DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S0687



Art. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

" Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Il Governo puó adottare in caso di necessità ed urgenza provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo e di immediata applicazione.
I decreti del Governo possono avere ad oggetto pubbliche calamità, norme finanziarie, la sicurezza nazionale, i rapporti internazionali e comunitari. Il Governo non puó, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge entro i precedenti dodici mesi, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento, conferire o prorogare deleghe legislative, disporre delegificazioni.
Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
La Camera valuta preliminarmente, secondo le norme del regolamento, l'ammissibilità dei decreti ai sensi dei commi primo e secondo. La dichiarazione di inammissibilità produce gli stessi effetti della mancata conversione.
La Camera non puó emendare i decreti salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari, ovvero che le proposte di modifica non vengano avanzate, successivamente all'esame in Commissione, dal Governo o da almeno un quarto dei componenti della Camera. Le modifiche devono osservare il disposto del precedente secondo comma.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se entro sessanta giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge. I regolamenti parlamentari dispongono procedimenti abbreviati per l'approvazione della legge di conversione.
Il decreto già approvato da una delle Camere e non convertito per scadenza del termine prosegue nella seconda Camera per le fasi del procedimento non ancora compiute, su deliberazione della stessa Camera o su richiesta del Governo, come disegno di legge e con le modifiche eventualmente apportate dalla prima Camera.
Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione un quinto dei componenti di una Camera puó sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità in tutto o in parte del decreto convertito in legge con riferimento all'osservanza di quanto disposto dai commi secondo e quinto. La Corte costituzionale decide entro i successivi venti giorni".

2. I decreti già presentati alle Camere alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono approvati secondo le norme in precedenza vigenti.




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