DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S0678



Art. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Il Governo puó, senza delegazione delle Camere, emanare decreti con valore di legge ordinaria, che contengano misure concrete di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo. I decreti entrano in vigore nel quinto giorno dalla loro emanazione. Tuttavia, ciascuna Camera puó, prima della loro entrata in vigore, deliberare a maggioranza di esaminarli come disegni di legge con procedura di urgenza. In tal caso le Camere non possono modificare il disegno di legge se non per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari".




Indice