DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S0687


ONOREVOLI SENATORI. - Le conseguenze negative dell'eccesso nel ricorso alla decretazione di urgenza da parte del Governo sono evidenti. Le ripetute reiterazioni e le continue modifiche a decreti-legge, che non riescono a pervenire alla definitiva approvazione, hanno dato luogo ad un grave appesantimento del lavoro parlamentare e prodotto una legislazione confusa, nella quale non di rado testi diversi in corso di approvazione hanno il medesimo oggetto. Il risultato é, in ultima analisi, che il decreto-legge é, nell'ordinamento vigente, una delle massime ragioni dell'incertezza del diritto. Al tempo stesso, é grave lo squilibrio tra i poteri che si determina, con l'assoluta preminenza ormai assunta dall'iniziativa legislativa dell'Esecutivo rispetto a quella del Parlamento.
Ci si propone dunque di porre un limite all'eccesso indicato. Anzitutto definendo le materie sulle quali il decreto-legge puó intervenire, limitate (dal nuovo secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione) a calamità naturali, norme finanziarie, sicurezza nazionale, e rapporti internazionali e comunitari. Si prescrive inoltre che il decreto abbia un contenuto omogeneo: requisito già proprio in termini di principio per una buona legislazione, ma che é opportuno condurre ad un rilievo formalmente costituzionale.
Parallelamente, si affrontano o si ridefiniscono alcuni punti già posti dalla dottrina ed anche dalla legge 23 agosto 1988, n. 400. Si introduce, in particolare, un divieto espresso e generale di reiterazione del decreto non convertito: prevedendo peró, al tempo stesso, che tale decreto - se approvato in una delle Camere - possa tradursi in un disegno di legge collocato nella stessa fase dell' iter legislativo raggiunta dal disegno di legge di conversione. Si utilizza, in tal modo, il tempo parlamentare impiegato fino al momento della mancata conversione.
Si prescrive inoltre la parziale inemendabilità del decreto, riservata al Governo e ad un quarto dei componenti di ciascuna Camera. Si prevede, in ogni caso, che i regolamenti parlamentari definiscano procedimenti abbreviati per l' iter di conversione.
Si introduce, ancora, la possibilità, in ordine ai nuovi limiti posti alla decretazione, che la Corte costituzionale sia chiamata a verificarne il rispetto da parte di un quinto dei componenti di ciascuna Camera. Questa norma tende a dare effettività ai limiti anzidetti, superando in specie i problemi che potrebbero sorgere vedendo nella legge di conversione un momento di novazione rispetto al decreto. In nulla viene inciso, ovviamente, l'ordinario giudizio sulle leggi, che si spiegherà compiutamente secondo la regola generale.
Infine, una norma transitoria disciplina il passaggio al nuovo regime, che trova applicazione con i decreti adottati successivamente alla sua entrata in vigore.
Si intende in tal modo aggiornare la Costituzione sulla base dell'esperienza, riportando ad un corretto equilibrio il rapporto tra Governo e Parlamento, e creando le premesse per un migliore e piú efficace svolgimento della funzione legislativa.


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