DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1259
ONOREVOLI SENATORI. - É opportuno ricordare e sottolineare che
l'articolo 5 della Costituzione, nel riconoscere le autonomie locali,
definisce "la Repubblica una e indivisibile" mentre l'articolo 54
stabilisce: "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge".
Da tale prospettiva, l'introduzione del giuramento dei parlamentari,
stante i poteri loro conferiti, non puó essere messa in dubbio, in
considerazione delle funzioni pubbliche che ciascun parlamentare svolge.
Ma tale ipotesi é stata finora accantonata in base alla
necessità di tutelare il libero svolgimento dell'attività di
ciascun parlamentare
É inoltre da considerare che l'articolo 67 recita: "Ogni membro
del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato". Tale norma contiene due elementi di forte contenuto
prescrittivo: da un lato sancisce l'assoluta libertà di
rappresentanza in rapporto a istanze, innovazioni e proposte legislative; e
dall'altro stabilisce che la rappresentanza di ogni eletto sia riferita alla
Nazione nella sua interezza. Stabilisce, quindi, che ogni parlamentare operi
nell'interesse collettivo, per raggiungere gli obbiettivi costituzionali di
libertà, di uguaglianza, di sviluppo e di giustizia sociale,
patrimonio di ogni cittadino italiano e dell'Italia nel suo complesso.
Interesse collettivo che, naturalmente, non si sviluppa solo a livello
nazionale, ma che trova opportunità e soluzioni nei piú vasti
ambiti dell'Unione europea ed internazionali.
L'articolo 49, d'altra parte, tutela il diritto di ogni cittadino ad
"associarsi liberamente in partiti" riconoscendolo, peraltro, al solo fine
di "concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".
Ogni altro uso improprio di tale diritto associativo viene quindi escluso
dalla Costituzione.
La modifica proposta puó quindi essere considerata conforme ai
principi di democrazia ed ai diritti sui quali si basa il nostro assetto
istituzionale.
Il presente disegno di legge costituzionale, piuttosto che un'innovazione
potrebbe definirsi un'integrazione delle disposizioni costituzionali.
Integrazione necessaria e del tutto coerente con la volontà politica
di riforma in senso federalista dello Stato, che abbisogna di parlamentari
ancor piú consapevoli e convinti del valore dell'Unità
nazionale. Il giuramento di fedeltà alla Repubblica infatti evidenzia
e formalizza l'incompatibilità di rappresentanza nazionale con quella
di esclusivi interessi parziali e localistici.
Nelle norme transitorie si é ritenuto opportuno prevedere
l'obbligo del giuramento soltanto a partire dalla prossima Legislatura, per
non incidere su uno status
parlamentare acquisito, e, soprattutto, per inserire l'obbligo nella
piú vasta riforma del sistema elettorale.