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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1917 |
Art. 1.
1. L'articolo 56 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 56. - La Camera dei deputati é eletta a suffragio universale
e diretto dagli elettori che abbiano superato il diciottesimo anno di
età.
| Art. 2.
1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono
sostituiti dai seguenti:
"Il numero dei senatori elettivi é di duecento.
| Art. 3.
1. L'articolo 58 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che abbiano superato il diciottesimo anno di età, in collegi
uninominali secondo il principio maggioritario e con scrutinio a doppio
turno.
| Art. 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Ciascuna Camera é convocata in via ordinaria dal suo Presidente,
o in via straordinaria per iniziativa del Presidente della Repubblica o di
un quinto dei suoi componenti. Il Senato della Repubblica é parimenti
convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta tanti senatori
quanti rappresentano la maggioranza dei senatori eletti in almeno tre
regioni".
| Art. 5.
1. Il secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento".
| Art. 6.
1. All'articolo 66 della Costituzione é aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Contro la pronuncia della Camera di appartenenza o nel caso che essa non
si pro nunci tempestivamente, é ammesso ricorso alla Corte
costituzionale che delibera preliminarmente sulla ammissibilità del
ricorso".
| Art. 7.
1. Il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni politiche espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni. Fanno eccezione affermazioni lesive dell'onorabilità di
persone, espresse al di fuori delle aule parlamentari e non inscindibilmente
connesse alla formulazione di opinioni politiche".
| Art. 8.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dalle due Camere
secondo le rispettive competenze.
| Art. 9.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente
articolo:
"Art. 70- bis . - 1. La legge stabilisce le norme concernenti:
il godimento dei diritti politici e civili, e le garanzie fondamentali
accordate ai cittadini;
Le materie diverse da quelle riservate alla legge hanno carattere
regolamentare. I testi di legge che disciplinano tali materie possono essere
modificati mediante decreto".
| Art. 10.
1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere nel le materie di rispettiva competenza, ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale".
2. Il secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da
parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli, sul
quale le Camere o la Camera competente si pronunciano entro diciotto mesi".
| Art. 11.
1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Se le Camere, o la Camera competente, a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge é promulgata nel
termine da essa stabilito".
| Art. 12.
1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Se le Camere, o la Camera competente, approvano nuovamente la legge,
questa deve essere promulgata".
2. All'articolo 74 della Costituzione é aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Entro un mese dall'approvazione una legge puó essere deferita
alla Corte costituzionale da un quinto dei deputati o dei senatori. La Corte
si pronuncia entro quindici giorni".
| Art. 13.
1. Il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori
con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere, o alla Camera competente, che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni".
| Art. 14.
1. L'articolo 78 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 78. - Le Camere, riunite in seduta congiunta, deliberano lo stato
di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari".
| Art. 15.
1. Il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"La Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo".
| Art. 16.
1. L'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica é eletto a suffragio
universale e diretto dagli elettori che abbiano superato il diciottesimo
anno di età.
| Art. 17.
1. L'articolo 84 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 84. - Il Presidente della Repubblica dura in carica cinque anni, e
puó essere rieletto solamente una seconda volta.
| Art. 18.
1. L'articolo 85 della Costituzione é abrogato.
| Art. 19.
1. L'articolo 86 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in
cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
| Art. 20.
1. Il quarto comma dell'articolo 87 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del governo dopo averne verificato la rispondenza alla
prescrizione dell'articolo 81, ultimo comma".
2. Il quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. Puó rinviare al Consiglio dei ministri i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti governativi con richiesta motivata di nuova
deliberazione".
3. Dopo il sesto comma dell'articolo 87 della Costituzione é
inserito il seguente:
"Nomina o partecipa alla nomina delle Autorità di garanzia di
rilievo nazionale con le modalità stabilite dalla legge".
| Art. 21.
1. L'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica puó, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
| Art. 22.
1. All'articolo 89 della Costituzione é aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Fanno eccezione alle disposizioni di cui sopra i messaggi alle Camere,
il rinvio al Consiglio dei ministri dei decreti aventi valore di legge e dei
regolamenti governativi, nonché la nomina di componenti di organi
costituzionali, del Consiglio superiore della magistratura o delle
Autorità di garanzia non dipendenti dal Governo".
| Art. 23.
1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
Ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri".
| Art. 24.
1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della
Camera dei deputati.
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