ONOREVOLI SENATORI. - La revisione costituzionale dell'ordinamento dello
Stato é tra le scadenze che il Parlamento deve inserire tra gli
impegni di questa legislatura.
Da tempo e da piú parti é avvertita la necessità,
attraverso la modifica della parte II della nostra Costituzione, di adeguare
i precetti della nostra Carta fondamentale alle mutate esigenze ed alle
legittime richieste provenienti dai diversi settori della nostra
società.
Oggi le tensioni piú forti riguardano i rapporti centro-periferia,
a causa della obiettiva mancata rispondenza dell'attuale forma di Stato di
derivazione ottocentesca alla esigenza di partecipazione dei cittadini alla
formazione delle scelte politiche che afferiscono alle comunità e ai
territori in cui vivono.
La speranza, da tutti auspicata, é che non ci si limiti ad
interventi puramenti formali, ma si innovi effettivamente puntando con
decisione e tempestività sulla carta di un forte decentramento ai
limiti del federalismo.
Il presente disegno di legge, attraverso una modifica della nostra forma
di governo, si prefigge, da un lato di garantire la stabilità
politica e dall'altro di riconoscere alle diverse realtà locali una
piú accentuata autonomia legislativa e finanziaria.
La direzione intrapresa é quella che, passando attraverso una
riqualificazione dei rapporti istituzionali, arrivi ad un sistema federale
del tipo "cooperativo regionalistico" nel quale viene riconosciuta agli enti
locali minori un'ampia potestà decisionale, una capacità
diffusa di governo che consenta, ai nuovi soggetti dello Stato decentrato,
di esercitare le proprie funzioni nell'interesse e con il controllo del
cittadino.
Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione si caratterizza per
la presenza di due principi, quello della sussidiarietà e quello
della cooperazione ed il pregio del modello é proprio dato dalla
convivenza di due caratteristiche: la proiezione federale e la natura di
regime parlamentare.
In particolare le modifiche ai titoli II e III della Costituzione si sono
rese necessarie alcune come diretta conseguenza per la prevista
diversificazione dei ruoli delle due Camere, altre con il fine di
responsabilizzare maggiormente la figura del Primo Ministro e garantire al
Presidente della Repubblica un ruolo effettivamente super partes .
Si é abbassata a quarant'anni l'età prevista per
l'eleggibilità alla carica di Presidente della Repubblica e si
é prevista la sua incompatibilità assoluta con qualsiasi altra
carica.
Alcuni articoli innovando rispetto ad alcune previsioni costituzionali
prevedono che per la validità delle ordinanze e delle disposizioni
emanate dal Presidente della Repubblica é necessaria la controfirma
del Primo Ministro e dei ministri competenti; sono poi costituzionalizzate
dettagliatamente le incompatibilità del Primo Ministro e dei ministri
e si propone una "soluzione" nel caso in cui si sia
nell'impossibilità politica di eleggere il Primo Ministro e
conseguentemente il Governo.
Al fine di evitare crisi governative al buio, si stabilisce un modello di
"sfiducia costruttiva", proibendo alla Camera dei deputati di proporre una
mozione di sfiducia senza che questa contenga l'indicazione dell'eventuale
successore alla carica di Primo Ministro.
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