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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1003 |
Art. 1.
1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite, con legge
costituzionale, forme e condizioni particolari di autonomia con competenze
esclusive nelle materie non riservate alla Camera dei deputati e alla Camera
delle regioni.
Gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale su proposta
di ciascuna regione e previa intesa della medesima Regione sul testo
approvato dalla Camera dei deputati.
| Art. 2.
1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che
non sono riservate alle Camere.
La Regione ha la competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e
con i principi generali, nelle seguenti materie:
1) foreste;
Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i princípi
fissati dalle leggi organiche.
| Art. 3.
1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 117- bis . - Le regioni, in singole materie di propria
competenza, possono stipulare accordi fra di loro ed istituire organismi
comuni.
| Art. 4.
1. Dopo l'articolo 117- bis
della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 117- ter . - La Repubblica promuove, nelle relazioni
internazionali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le
regioni ed enti territoriali di altri Stati.
| Art. 5.
1. Dopo l'articolo 117- ter . della Costituzione é
inserito il seguente:
"Art. 117- quater . - La regione partecipa alle procedure di
formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti
comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale.
La Regione dà attuazione alle direttive delle Comunità
europee nelle materie di propria competenza.
| Art. 6.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla
competenza dello Stato spettano alle regioni, alle province e ai comuni. La
legge regionale riserva alla Regione le funzioni di indirizzo e di
coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale.
Alle province, ai comuni o ad altri enti locali sono attribuite tutte le
altre funzioni amministrative.
Lo Stato puó con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre
funzioni amministrative".
| Art. 7.
1. Dopo l'articolo 118 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 118- bis . - Nel rispetto delle leggi organiche ciascuna
regione garantisce le prestazioni minime essenziali. La legge organica
prevede le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in
caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo".
| Art. 8.
1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - L'autonomia finanziaria e l'autonomia della imposizione
tributaria so no parte costitutiva dell'autonomia di regioni, province e
comuni.
La legge organica detta norme per il coordinamento tra la finanza dello
Stato, la finanza delle regioni e la finanza di province e comuni".
| Art. 9.
1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 119- bis . - Alle regioni, province e comuni competono,
secondo i princípi stabiliti da legge organica:
L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità
puó essere disposta dalle regioni, province e comuni nei limiti
stabiliti dalla legge organica.
| Art. 10.
1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 121. - Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta
e il suo presidente.
Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite
alla regione e ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione e dalla
legge; determina con legge i limiti e le modalità di esercizio della
potestà regolamentare del consiglio, della giunta e del presidente
della regione. Puó presentare proposte di legge alla Camera delle
regioni.
| Art. 11.
1. L'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Il sistema di elezione, il numero e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali
sono stabiliti con legge dello Stato, approvata secondo il procedimento
fissato per le leggi organiche.
| Art. 12.
1. L'articolo 123 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 123. - Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la
Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative
all'organizzazione interna della re gione. Lo statuto regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e dei
referendum
abrogativi, confermativi o consultivi, su leggi e provvedimenti
amministrativi della regione. Ai
referendum
si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 75 in relazione a materie di
competenza regionale. Lo statuto regola inoltre la pubblicazione delle leggi
e dei regolamenti regionali.
| Art. 13.
1. Nell'articolo 125 della Costituzione, il primo comma é
sostituito dal seguente:
"Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
regione é esercitato, nei casi, nei limiti e con le modalità
stabiliti con legge dello Stato, da sezioni decentrate della Corte dei
conti".
| Art. 14.
1. L'articolo 126 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Il Consiglio regionale puó essere sciolto quando
compia atti contrari alla Costituzione e gravi e persistenti violazioni di
legge e quando si verifichino dimissioni o decadenza di oltre la metà
dei consiglieri ovvero sia accertata l'impossibilità di formare una
maggioranza.
| Art. 15.
1. L'articolo 127 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle leggi
regionali il Governo puó promuovere la questione di
legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per
contrasto di interessi davanti alla Camera delle regioni. Sulle questioni di
merito la commissione per le questioni regionali esprime il proprio parere
nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento parlamentare.
| Art. 16.
1. L'articolo 128 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"La provincia é ente autonomo intermedio fra comune e regione,
rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo.
| Art. 17.
1. Dopo l'articolo 128 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 128- bis . - Il Comune é ente autonomo locale,
rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo.
| Art. 18.
1. Dopo l'articolo 128- bis
della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 128- ter . - Le province, i comuni ed i consorzi fra
comuni ricorrono alla Corte costituzionale, secondo i principi fissati dalla
legge, quando venga leso il loro diritto di autoamministrarsi.
| Art. 19.
1. Nell'articolo 130 della Costituzione, il primo comma é
sostituito dal seguente:
"Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle
province, dei comuni e degli altri enti locali é esercitato, nei
casi, nei limiti e con le modalità stabiliti con legge dello Stato,
da sezioni decentrate della Corte dei conti".
2. Nel medesimo articolo 130 della Costituzione il secondo comma é
abrogato.
| Art. 20.
1. L'articolo 133 della Costituzione é abrogato.
| Art. 21.
1. Dopo l'articolo 56 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 56- bis . La Camera delle regioni é eletta su base
regionale. Il numero dei deputati é di 120.
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