DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1259



Art. 1.

(Obbligo di giuramento
per i parlamentari)


1. All'articolo 67 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:

"All'inizio di ogni legislatura l'Assemblea di ogni Camera, nel corso della prima seduta, procede, su chiamata nominale, alla cerimonia del giuramento di fedeltà di ciascun eletto "alla Repubblica italiana, una ed indivisibile".
I parlamentari subentrati o eletti successivamente all'inizio della legislatura, prestano giuramento nella prima seduta successiva alla proclamazione.
I senatori a vita prestano giuramento nella prima seduta successiva a quella in cui é stata annunciata la nomina, quelli di diritto nella prima seduta successiva al giuramento del nuovo Presidente della Repubblica.
In caso di rifiuto a prestare il giuramento, il Presidente della Camera, dopo due inviti formali, ne prende atto e dichiara la decadenza con effetto immediato del parlamentare che non ha aderito agli inviti a prestare giuramento".

Art. 2.

(Norme di attuazione transitoria)

1. Le disposizioni di cui ai commi secondo e seguenti dell'articolo 67 della Costituzione, introdotte ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dalla XIV Legislatura.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui al citato secondo comma si applicano anche ai senatori di diritto e a vita.



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