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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1259
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Art. 1.
(Obbligo di giuramento
per i parlamentari)
1. All'articolo 67 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:
"All'inizio di ogni legislatura l'Assemblea di ogni Camera, nel corso
della prima seduta, procede, su chiamata nominale, alla cerimonia del
giuramento di fedeltà di ciascun eletto "alla Repubblica italiana,
una ed indivisibile".
I parlamentari subentrati o eletti successivamente all'inizio della
legislatura, prestano giuramento nella prima seduta successiva alla
proclamazione.
I senatori a vita prestano giuramento nella prima seduta successiva a
quella in cui é stata annunciata la nomina, quelli di diritto nella
prima seduta successiva al giuramento del nuovo Presidente della Repubblica.
In caso di rifiuto a prestare il giuramento, il Presidente della Camera,
dopo due inviti formali, ne prende atto e dichiara la decadenza con effetto
immediato del parlamentare che non ha aderito agli inviti a prestare
giuramento".
| | Art. 2.
(Norme di attuazione transitoria)
1. Le disposizioni di cui ai commi secondo e seguenti dell'articolo 67
della Costituzione, introdotte ai sensi dell'articolo 1 della presente
legge, si applicano a decorrere dalla XIV Legislatura.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui al citato secondo
comma si applicano anche ai senatori di diritto e a vita. | |