DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1003


ONOREVOLI SENATORI. - La revisione costituzionale dell'ordinamento dello Stato é tra le scadenze che il Parlamento deve inserire tra gli impegni di questa legislatura.
Da tempo e da piú parti é avvertita la necessità, attraverso la modifica della parte II, della nostra Costituzione, di adeguare i precetti della nostra Carta fondamentale alle mutate esigenze ed alle legittime richieste provenienti dai diversi settori della nostra società.
Oggi le tensioni piú forti riguardano i rapporti centro-periferia, a causa della obiettiva mancata rispondenza dell'attuale forma di Stato, di derivazione ottocentesca, alla esigenza di partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte politiche afferenti ai territori e alle comunità in cui vivono.
La speranza, da tutti auspicata, é che non ci si limiti ad interventi puramenti formali, ma si innovi effettivamente puntando con decisione e tempestività sulla carta di un forte decentramento ai limiti del federalismo.
Il presente disegno di legge, attraverso una modifica della nostra forma di governo, si prefigge da un lato di garantire la stabilità politica e dall'altro di riconoscere alle diverse realtà locali una piú accentuata autonomia legislativa e finanziaria.
La direzione intrapresa é quella che, passando attraverso una riqualificazione dei rapporti istituzionali, arrivi ad un sistema federale del tipo "cooperativo regionalistico" nel quale viene riconosciuta agli enti locali minori un'ampia potestà decisionale, una capacità diffusa di governo che consenta, ai nuovi soggetti dello Stato decentrato, di esercitare le proprie funzioni nell'interesse e con il controllo del cittadino.
Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione si caratterizza per la presenza di due principi, quello della sussidiarietà e quello della cooperazione ed il pregio del modello é proprio dato dalla convivenza di due caratteristiche: la proiezione federale e la natura di regime parlamentare.
Questa proposta tratta del titolo V della Costituzione e riguarda in particolar modo la disciplina delle autonomie locali.
Lo scopo che ci si é prefissi é stato quello di disciplinare dettagliatamente le competenze statali, per poi lasciare tutte le rimanenti materie nella disponibilità oltreché responsabilità (la garanzia dell'autonomia amministrativa comprende i principi della responsabilità finanziaria) delle singole autonomie locali, ciascuna gerarchicamente e territorialmente competente.
Il principio di sussidiarietà, ispiratore di questa proposta di riforma, viene enfatizzato, tenendo in debito conto della forte e preoccupata possibilità che le regioni possano diventare i futuri organi centralisti del domani, con il solo scopo di allontanare ancor di piú la fiducia del cittadino dagli organi locali, effettivi gestori della "cosa pubblica".
Sono quindi elencate dettagliatamente le materie nelle quali la Regione é legislativamente competente, demandando alla Camera delle regioni la risoluzione di eventuali conflitti.
Alle regioni é concessa la possibilità di stipulare accordi tra loro, accordi con regioni di altri Stati esteri e di intervenire direttamente in materia comunitaria qualora siano investiti interessi propri.
L'attribuzione alle regioni, province e comuni di una autonomia impositiva a garanzia di una effettiva e libera operatività, non condizionata - com'é attualmente - da una dipendenza dal potere economico centrale ci é sembrato un riconoscimento costituzionale doveroso.
Tuttavia, per evitare sperequazioni tra regioni "ricche" e regioni "povere" é previsto un fondo perequativo che ha come scopo quello di aiutare e cercare di annullare eventuali disparità regionali.
Ulteriori regolamentazioni sono previste al fine di evitare che si possa abusare nell'utilizzo del fondo.
Alcuni articoli disciplinano gli organi che compongono l'ente Regione: in particolare si é cercato di accelerare eventuali tempi di crisi politica del Consiglio regionale nonché l' iter di approvazione delle leggi regionali abolendo l'inutile visto governativo. Si é lasciata comunque alla Camera dei deputati la facoltà di sollevare questione di legittimità costituzionale e di merito rispettivamente davanti alla Corte costituzionale e alla Camera delle regioni.
L'intento per le province e comuni é quello di costituzionalizzare le loro funzioni prevedendo nel dettaglio forme di autonomie entro le quali possono e devono muoversi nel rispetto delle leggi superiori.
Innovative sono le norme che disciplinano la possibilità di creare consorzi, di garantire il diritto alle provincie ed ai comuni di regolare tutti gli affari della comunità e di poter adire la Corte costituzionale quando venga leso il loro diritto di autoamministrarsi.


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