ONOREVOLI SENATORI. - L'idea che muove il presente disegno di legge nasce
da una esigenza di profondo rinnovamento, notevolmente sentita negli ultimi
anni, che ha spinto a riconsiderare alcuni aspetti che hanno condizionato
pesantemente ed in alcuni casi stravolto la lettera e la
ratio
della Costituzione repubblicana del 1948.
La scelta fondamentale operata nel disegno di legge é stata quella
di optare per la forma di governo presidenziale riprendendo, cosí,
una delle ipotesi che erano state oggetto di lungo dibattito in sede di
Assemblea Costituente. Consegue come piú funzionale a questa scelta
di governo presidenziale l'introduzione del cosiddetto bicameralismo
imperfetto, vale a dire la presenza di due Camere con competenze e ruoli
diversi.
Il disegno di legge modifica la seconda parte della Costituzione
innovando profondamente nelle funzioni e nel ruolo del Parlamento, del
Governo, del Presidente della Repubblica, delle Regioni e della Corte
costituzionale; modifica, inoltre, in parte, alcuni istituti di democrazia
diretta, quali l'iniziativa legislativa popolare e introduce una nuova
ipotesi di
referendum
volto alla approvazione di disegni di legge.
Il Parlamento
In primo luogo, il disegno di legge attenua le differenze strutturali che
attualmente diversificano la Camera dei deputati dal Senato della Repubblica
e introduce, invece, una distinzione funzionale basata sulla competenza per
materia.
Sotto il primo profilo, si é voluta eliminare la componente di
nomina presidenziale nel Senato che ha prestato il fianco a critiche non
indifferenti non solo per la possibilità che tale componente ha
dimostrato di avere nell'alterare la proporzione politica del Senato
espressa dall'elettorato, ma anche per il rischio connesso che si possa
formare nella realtà un partito del Presidente. Tale
eventualità, peraltro, sarebbe ancor piú grave in una forma di
governo presidenziale, come quella che si vuole introdurre, dove assume un
valore fondamentale il principio della divisione dei poteri. Al fine di
accentuare nel Senato la rappresentatività regionale dei suoi membri
si é aumentato da sette a dieci il numero minimo dei senatori
riservato a ciascuna Regione e si é raddoppiato il numero di quelli
riservati al Molise ed alla Valle D'Aosta, invertendo in tal modo il
rapporto complessivo tra ripartizione fissa e ripartizione proporzionale dei
seggi.
La distinzione funzionale delle Camere basata sulla competenza per
materia comporta il superamento del cosiddetto "bicameralismo perfetto",
nell'accezione classica del termine, dove la funzione legislativa é
esercitata su uno stesso oggetto in modo perfettamente identico da entrambe
le Camere. Tale accezione residua, tuttavia, per le leggi costituzionali e
di revisione costituzionale nonché, in particolari casi indicati
espressamente dalla Costituzione, per le cosiddette leggi rinforzate che
devono essere approvate in identico testo e a maggioranza assoluta delle due
Camere.
Tra le principali modifiche si ha la sottrazione al Parlamento, ferma
restando la riserva a favore di questo della produzione delle norme di rango
costituzionale, del primato nella produzione normativa di grado primario che
viene ripartita tra le Camere, le Regioni, il Presidente della Repubblica ed
il popolo.
Per quanto riguarda la suddivisione delle competenze tra Camera e Senato,
un particolare rilievo assume l'attribuzione al Senato della competenza in
materia economico-finanziaria.
Si é cercato di favorire un rafforzamento della legittimazione
popolare, in funzione della scelta di avviare il sistema verso ilbipartitismo, abbassando la durata delle Camere da cinque a quattro anni;
peraltro questa esigenza é alla base della medesima riduzione anche
per le legislature regionali.
Si é introdotta una nuova ipotesi di ineleggibilità per chi
abbia ricoperto la carica di parlamentare per due mandati anche non
consecutivi al fine di porre un argine alla cosiddetta
"professionalizzazione" della attività politica e per favorire un
maggiore ricambio in quello che continua ad essere l'organo tradizionalmente
rappresentativo del popolo.
Istituti di democrazia diretta
Per l'iniziativa legislativa popolare si é elevato il numero delle
sottoscrizioni da cinquantamila a centomila elettori, in funzione anche del
mutamento demografico realizzatosi negli ultimi cinquanta anni.
La principale innovazione in tema di democrazia diretta é data
dalla introduzione della nuova fattispecie del
referendum
approvativo che puó essere richiesto, da cinquecentomila elettori,
su disegni di legge. Nell'ottica di un rafforzamento degli istituti
referendari si é prevista l'impossibilità di eludere gli esiti
referendari, ripristinando o abrogando le norme che ne sono state oggetto,
nel corso della medesima legislatura, e comunque per un periodo non
inferiore ad un anno.
La forma di governo
La proposta di riforma si é orientata soprattutto verso quelle
modifiche che si ritengono adeguate alla soluzione del problema della
governabilità del Paese. Una di queste é costituita dalla
elezione contemporanea di Camere, Presidente della Repubblica e
Vicepresidente della Repubblica.
La forma di Governo prescelta é quella presidenziale sullo schema
americano ma adattato alla struttura e alle tradizioni politiche proprie
della società italiana.
La scelta della forma di Governo presidenziale, dove il Presidente della
Repubblica é anche Capo del Governo, ha portato ad esaltare lo schema
della divisione dei poteri sottraendo, ad esempio, al Presidente la
presidenza del Consiglio superiore della magistratura, la nomina dei cinque
giudici costituzionali e il potere di scioglimento anticipato delle Camere.
Naturalmente nella forma di Governo presidenziale il rapporto di fiducia
intercorre tra Presidente e Ministri; d'altro canto, svanisce il vincolo
fiduciario che lega Governo e Parlamento.
La figura del Presidente non é piú politicamente neutra,
configurandosi una responsabilità davanti all'elettorato. Infatti le
elezioni del Presidente e del Vicepresidente hanno luogo a suffragio
universale e diretto con la previsione di un eventuale secondo turno di
ballottaggio.
Si é, inoltre, ritenuto necessario inserire nella Costituzione,
anche alla luce del rilevante ruolo del Presidente della Repubblica nella
forma di governo presidenziale, una riserva di legge costituzionale per le
ipotesi di conflitto di interessi.
I poteri del Presidente della Repubblica
In linea con la scelta della forma di governo presidenziale si prevede
l'attribuzione al Presidente della Repubblica di maggiori poteri nel campo
della politica internazionale e in materia di bilancio.
In particolare, in materia di bilancio é stato riformulato
l'articolo 81 con la previsione dell'inemendabilità dei disegni di
legge di bilancio e dei disegni di legge finanziaria e con piú
stringenti vincoli in materia di copertura delle leggi, soprattutto per
quelle che comportano spese di parte corrente.
Alla luce dell'abuso della decretazione d'urgenza realizzatosi nella
vigenza dell'attuale Costituzione, si é attribuito al Presidente
della Repubblica un autonomo potere di normazione di grado primario
svincolato dai presupposti dell'urgenza; di tale potere il Presidente della
Repubblica puó servirsi per svolgere la sua attività
ordinaria. Sebbe ne tale previsione incida in modo decisivo sul tradizionale
monopolio del Parlamento nell'attività di produzione legislativa, ci
si trova in questo caso di fronte ad una fonte che pur avendo efficacia
formale equivalente rispetto alla legge del Parlamento é di
qualità minore per i limiti sostanziali che alla stessa vengono
posti.
Gli organi ausiliari
Per quanto riguarda gli organi ausiliari la previsione piú
incisiva riguarda l'attribuzione al CNEL di una funzione antitrust
con riferimento all'attuazione dell'articolo 41 della Costituzione secondo
i princípi della libera concorrenza di mercato. Tale funzione,
insieme a quella consultiva sulla compatibilità delle clausole sul
trattamento giuridico ed economico dei lavoratori con i vincoli
economico-finanziari nascenti dai documenti di programmazione
economico-finanziari, ha reso necessario demandare ad una legge rinforzata
la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell'organo.
Alla Corte dei conti, invece, si é attribuita la funzione di
controllo sugli effetti prodotti dalle leggi di spesa in rapporto agli
obiettivi che con le medesime si intendono perseguire, sulla
tempestività, sulle modalità e sulla efficienza della relativa
gestione; si é, altresí, espressamente attribuita la
legittimazione attiva nei giudizi di costituzionalità delle leggi
statali con riferimento all'articolo 81 della Costituzione e delle leggi
regionali in rapporto all'articolo 119 della Costituzione.
Le Regioni
Per quanto riguarda gli enti territoriali si estendono a tutte le Regioni
i poteri e le funzioni attribuite attualmente alle Regioni a statuto
speciale, con particolare riferimento allo Statuto siciliano. In tal modo si
intende realizzare a livello istituzionale un effettivo decentramento
attraverso una loro maggiore autonomia.
Per quanto riguarda la potestà legislativa regionale si é
attribuita alle Regioni competenza esclusiva nelle materie indicate nel
nuovo articolo 116, dove, tra l'altro, si é introdotta una ipotesi
del tutto particolare di "delegificazione" in senso ampio operante sul piano
delle fonti primarie. Tale previsione é mirata a consentire alle
Regioni meno sviluppate - le quali per recuperare il ritardo economico hanno
bisogno di non avere vincoli normativi eccessivi - di derogare per tempi ed
ambiti definiti a quelle disposizioni normative statali che si rivelano di
fatto piú adeguate a tessuti socio-economici maggiormente sviluppati
e che potrebbero costituire un ulteriore freno ad un autonomo ed efficace
progresso delle aree piú sfavorite.
Per la funzione amministrativa si é adottato in modo prevalente il
criterio del parallelismo con la potestà legislativa.
In materia finanziaria si prevede un'autonomia impositiva regionale da
realizzarsi nell'ambito dei princípi e degli interessi regionali cui
devono informarsi le leggi dello Stato. Peraltro, una funzione integrativa
delle entrate regionali é attribuita allo Stato che al fine di
valorizzare le zone depresse puó assegnare a singole Regioni quote di
fondi all'uopo costituiti. Infine si costituzionalizza anche per le Regioni,
come già per lo Stato, il principio della copertura delle leggi che
comportano la riduzione delle entrate o l'erogazione di spese. Vi é
poi la previsione della possibilità di costituzione di consorzi tra
Regioni per il raggiungimento di finalità comuni. In questo modo si
intende facilitare la formazione di macro-Regioni, anche in considerazione
della attuale realtà comunitaria rispetto alla quale il vigente
assetto regionalistico si rivela insufficiente. Un'ulteriore novità
é data dalla istituzione di un Consiglio delle Regioni composto dai
Presidenti delle Regioni con funzione consultiva in materia
economico-finanziaria di scioglimento dele Assemblee regionali e di
approvazione degli Statuti, nonché di nomina di un terzo dei giudici
della Corte costituzionale.
La Magistratura e le garanzie costituzionali
Per quanto concerne il potere giudiziario si sono creati per la
magistratura ordinaria i due ruoli separati della magistratura giudicante e
della magistratura del pubblico ministero allo scopo di consentire una
maggiore professionalizzazione e specializzazione dei magistrati e per
evitare possibili confusioni a detrimento di un'ottimale ed efficiente
amministrazione della giustizia.
Per quanto riguarda la Corte costituzionale si é prevista la
rappresentanza regionale con l'attribuzione al Consiglio delle Regioni del
potere di nomina di un terzo dei giudici della Corte, con ció
volendosi garantire alle stesse una posizione di parità con lo Stato
nella sede dove si giudica sia dei conflitti di attribuzione tra Stato e
Regioni sia della legittimità costituzionale delle leggi regionali.
Si sono inoltre previste nuove norme in materia di ricorsi. In primo
luogo, come si é già detto, si é costituzionalizzata la
legittimazione attiva della Corte dei conti nelle questioni di
legittimità costituzionale delle leggi statali di spesa con
riferimento all'articolo 81 della Costituzione e delle leggi regionali con
riferimento all'articolo 119 della Costituzione. In secondo luogo é
stata prevista una nuova ipotesi di ricorso ove una Regione ritenga che una
legge dello Stato sia in contrasto con gli obblighi al medesimo demandati
dagli articoli 2 e 119 della Costituzione e comunque con il diritto alla
parità nello sviluppo, garantito dal sistema normativo
dell'ordinamento costituzionale, alle Regioni depresse.
Ma la novità principale é costituita dall'introduzione di
una nuova ipotesi di ricorso diretto in caso di violazione dei diritti di
libertà garantiti dalle norme del Titolo I della Parte I della
Costituzione. In questo caso il ricorso é presentato ad un difensore
civico regionale che svolge la funzione di filtro dei ricorsi stessi sulla
base dei parametri stabiliti con legge costituzionale.
Il presente disegno di legge vuole essere un tentativo il piú
possibile organico di riforma dello Stato in senso presidenzialista e
federale. Non ha la pretesa della completezza bensí quella di aprire
un dialogo fra le diverse forze politiche nella sede istituzionale del
Parlamento, nella speranza di trovare con le giuste mediazioni e le
necessarie correzioni il piú ampio consenso possibile, indispensabile
affinché le modifiche alla Costituzione del 1948 possano realizzare
un assetto nuovo della società italiana e la sua rinascita civile e
morale.
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