DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1005


ONOREVOLI SENATORI. - La revisione costituzionale dell'ordinamento dello Stato, é tra le scadenze che il Parlamento deve inserire tra gli impegni di questa legislatura.
Da tempo e da piú parti é avvertita la necessità, attraverso la modifica della parte seconda della nostra Costituzione, di adeguare i precetti della nostra Carta fondamentale alle mutate esigenze ed alle legittime richieste provenienti dai diversi settori della nostra società.
Oggi le tensioni piú forti riguardano i rapporti centro-periferia, a causa della abiettiva mancata rispondenza dell'attuale forma di Stato, di derivazione ottocentesca, alla esigenza di partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte politiche che afferiscono ai territori e alle comunità in cui vivono.
La speranza, da tutti auspicata, é che non ci si limiti ad interventi puramenti formali, ma si innovi effettivamente puntando con decisione e tempestività sulla carta di un forte decentramento ai limiti del federalismo.
La presente proposta di legge, attraverso una modifica della nostra forma di governo, si prefigge, da un lato di garantire la stabilità politica e dall'altro di riconoscere alle diverse realtà locali una piú accentuata autonomia legislativa e finanziaria.
La direzione intrapresa é quella che, passando attraverso una riqualificazione dei rapporti istituzionali, arrivi ad un sistema federale del tipo "cooperativo regionalistico" nel quale viene riconosciuta agli enti locali minori un'ampia potestà decisionale, una capacità diffusa di governo che consenta, ai nuovi soggetti dello Stato decentrato, di esercitare le proprie funzioni nell'interesse e con il controllo del cittadino.
Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione si caratterizza per la presenza di due principi, quello della sussidiarietà e quello della cooperazione ed il pregio del modello é proprio dato dalla convivenza di due caratteristiche: la proiezione federale e la natura di regime parlamentare.
In particolare con la modifica degli articoli da 55 a 82 della Costituzione ci si prefigge di diversificare il ruolo delle due Camere ed eliminare quel "bicameralismo perfetto" ormai inadeguato e anzi di ostacolo rispetto alla pretesa di un legislatore che sappia proporre interventi normativi immediati quali risposte alle problematiche sociali.
La costituzione di una Camera dei deputati e di una Camera delle regioni ciascuna con potestà legislativa esclusiva in materie tra loro diversificate e ben definite appare la soluzione piú idonea.
Al contempo il numero dei componenti delle due Camere viene diminuito rispettivamente a 450 per la Camera dei deputati ed a 120 per la Camera delle regioni; per quest'ultima, al fine di una diretta rappresentatività regionale, viene previsto che i relativi deputati siano scelti fra i membri di ciascun Consiglio regionale.
Con l'ulteriore scopo di un costante controllo dell'operato del deputato della Camera delle regioni da parte del Consiglio regionale, si attribuisce all'organo regionale un potere di revoca che viene espresso attraverso l'approvazione di una mozione di sfiducia, a maggioranza dei componenti, con l'indicazione del successore per evitare "vuoti rappresentativi".
La funzione legislativa viene distribuita tra Camera dei deputati, Camera delle regioni e regioni, delineando gli ambiti legislativi entro i quali ciascuno di questi tre organi deve e puó agire legislativamente, attraverso una elencazione per materia delle loro competenze.
Di particolare rilievo sono poi alcuni meccanismi che permettono, soprattutto per la stretta connessione legislativa esistente tra Camera delle regioni e regioni, l'una con compiti di legislazione unitaria concernente materie regionali (cosiddette leggi organiche) e l'altra con compiti di legislazione territoriale, di non lasciare spazio alla possibilità di incomprensioni o ad "inerzie legislative".
La certezza di non dar adito ad interferenze normative che possano pregiudicare una corretta disciplina delle diverse problematiche regionali é un elemento che il legislatore ha l'obbligo di garantire.
Anche per la realizzazione dell'Unione europea, una realtà ormai prossima che vede il nostro Paese sempre piú coinvolto e assiduamente impegnato, si é provveduto ad una attenta regolamentazione dei diversi compiti alla quali saranno impegnati i nostri organismi.
Alcuni articoli della presente proposta disciplinano la regolamentazione dell' iter legislativo che devono seguire le leggi organiche e le leggi di bilancio.
Le leggi organiche (approvate dalla Camera delle regioni) devono avere la conferma da parte della Camera dei deputati, le leggi di bilancio, (approvate dalla Camera dei deputati) devono avere la conferma da parte della Camera delle regioni.
Naturalmente é previsto un controllo piú pregnante per le leggi organiche rispetto a quelle di bilancio, proprio per il rilievo istituzionale che riveste la Camera dei deputati.


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