DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1004



Art. 1.

1. L'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica é eletto dalla Camera dei deputati e dalla Camera delle regioni in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano due delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio é sufficiente la maggioranza assoluta".

Art. 2.

1. L'articolo 84 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 84. - Puó essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica é incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge".

Art. 3.

1. L'articolo 85 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica é eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica".

Art. 4.

1. L'articolo 86 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera delle regioni.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione".

Art. 5.

1. L'articolo 87 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica é il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Puó inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costi tuito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puó concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".

Art. 6.

1. L'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 88. Il Presidente della Repubblica puó sciogliere le Camere solamente nel caso previsto dall'articolo 92 della Costituzione".

Art. 7.

1. L'articolo 89 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 89. - Le ordinanze e le disposizioni del Presidente della Repubblica esigono, per essere valide, la controfirma del Primo Ministro e dei ministri competenti. Ció non é richiesto per la nomina e per la revoca del Primo Ministro e per lo scioglimento delle Camere ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione".

Art. 8.

1. L'articolo 90 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 90. - La Camera dei deputati e la Camera delle regioni possono accusare davanti alla Corte costituzionale il Presidente della repubblica per violazione intenzionale della Costituzione o di altra legge o per alto tradimento.
Per sollevare l'accusa la domanda deve essere presentata da almeno un quarto dei membri della Camera dei deputati o un quarto dei voti del Camera delle regioni.
L'accusa viene decisa dai due terzi dei membri della Camera dei deputati o dai due terzi dei voti della Camera delle regioni.
L'accusa viene sostenuta dal deputato della Camera che ha proposto l'incriminazione".

Art. 9.

1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica é composto dal Primo Ministro, dai ministri e dai viceministri.
Il Primo Ministro e i ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.
Il numero dei ministri non puó essere superiore a sedici. La legge provvede all'ordinamento del governo, determina il numero e le attribuzioni dei viceministri. Il Primo Ministro ed i ministri all'atto dell'assunzione dell'incarico non possono esercitare nessun altro ufficio remunerativo, nessun mestiere o professione, cosí come non possono appartenere né alla direzione, né al consiglio di amministrazione di una impresa istituita a scopo di guadagno.
Il Primo Ministro é eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza dei suoi componenti.
A tal fine la Camera dei deputati procede per appello nominale, anche con successive votazioni, su candidature sottoscritte da almeno un terzo dei suoi componenti, sulla base di una mozione che indica l'indirizzo politico ed il programma della legislatura.
Se entro quindici giorni dalla prima riunione della Camera dei deputati nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al sesto comma, il candidato é designato dal Presidente della Repubblica entro i successivi quindici giorni.
Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non é eletto, la Camera dei deputati e conseguentemente la Camera delle regioni sono sciolte".

Art. 10.

1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Primo Ministro eletto.
Il Primo Ministro nomina con proprio decreto i ministri ed i viceministri e allo stesso modo puó revocarli.
Prima di assumere le funzioni, il Primo Ministro ed i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
I viceministri prestano giuramento nelle mani del Primo Ministro".

Art. 11.

1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 94. - La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Primo Ministro solo mediante mozione motivata, con l'indicazione del successore, e votata per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti la Camera dei deputati e non puó essere messa in discussione prima di due giorni dalla presentazione. La nomina del nuovo Primo Ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo Ministro e la decadenza dei ministri e viceministri in carica".

Art. 12.

1. L'articolo 95 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 95. - Il Primo Ministro determina le direttive politiche generali e ne assume la responsabilità. Nell'ambito delle direttive politiche generali ogni ministro dirige autonomamente e sotto la propria responsabilità gli affari di sua competenza. Il Primo Ministro ed i ministri sono responsabili col legialmente degli atti del Consiglio dei ministri. I ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato".

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 56 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 56- bis. La Camera delle regioni é eletta su base regionale. Il numero dei deputati é di 120.
Nessuna regione puó avere un numero di deputati inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le regioni, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, si effettua in proporzione alla popolazine di esse, quale risulta dall'ultimo censimento.
I deputati della Camera delle regioni sono eletri fra i membri del Consiglio regionale".




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