DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S0678


ONOREVOLI SENATORI. - É ben nota la problematica relativa all'abuso della decretazione d'urgenza come sono ben note le conseguenze che tale prassi inveterata ha cagionato all'ordinaria attività di produzione normativa del Parlamento vanificando in parte la previsione relativa all'iniziativa legislativa parlamentare e, quindi, svalutando il ruolo del Parlamento come principale organo di produzione legislativa.
Una recente indagine ha, infatti, messo in luce che a partire dal governo Ciampi il 75 per cento della produzione normativa di primo grado, per comparti di materia ed escluse le leggi di conversione e le leggi di delegazione, é di origine governativa ed é rappresentata nella massima parte da decreti-legge.
Le cause di tale imponente fenomeno vanno ricercate senz'altro nella situazione politica degli ultimi decenni e nella intrinseca vischiosità dei meccanismi di produzione normativa parlamentare, ma anche nell'inadeguatezza dell'articolo 77 della Costituzione, nella originaria formulazione voluta dal costituente, rispetto alle istanze provenienti da una società profondamente mutata e tecnologicamente piú evoluta.
Il presente disegno di legge intende porre rimedio a tale situazione concedendo finalmente al Governo un potere autonomo ma limitato di normazione primaria svincolato dai presupposti della necessità e della urgenza come limiti esterni all'attività normativa dello stesso.
Si é preferito, piuttosto, sulla base delle caratteristiche intrinseche dell'organo, individuare un ambito sostanziale entro cui il Governo é legittimato ad adottare atti di normazione primaria.
Il limite sostanziale costituito dalle misure concrete di immediata applicazione aventi carattere specifico ed omogeneo assolve infatti alla funzione di riservare al Parlamento l'attività normativa di carattere generale e a quella di dotare il Governo di uno strumento adeguato e sufficiente per svolgere le attività che gli sono istituzionalmente demandate; inoltre, con la previsione relativa alla natura omogenea delle norme contenute nei decreti si intende porre fine alla consolidata prassi dei decreti omnibus .
Si é, comunque, ritenuto necessario prevedere, da un lato, un meccanismo che garantisca al Parlamento un margine di controllo su tale attività e, dall'altro, l'inemendabilità del decreto al fine di rendere piú snello il procedimento volto al controllo del Parlamento sull'Esecutivo.
Si ritiene che tale modifica dell'articolo 77 della Costituzione consenta finalmente di rivalutare l'iniziativa legislativa parlamentare e al tempo stesso di affidare all'esecutivo un potere legislativo piú efficace anche se contenuto nell'oggetto.

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