|
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1005
| |
Art. 1.
1. L'articolo 55 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e della
Camera delle regioni.
Le Camere si riuniscono in seduta comune nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione".
| | Art. 2.
1. L'articolo 56 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 56. - La Camera dei deputati é eletta a suffragio universale
e diretto. Il numero dei deputati é di quattrocentocinquanta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per quattrocentocinquanta e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei piú alti resti".
| | Art. 3.
1. L'articolo 57 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 57. - La Camera delle regioni é eletta su base regionale. Il
numero dei deputati elettivi é di centoventi.
Nessuna regione puó avere un numero di deputati inferiore a tre;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le regioni, fermo restando quanto disposto
dal comma precedente, si effettua in proporzione alla popolazione di esse
quale risulta dall'ultimo censimento regionale".
| | Art. 4.
1. L'articolo 58 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 58. - I deputati della Camera delle regioni sono eletti fra i
membri del Consiglio regionale.
Ogni Consiglio regionale nomina tanti deputati quanti sono i seggi
attribuiti alla regione.
Durante l'incarico parlamentare il deputato ha la fiducia del Consiglio
regionale che rappresenta.
Il Consiglio regionale puó esprimere la sfiducia al singolo
deputato solo mediante l'approvazione di una mozione motivata, contenente
l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a
maggioranza dei suoi componenti.
Il mandato del deputato regionale cessa altresí nei casi di
scioglimento o di nuove elezioni del Consiglio regionale che lo ha eletto".
| | Art. 5.
1. L'articolo 59 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 59. - É deputato di diritto a vita, presso la Camera dei
deputati, salvo rinunzia, chi é stato Presidente della Repubblica.
| | Art. 6.
1. L'articolo 61 della Costituzione e sostituito dal seguente:
"Art. 61. - Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro sessanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riu nione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Carnere sono prorogati i poteri
delle precedenti".
| | Art. 7.
1. L'articolo 64 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche.
Le deliberazioni delle Camere non sono valide se non é presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono".
| | Art. 8.
1. L'articolo 65 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di parlamentare".
| | Art. 9.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dalla Camera dei
deputati, dalla Camera delle regioni e dalle regioni".
| | Art. 10.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- bis . - La delimitazione delle competenze legislative
tra Camera dei de putati, Camera delle regioni e le regioni é
regolata dalle disposizioni della presente Costituzione".
| | Art. 11.
1. Dopo l'articolo 70 -bis
della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- ter . - La Camera dei deputati ha la competenza
legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
1) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;
2) rapporti regolati dagli articoli 7 ed 8 della Costituzione;
3) difesa nazionale;
4) sicurezza pubblica;
5) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29,
30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51;
6) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli
articoli 99 e 100;
7) ordinamento civile e penale e sanzioni penali;
8) contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie
e credito sovraregionale;
9) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa,
tributaria e contabile;
10) tributi statali;
11) programmi economici generali e azioni di riequilibrio;
partecipazioni dello Stato;
12) politiche industriali; imprese pubbliche di interesse nazionale;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
13) trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina generale della
circolazione;
14) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene
pubblica;
15) tutela dell'ecosistema; beni culturali e naturali di interesse
nazionale;
16) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà
letteraria, artistica ed intellettuale;
17) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della
tutela e della sicurezza del lavoro;
18) ordinamenti e programmazione generale dell'istruzione; ordinamento
universitario;
19) materia elettorale, salvo quanto disposto dall'articolo 122;
20) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento
amministrativo;
21) opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate
allo Stato;
22) ordinamento delle professioni;
23) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo;
24) armi ed esplosivi;
25) poste e telecomunicazioni;
26) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.
É sempre riservata alla Camera dei deputati la definizione del
contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte I della
Costituzione".
| | Art. 12.
1. Dopo l'articolo 70- ter
della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- quater . - La Camera delle regioni ha la competenza
legislativa esclusiva nelle materie che attengono le esigenze di carattere
unitario e che hanno come destinatari le regioni. Nelle seguenti materie la
Camera delle regioni emana i principi fondamentali attraverso leggi
organiche:
1) stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nelle
regioni, provincie, comuni e negli altri enti di diritto pubblico;
2) principi generali della scuola superiore;
3) protezione della natura e tutela del paesaggio;
4) ripartizione delle terre, pianificazione delle aree territoriali e
sistema delle acque;
5) notifiche e documenti di riconoscimento;
6) tutela dei beni culturali italiani;
7) agricoltura.
Le regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale perché sia
dichiarata l'illegittimità di una legge organica entro trenta giorni
dalla pubblicazione della legge stessa".
| | Art. 13.
1. Dopo l'articolo 70- quater
della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- quinquies . - Le regioni hanno diritto di legiferare
nelle materie non riservati alla competenza esclusiva delle Camere.
Nell'ambito della legislazione esclusiva della Camera delle regioni, le
regioni hanno competenza legislativa fino a quando e nella misura in cui vi
siano da esse espressamente autorizzate con legge.
Le regioni hanno altresí competenza legislativa nelle materie
esclusive riservate alla Camera delle regioni solo quando e nella misura in
cui la stessa non abbia fatto uso del suo diritto di legiferare".
| | Art. 14.
1. Dopo l'articolo 70- quinquies
della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- sexies . - La Repubblica italiana per la realizzazione
di un'Europa unita collabora allo sviluppo dell'Unione europea.
La Camera dei deputati puó a questo scopo, mediante legge, con
l'assenso della Camera delle regioni, trasferire diritti di
sovranità.
Nelle materie relative all'Unione europea collaborano, ciascuno per
quanto di propria competenza, la Camera dei deputati e attraverso la Camera
delle regioni, le regioni. Il Governo deve informare la Camera dei deputati
e la Camera delle regioni delle questioni attinenti le politiche
comunitarie.
La Camera delle regioni, qualora debba collaborare su materie di diritto
interno, oppure qualora le regioni siano competenti per il diritto interno,
deve partecipare alla formazione della volontà della Camera dei
deputati.
Qualora in una sfera di competenze esclusive della Camera dei deputati
siano coinvolti interessi delle regioni, il Governo prende in considerazione
la posizione della Camera delle regioni.
Se sono interessate principalmente competenze esclusive delle regioni,
nella formazione della volontà della Camera deve essere considerato
in modo determinante il parere della Camera delle regioni, mantenendo la
responsabilità generale della Camera dei deputati.
La risoluzione di eventuali conflitti che possono sorgere fra le Camere
sono rimessi alle determinazioni della Corte costituzionale".
| | Art. 15.
1. L'articolo 71 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, ai membri
delle Camere nell'ambito della competenza di ciascuna di esse, ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquecentomila elettori, di un progetto redatto in
articoli".
| | Art. 16.
1. L'articolo 72 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente
é, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione
e poi dalla Camera stessa, che lo approva articolo per articolo e con
votazione finale.
Ogni disegno di legge organica approvato dalla Camera delle regioni
é sottoposto alla conferma dalla Camera dei deputati.
La Camera delle regioni trasmette alla Camera dei deputati, nei cinque
giorni successivi, la proposta di legge organica appro vata per la conferma.
La Camera dei deputati esprime il proprio parere, entro i venti giorni
successivi, attraverso la maggioranza assoluta dei propri componenti.
Qualora la Camera dei deputati esprime parere negativo, la legge organica
é ugualmente approvata dalla Camera delle regioni se per la nuova
votazione si sono espressi favorevolmente i due terzi dei suoi componenti.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge
dei quali é dichiarata l'urgenza.
Puó altresí stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge é rimesso alla Camera competente, se
il Governo o un decimo dei componenti della stessa Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure
che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera dei deputati é sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
| | Art. 17.
1. L'articolo 73 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione.
Se ciascuna Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiara l'urgenza, la legge é promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso".
| | Art. 18.
1. L'articolo 74 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica prima di promulgare la legge,
puó con messaggio motivato alla Camera competente chiedere una nuova
deliberazione.
Se la Camera competente approva nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata".
| | Art. 19.
1. L'articolo 75 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 75. - É indetto referendum
popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge, di
una legge organica o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non é ammesso il referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto a partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum
é approvata se hanno partecipato alla votazione i due terzi degli
aventi diritto e se é raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del
referendum ".
| | Art. 20.
1. L'articolo 79 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioran za dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni
suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".
| | Art. 21.
1. L'articolo 80 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 80. - La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi".
| | Art. 22.
1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 81. - La Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci di
previsione, pluriennale e annuale, e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
La legge di bilancio approvata dalla Camera dei deputati é
sottoposta al parere di conferma della Camera delle regioni.
La Camera dei deputati trasmette alla Camera delle regioni, nei cinque
giorni successivi, la proposta di legge di bilancio approvata per la
conferma. La Camera delle regioni esprime il proprio parere, entro i venti
giorni successivi, attraverso la maggioranza assoluta dei propri componenti.
Qualora la Camera delle regioni esprime parere negativo, la legge di
bilancio é ugualmente approvata dalla Camera dei deputati, se per la
nuova votazione si sono espressi la maggioranza dei propri componenti.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
I bilanci dello Stato devono rispettare il principio dell'equilibrio
finanziario della parte corrente. Gli emendamenti al disegno di legge di
approvazione del bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la
manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi nell'ambito dei limiti
massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.
Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono
essere stabilite solo con legge. La legge deve indicare i mezzi per farvi
fronte con riferimento all'intero periodo di efficacia della legge medesima
e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con
la legge di approvazione del bilancio.
Le norme per l'attuazione dei precedenti commi sono stabilite con legge.
Le disposizioni di tale legge non possono essere abrogate né derogate
dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle
leggi di spesa o di entrata".
| | Art. 23.
1. L'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 82. - Ciascuna Camera, per quanto di propria competenza, dispone
inchieste su materie di pubblico interesse su proposta di ciascuno dei suoi
componenti. Si procede comunque all'inchiesta, se la proposta é
sottoscritta da un quinto dei componenti la Camera.
Per lo svolgimento di una inchiesta la Camera competente nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
Ciascuna Camera, per quanto di propria competenza, puó acquisire,
secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti, atti, documenti
o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale". | |