DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S0678
ONOREVOLI SENATORI. - É ben nota la problematica relativa
all'abuso della decretazione d'urgenza come sono ben note le conseguenze che
tale prassi inveterata ha cagionato all'ordinaria attività di
produzione normativa del Parlamento vanificando in parte la previsione
relativa all'iniziativa legislativa parlamentare e, quindi, svalutando il
ruolo del Parlamento come principale organo di produzione legislativa.
Una recente indagine ha, infatti, messo in luce che a partire dal governo
Ciampi il 75 per cento della produzione normativa di primo grado, per
comparti di materia ed escluse le leggi di conversione e le leggi di
delegazione, é di origine governativa ed é rappresentata nella
massima parte da decreti-legge.
Le cause di tale imponente fenomeno vanno ricercate senz'altro nella
situazione politica degli ultimi decenni e nella intrinseca
vischiosità dei meccanismi di produzione normativa parlamentare, ma
anche nell'inadeguatezza dell'articolo 77 della Costituzione, nella
originaria formulazione voluta dal costituente, rispetto alle istanze
provenienti da una società profondamente mutata e tecnologicamente
piú evoluta.
Il presente disegno di legge intende porre rimedio a tale situazione
concedendo finalmente al Governo un potere autonomo ma limitato di
normazione primaria svincolato dai presupposti della necessità e
della urgenza come limiti esterni all'attività normativa dello
stesso.
Si é preferito, piuttosto, sulla base delle caratteristiche
intrinseche dell'organo, individuare un ambito sostanziale entro cui il
Governo é legittimato ad adottare atti di normazione primaria.
Il limite sostanziale costituito dalle misure concrete di immediata
applicazione aventi carattere specifico ed omogeneo assolve infatti alla
funzione di riservare al Parlamento l'attività normativa di carattere
generale e a quella di dotare il Governo di uno strumento adeguato e
sufficiente per svolgere le attività che gli sono istituzionalmente
demandate; inoltre, con la previsione relativa alla natura omogenea delle
norme contenute nei decreti si intende porre fine alla consolidata prassi
dei decreti omnibus .
Si é, comunque, ritenuto necessario prevedere, da un lato, un
meccanismo che garantisca al Parlamento un margine di controllo su tale
attività e, dall'altro, l'inemendabilità del decreto al fine
di rendere piú snello il procedimento volto al controllo del
Parlamento sull'Esecutivo.
Si ritiene che tale modifica dell'articolo 77 della Costituzione consenta
finalmente di rivalutare l'iniziativa legislativa parlamentare e al tempo
stesso di affidare all'esecutivo un potere legislativo piú efficace
anche se contenuto nell'oggetto.