolo 87 della Costituzione é inserito il seguente:

"Nomina o partecipa alla nomina delle Autorità di garanzia di rilievo nazionale con le modalità stabilite dalla legge".

Art. 21.

1. L'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica puó, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Tale facoltà puó essere esercitata una sola volta nel corso del mandato presidenziale.
Se tale facoltà é esercitata nell'ultimo anno del mandato presidenziale, si procede contestualmente alla elezione delle Camere e alla elezione del nuovo Presidente della Repubblica".

Art. 22.

1. All'articolo 89 della Costituzione é aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fanno eccezione alle disposizioni di cui sopra i messaggi alle Camere, il rinvio al Consiglio dei ministri dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti governativi, nonché la nomina di componenti di organi costituzionali, del Consiglio superiore della magistratura o delle Autorità di garanzia non dipendenti dal Governo".

Art. 23.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri".

Art. 24.

1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non puó essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
L'eventuale voto di sfiducia della Camera nei confronti di un singolo Ministro comporta obbligo di dimissioni solo per tale Ministro".




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