ONOREVOLI SENATORI. - Le conseguenze negative dell'eccesso nel ricorso
alla decretazione di urgenza da parte del Governo sono evidenti. Le ripetute
reiterazioni e le continue modifiche a decreti-legge, che non riescono a
pervenire alla definitiva approvazione, hanno dato luogo ad un grave
appesantimento del lavoro parlamentare e prodotto una legislazione confusa,
nella quale non di rado testi diversi in corso di approvazione hanno il
medesimo oggetto. Il risultato é, in ultima analisi, che il
decreto-legge é, nell'ordinamento vigente, una delle massime ragioni
dell'incertezza del diritto. Al tempo stesso, é grave lo squilibrio
tra i poteri che si determina, con l'assoluta preminenza ormai assunta
dall'iniziativa legislativa dell'Esecutivo rispetto a quella del Parlamento.
Ci si propone dunque di porre un limite all'eccesso indicato. Anzitutto
definendo le materie sulle quali il decreto-legge puó intervenire,
limitate (dal nuovo secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione) a
calamità naturali, norme finanziarie, sicurezza nazionale, e rapporti
internazionali e comunitari. Si prescrive inoltre che il decreto abbia un
contenuto omogeneo: requisito già proprio in termini di principio per
una buona legislazione, ma che é opportuno condurre ad un rilievo
formalmente costituzionale.
Parallelamente, si affrontano o si ridefiniscono alcuni punti già
posti dalla dottrina ed anche dalla legge 23 agosto 1988, n. 400. Si
introduce, in particolare, un divieto espresso e generale di reiterazione
del decreto non convertito: prevedendo peró, al tempo stesso, che
tale decreto - se approvato in una delle Camere - possa tradursi in un
disegno di legge collocato nella stessa fase dell' iter
legislativo raggiunta dal disegno di legge di conversione. Si utilizza, in
tal modo, il tempo parlamentare impiegato fino al momento della mancata
conversione.
Si prescrive inoltre la parziale inemendabilità del decreto,
riservata al Governo e ad un quarto dei componenti di ciascuna Camera. Si
prevede, in ogni caso, che i regolamenti parlamentari definiscano
procedimenti abbreviati per l' iter di conversione.
Si introduce, ancora, la possibilità, in ordine ai nuovi limiti
posti alla decretazione, che la Corte costituzionale sia chiamata a
verificarne il rispetto da parte di un quinto dei componenti di ciascuna
Camera. Questa norma tende a dare effettività ai limiti anzidetti,
superando in specie i problemi che potrebbero sorgere vedendo nella legge di
conversione un momento di novazione rispetto al decreto. In nulla viene
inciso, ovviamente, l'ordinario giudizio sulle leggi, che si
spiegherà compiutamente secondo la regola generale.
Infine, una norma transitoria disciplina il passaggio al nuovo regime,
che trova applicazione con i decreti adottati successivamente alla sua
entrata in vigore.
Si intende in tal modo aggiornare la Costituzione sulla base
dell'esperienza, riportando ad un corretto equilibrio il rapporto tra
Governo e Parlamento, e creando le premesse per un migliore e piú
efficace svolgimento della funzione legislativa.
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