DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1004


ONOREVOLI SENATORI. - La revisione costituzionale dell'ordinamento dello Stato é tra le scadenze che il Parlamento deve inserire tra gli impegni di questa legislatura.
Da tempo e da piú parti é avvertita la necessità, attraverso la modifica della parte II della nostra Costituzione, di adeguare i precetti della nostra Carta fondamentale alle mutate esigenze ed alle legittime richieste provenienti dai diversi settori della nostra società.
Oggi le tensioni piú forti riguardano i rapporti centro-periferia, a causa della obiettiva mancata rispondenza dell'attuale forma di Stato di derivazione ottocentesca alla esigenza di partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte politiche che afferiscono alle comunità e ai territori in cui vivono.
La speranza, da tutti auspicata, é che non ci si limiti ad interventi puramenti formali, ma si innovi effettivamente puntando con decisione e tempestività sulla carta di un forte decentramento ai limiti del federalismo.
Il presente disegno di legge, attraverso una modifica della nostra forma di governo, si prefigge, da un lato di garantire la stabilità politica e dall'altro di riconoscere alle diverse realtà locali una piú accentuata autonomia legislativa e finanziaria.
La direzione intrapresa é quella che, passando attraverso una riqualificazione dei rapporti istituzionali, arrivi ad un sistema federale del tipo "cooperativo regionalistico" nel quale viene riconosciuta agli enti locali minori un'ampia potestà decisionale, una capacità diffusa di governo che consenta, ai nuovi soggetti dello Stato decentrato, di esercitare le proprie funzioni nell'interesse e con il controllo del cittadino.
Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione si caratterizza per la presenza di due principi, quello della sussidiarietà e quello della cooperazione ed il pregio del modello é proprio dato dalla convivenza di due caratteristiche: la proiezione federale e la natura di regime parlamentare.
In particolare le modifiche ai titoli II e III della Costituzione si sono rese necessarie alcune come diretta conseguenza per la prevista diversificazione dei ruoli delle due Camere, altre con il fine di responsabilizzare maggiormente la figura del Primo Ministro e garantire al Presidente della Repubblica un ruolo effettivamente super partes .
Si é abbassata a quarant'anni l'età prevista per l'eleggibilità alla carica di Presidente della Repubblica e si é prevista la sua incompatibilità assoluta con qualsiasi altra carica.
Alcuni articoli innovando rispetto ad alcune previsioni costituzionali prevedono che per la validità delle ordinanze e delle disposizioni emanate dal Presidente della Repubblica é necessaria la controfirma del Primo Ministro e dei ministri competenti; sono poi costituzionalizzate dettagliatamente le incompatibilità del Primo Ministro e dei ministri e si propone una "soluzione" nel caso in cui si sia nell'impossibilità politica di eleggere il Primo Ministro e conseguentemente il Governo.
Al fine di evitare crisi governative al buio, si stabilisce un modello di "sfiducia costruttiva", proibendo alla Camera dei deputati di proporre una mozione di sfiducia senza che questa contenga l'indicazione dell'eventuale successore alla carica di Primo Ministro.


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