ONOREVOLI SENATORI. - La revisione costituzionale dell'ordinamento dello
Stato é tra le scadenze che il Parlamento deve inserire tra gli
impegni di questa legislatura.
Da tempo e da piú parti é avvertita la necessità,
attraverso la modifica della parte II, della nostra Costituzione, di
adeguare i precetti della nostra Carta fondamentale alle mutate esigenze ed
alle legittime richieste provenienti dai diversi settori della nostra
società.
Oggi le tensioni piú forti riguardano i rapporti centro-periferia,
a causa della obiettiva mancata rispondenza dell'attuale forma di Stato, di
derivazione ottocentesca, alla esigenza di partecipazione dei cittadini alla
formazione delle scelte politiche afferenti ai territori e alle
comunità in cui vivono.
La speranza, da tutti auspicata, é che non ci si limiti ad
interventi puramenti formali, ma si innovi effettivamente puntando con
decisione e tempestività sulla carta di un forte decentramento ai
limiti del federalismo.
Il presente disegno di legge, attraverso una modifica della nostra forma
di governo, si prefigge da un lato di garantire la stabilità politica
e dall'altro di riconoscere alle diverse realtà locali una piú
accentuata autonomia legislativa e finanziaria.
La direzione intrapresa é quella che, passando attraverso una
riqualificazione dei rapporti istituzionali, arrivi ad un sistema federale
del tipo "cooperativo regionalistico" nel quale viene riconosciuta agli enti
locali minori un'ampia potestà decisionale, una capacità
diffusa di governo che consenta, ai nuovi soggetti dello Stato decentrato,
di esercitare le proprie funzioni nell'interesse e con il controllo del
cittadino.
Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione si caratterizza per
la presenza di due principi, quello della sussidiarietà e quello
della cooperazione ed il pregio del modello é proprio dato dalla
convivenza di due caratteristiche: la proiezione federale e la natura di
regime parlamentare.
Questa proposta tratta del titolo V della Costituzione e riguarda in
particolar modo la disciplina delle autonomie locali.
Lo scopo che ci si é prefissi é stato quello di
disciplinare dettagliatamente le competenze statali, per poi lasciare tutte
le rimanenti materie nella disponibilità oltreché
responsabilità (la garanzia dell'autonomia amministrativa comprende i
principi della responsabilità finanziaria) delle singole autonomie
locali, ciascuna gerarchicamente e territorialmente competente.
Il principio di sussidiarietà, ispiratore di questa proposta di
riforma, viene enfatizzato, tenendo in debito conto della forte e
preoccupata possibilità che le regioni possano diventare i futuri
organi centralisti del domani, con il solo scopo di allontanare ancor di
piú la fiducia del cittadino dagli organi locali, effettivi gestori
della "cosa pubblica".
Sono quindi elencate dettagliatamente le materie nelle quali la Regione
é legislativamente competente, demandando alla Camera delle regioni
la risoluzione di eventuali conflitti.
Alle regioni é concessa la possibilità di stipulare accordi
tra loro, accordi con regioni di altri Stati esteri e di intervenire
direttamente in materia comunitaria qualora siano investiti interessi
propri.
L'attribuzione alle regioni, province e comuni di una autonomia
impositiva a garanzia di una effettiva e libera operatività, non
condizionata - com'é attualmente - da una dipendenza dal potere
economico centrale ci é sembrato un riconoscimento costituzionale
doveroso.
Tuttavia, per evitare sperequazioni tra regioni "ricche" e regioni
"povere" é previsto un fondo perequativo che ha come scopo quello di
aiutare e cercare di annullare eventuali disparità regionali.
Ulteriori regolamentazioni sono previste al fine di evitare che si possa
abusare nell'utilizzo del fondo.
Alcuni articoli disciplinano gli organi che compongono l'ente Regione: in
particolare si é cercato di accelerare eventuali tempi di crisi
politica del Consiglio regionale nonché l' iter
di approvazione delle leggi regionali abolendo l'inutile visto governativo.
Si é lasciata comunque alla Camera dei deputati la facoltà di
sollevare questione di legittimità costituzionale e di merito
rispettivamente davanti alla Corte costituzionale e alla Camera delle
regioni.
L'intento per le province e comuni é quello di costituzionalizzare
le loro funzioni prevedendo nel dettaglio forme di autonomie entro le quali
possono e devono muoversi nel rispetto delle leggi superiori.
Innovative sono le norme che disciplinano la possibilità di creare
consorzi, di garantire il diritto alle provincie ed ai comuni di regolare
tutti gli affari della comunità e di poter adire la Corte
costituzionale quando venga leso il loro diritto di autoamministrarsi.
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