DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1259


ONOREVOLI SENATORI. - É opportuno ricordare e sottolineare che l'articolo 5 della Costituzione, nel riconoscere le autonomie locali, definisce "la Repubblica una e indivisibile" mentre l'articolo 54 stabilisce: "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge".
Da tale prospettiva, l'introduzione del giuramento dei parlamentari, stante i poteri loro conferiti, non puó essere messa in dubbio, in considerazione delle funzioni pubbliche che ciascun parlamentare svolge.
Ma tale ipotesi é stata finora accantonata in base alla necessità di tutelare il libero svolgimento dell'attività di ciascun parlamentare
É inoltre da considerare che l'articolo 67 recita: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". Tale norma contiene due elementi di forte contenuto prescrittivo: da un lato sancisce l'assoluta libertà di rappresentanza in rapporto a istanze, innovazioni e proposte legislative; e dall'altro stabilisce che la rappresentanza di ogni eletto sia riferita alla Nazione nella sua interezza. Stabilisce, quindi, che ogni parlamentare operi nell'interesse collettivo, per raggiungere gli obbiettivi costituzionali di libertà, di uguaglianza, di sviluppo e di giustizia sociale, patrimonio di ogni cittadino italiano e dell'Italia nel suo complesso. Interesse collettivo che, naturalmente, non si sviluppa solo a livello nazionale, ma che trova opportunità e soluzioni nei piú vasti ambiti dell'Unione europea ed internazionali.
L'articolo 49, d'altra parte, tutela il diritto di ogni cittadino ad "associarsi liberamente in partiti" riconoscendolo, peraltro, al solo fine di "concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".
Ogni altro uso improprio di tale diritto associativo viene quindi escluso dalla Costituzione.
La modifica proposta puó quindi essere considerata conforme ai principi di democrazia ed ai diritti sui quali si basa il nostro assetto istituzionale.
Il presente disegno di legge costituzionale, piuttosto che un'innovazione potrebbe definirsi un'integrazione delle disposizioni costituzionali. Integrazione necessaria e del tutto coerente con la volontà politica di riforma in senso federalista dello Stato, che abbisogna di parlamentari ancor piú consapevoli e convinti del valore dell'Unità nazionale. Il giuramento di fedeltà alla Repubblica infatti evidenzia e formalizza l'incompatibilità di rappresentanza nazionale con quella di esclusivi interessi parziali e localistici.
Nelle norme transitorie si é ritenuto opportuno prevedere l'obbligo del giuramento soltanto a partire dalla prossima Legislatura, per non incidere su uno status parlamentare acquisito, e, soprattutto, per inserire l'obbligo nella piú vasta riforma del sistema elettorale.


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