Art. 1.
1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:
" Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Il
Governo puó adottare in caso di necessità ed urgenza
provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere
specifico ed omogeneo e di immediata applicazione.
I decreti del Governo possono avere ad oggetto pubbliche calamità,
norme finanziarie, la sicurezza nazionale, i rapporti internazionali e
comunitari. Il Governo non puó, mediante decreti, rinnovare
disposizioni di decreti non convertiti in legge entro i precedenti dodici
mesi, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla
Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento, conferire o
prorogare deleghe legislative, disporre delegificazioni.
Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto
alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
La Camera valuta preliminarmente, secondo le norme del regolamento,
l'ammissibilità dei decreti ai sensi dei commi primo e secondo. La
dichiarazione di inammissibilità produce gli stessi effetti della
mancata conversione.
La Camera non puó emendare i decreti salvo che per quanto attiene
alla copertura degli oneri finanziari, ovvero che le proposte di modifica
non vengano avanzate, successivamente all'esame in Commissione, dal Governo
o da almeno un quarto dei componenti della Camera. Le modifiche devono
osservare il disposto del precedente secondo comma.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se entro sessanta giorni
dalla pubblicazione non sono convertiti in legge. I regolamenti parlamentari
dispongono procedimenti abbreviati per l'approvazione della legge di
conversione.
Il decreto già approvato da una delle Camere e non convertito per
scadenza del termine prosegue nella seconda Camera per le fasi del
procedimento non ancora compiute, su deliberazione della stessa Camera o su
richiesta del Governo, come disegno di legge e con le modifiche
eventualmente apportate dalla prima Camera.
Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione un quinto dei componenti di una Camera puó sollevare
davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità in
tutto o in parte del decreto convertito in legge con riferimento
all'osservanza di quanto disposto dai commi secondo e quinto. La Corte
costituzionale decide entro i successivi venti giorni".
2. I decreti già presentati alle Camere alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale sono approvati secondo le norme
in precedenza vigenti.