ONOREVOLI SENATORI. - La revisione costituzionale dell'ordinamento dello
Stato, é tra le scadenze che il Parlamento deve inserire tra gli
impegni di questa legislatura.
Da tempo e da piú parti é avvertita la necessità,
attraverso la modifica della parte seconda della nostra Costituzione, di
adeguare i precetti della nostra Carta fondamentale alle mutate esigenze ed
alle legittime richieste provenienti dai diversi settori della nostra
società.
Oggi le tensioni piú forti riguardano i rapporti centro-periferia,
a causa della abiettiva mancata rispondenza dell'attuale forma di Stato, di
derivazione ottocentesca, alla esigenza di partecipazione dei cittadini alla
formazione delle scelte politiche che afferiscono ai territori e alle
comunità in cui vivono.
La speranza, da tutti auspicata, é che non ci si limiti ad
interventi puramenti formali, ma si innovi effettivamente puntando con
decisione e tempestività sulla carta di un forte decentramento ai
limiti del federalismo.
La presente proposta di legge, attraverso una modifica della nostra forma
di governo, si prefigge, da un lato di garantire la stabilità
politica e dall'altro di riconoscere alle diverse realtà locali una
piú accentuata autonomia legislativa e finanziaria.
La direzione intrapresa é quella che, passando attraverso una
riqualificazione dei rapporti istituzionali, arrivi ad un sistema federale
del tipo "cooperativo regionalistico" nel quale viene riconosciuta agli enti
locali minori un'ampia potestà decisionale, una capacità
diffusa di governo che consenta, ai nuovi soggetti dello Stato decentrato,
di esercitare le proprie funzioni nell'interesse e con il controllo del
cittadino.
Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione si caratterizza per
la presenza di due principi, quello della sussidiarietà e quello
della cooperazione ed il pregio del modello é proprio dato dalla
convivenza di due caratteristiche: la proiezione federale e la natura di
regime parlamentare.
In particolare con la modifica degli articoli da 55 a 82 della
Costituzione ci si prefigge di diversificare il ruolo delle due Camere ed
eliminare quel "bicameralismo perfetto" ormai inadeguato e anzi di ostacolo
rispetto alla pretesa di un legislatore che sappia proporre interventi
normativi immediati quali risposte alle problematiche sociali.
La costituzione di una Camera dei deputati e di una Camera delle regioni
ciascuna con potestà legislativa esclusiva in materie tra loro
diversificate e ben definite appare la soluzione piú idonea.
Al contempo il numero dei componenti delle due Camere viene diminuito
rispettivamente a 450 per la Camera dei deputati ed a 120 per la Camera
delle regioni; per quest'ultima, al fine di una diretta
rappresentatività regionale, viene previsto che i relativi deputati
siano scelti fra i membri di ciascun Consiglio regionale.
Con l'ulteriore scopo di un costante controllo dell'operato del deputato
della Camera delle regioni da parte del Consiglio regionale, si attribuisce
all'organo regionale un potere di revoca che viene espresso attraverso
l'approvazione di una mozione di sfiducia, a maggioranza dei componenti, con
l'indicazione del successore per evitare "vuoti rappresentativi".
La funzione legislativa viene distribuita tra Camera dei deputati, Camera
delle regioni e regioni, delineando gli ambiti legislativi entro i quali
ciascuno di questi tre organi deve e puó agire legislativamente,
attraverso una elencazione per materia delle loro competenze.
Di particolare rilievo sono poi alcuni meccanismi che permettono,
soprattutto per la stretta connessione legislativa esistente tra Camera
delle regioni e regioni, l'una con compiti di legislazione unitaria
concernente materie regionali (cosiddette leggi organiche) e l'altra con
compiti di legislazione territoriale, di non lasciare spazio alla
possibilità di incomprensioni o ad "inerzie legislative".
La certezza di non dar adito ad interferenze normative che possano
pregiudicare una corretta disciplina delle diverse problematiche regionali
é un elemento che il legislatore ha l'obbligo di garantire.
Anche per la realizzazione dell'Unione europea, una realtà ormai
prossima che vede il nostro Paese sempre piú coinvolto e assiduamente
impegnato, si é provveduto ad una attenta regolamentazione dei
diversi compiti alla quali saranno impegnati i nostri organismi.
Alcuni articoli della presente proposta disciplinano la regolamentazione
dell' iter
legislativo che devono seguire le leggi organiche e le leggi di bilancio.
Le leggi organiche (approvate dalla Camera delle regioni) devono avere la
conferma da parte della Camera dei deputati, le leggi di bilancio,
(approvate dalla Camera dei deputati) devono avere la conferma da parte
della Camera delle regioni.
Naturalmente é previsto un controllo piú pregnante per le
leggi organiche rispetto a quelle di bilancio, proprio per il rilievo
istituzionale che riveste la Camera dei deputati.
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