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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S0289 |
Art. 1.
1. Alla Costituzione della Repubblica sono apportate le modificazioni
contenute negli articoli da 2 a 59 della presente legge.
| Art. 2.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 é inserito il seguente:
"La legge rinforzata disciplina le modalità di elezione dei membri
delle due Camere".
| Art. 3.
1. Il secondo comma dell'articolo 56 é sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati é di quattrocentosettantacinque".
| Art. 4.
1. All'articolo 57, secondo comma, la parola: "elettivi" é
soppressa e il terzo comma é sostituito dal seguente:
"Nessuna Regione puó avere un numero di senatori inferiore a
dieci, il Molise ne ha quattro, la Valle D'Aosta due".
| Art. 5.
1. All'articolo 58, primo comma, sono soppresse le seguenti parole:
"dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età".
| Art. 6.
1. L'articolo 59 é abrogato.
| Art. 7.
1. All'articolo 60, primo comma, la parola "cinque" é sostituita
dalla seguente: "quattro" e al secondo comma, dopo la parola "legge"
é inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 8.
1. L'articolo 65 é sostituito dal seguente:
"Art. 65. - Non sono eleggibili a deputati e a senatori coloro i quali
siano stati eletti nelle due Camere per due mandati anche non consecutivi.
Tale causa di ineleggibilità non opera per i soggetti che siano
rimasti in carica per un periodo non superiore a sei anni.
| Art. 9.
1. All'articolo 69, dopo la parola: "legge" é aggiunta la
seguente: "rinforzata".
| Art. 10.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dalle Camere,
dalle Regioni, dal Presidente della Repubblica e dal corpo elettorale nei
casi e nei modi di seguito stabiliti.
| Art. 11.
1. All'articolo 71, primo comma, la parola "Governo" é sostituita
dalla seguente: "Presidente della Repubblica", e al secondo comma la parola
"cinquantamila" é sostituita dalla seguente: "centomila".
| Art. 12.
1. L'articolo 72 é sostituito dal seguente:
"Art. 72. - All'inizio di ogni legislatura i Presidenti di Camera e
Senato nominano, su designazione dei gruppi parlamentari, una commissione
mista di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi parlamentari, con le competenze previste al
secondo comma.
| Art. 13.
1. All'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il secondo comma é inserito il seguente:
b)
al quinto comma, dopo la parola "legge" é inserita la seguente:
"rinforzata".
| Art. 14.
1. Dopo l'articolo 75 é inserito il seguente:
"Art. 75- bis.
- Le norme abrogate o approvate secondo il procedimento di cui all'articolo
75 non possono essere ripristinate o modificate con legge o atto avente
forza di legge nel corso della medesima le gislatura nella quale si é
svolto il referendum e, comunque, non prima di un anno dall'esito
referendario, se non con legge rinforzata".
| Art. 15.
1. L'articolo 77 é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Il Presidente della Repubblica puó adottare leggi che
contengono misure concrete di immediata applicazione e di carattere
specifico ed omogeneo.
| Art. 16.
1. L'articolo 78 é sostituito dal seguente:
"Art. 78. - La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in
seduta comune deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Presidente
della Repubblica i poteri necessari".
| Art. 17.
1. Il primo comma dell'articolo 79 é sostituito dal seguente:
"L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo
e nella votazione finale".
| Art. 18.
1. L'articolo 80 é sostituito dal seguente:
"Art. 80. - La ratifica dei trattati internazionali che importano
variazioni del territorio deve essere autorizzata con legge rinforzata.
| Art. 19.
1. L'articolo 81 é sostituito dal seguente:
"Art. 81. - Il Senato della Repubblica approva ogni anno e senza
modifiche, in apposita sessione di durata non superiore a due mesi, il
bilancio annuale e pluriennale e la legge finanziaria, predisposti dal
Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio delle Regioni, sulla base
degli indirizzi formulati dal Senato stesso, e il rendiconto consuntivo.
| Art. 20.
1. Il primo comma dell'articolo 82 é sostituito dal seguente:
"Le Camere, ciascuna nel proprio ambito di competenza, possono disporre
inchieste su materie di pubblico interesse".
| Art. 21.
1. L'articolo 83 é sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica e il Vicepresidente della
Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto.
| Art. 22.
1. All'articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma é sostituito dai seguenti:
b)
dopo il secondo comma é inserito il seguente:
c)
al terzo comma, dopo la parola: "legge" é aggiunta la seguente:
"rinforzata".
| Art. 23.
1. L'articolo 85 é sostituito dal seguente:
"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica e il Vicepresidente della
Repubblica sono eletti per quattro anni.
| Art. 24.
1. L'articolo 86 é sostituito dal seguente:
"Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica in ogni caso che
egli non possa temporaneamente adempierle, sono esercitate dal
Vicepresidente della Repubblica.
| Art. 25.
1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma é sostituito dal seguente:
b)
i commi terzo, quarto e decimo sono abrogati;
| Art. 26.
1. L'articolo 88 é sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Le elezioni delle Camere, del Presidente della Repubblica e
del Vicepresidente della Repubblica si svolgono contemporaneamente. Il
Presidente della Corte Costituzionale indice le elezioni quarantacinque
giorni prima che scadano i termini o entro quarantacinque giorni dalla
dichiarazione di impedimento permanente, morte, dimissioni o decadenza
contemporanee di Presidente e Vicepresidente. In tal caso le funzioni del
Presidente della Repubblica sono esercitate, fino al giuramento del nuovo
Presidente, dal Presidente del Senato".
| Art. 27.
1. L'articolo 89 é abrogato.
| Art. 28.
1. L'articolo 90 é sostituito dal seguente:
"Art. 90. - Il Presidente della Repubblica é messo in stato di
accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi
membri, per alto tradimento, atten tato alla Costituzione e negli altri casi
stabiliti da legge costituzionale.
| Art. 29.
1. L'articolo 91 é sostituito dal seguente:
"Art. 91. - Il Presidente e il Vicepresidente della Repubblica, prima di
assumere le loro funzioni, prestano giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in
seduta comune".
| Art. 30.
1. All'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo comma é abrogato;
| Art. 31.
1. Al primo comma dell'articolo 93 della Costituzione sono soppresse le
seguenti parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri e".
| Art. 32.
1. L'articolo 94 é abrogato.
| Art. 33.
1. L'articolo 95 é sostituito dal seguente:
"Art. 95. - Il Presidente della Repubblica dirige la politica generale
del governo e mantiene l'unità di indirizzo politico amministrativo,
promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
| Art. 34.
1. All'articolo 96 le parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri
ed" sono soppresse.
| Art. 35.
1. Al secondo comma dell'articolo 98 dopo la parola: "legge" é
inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 36.
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 99 sono sostituiti dai
seguenti:
"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro é composto da
80 membri nominati, nei modi stabiliti dalla legge rinforzata, fra esperti e
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della
loro importanza numerica e qualitativa.
| Art. 37.
1. All'articolo 100 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il primo periodo del secondo comma é inserito il seguente:
"Esercita, altresí, il controllo sugli effetti prodotti dalle leggi
di spesa, in rapporto agli obiettivi che con le medesime si intendono
perseguire, sulla tempestività, sulle modalità e sulla
efficienza della relativa gestione";
"La Corte dei Conti puó promuovere il giudizio di
legittimità costituzionale delle leggi dello Stato in riferimento
all'articolo 81 e delle leggi regionali in riferimento all'articolo 119".
| Art. 38.
1. All'articolo 102, il primo comma é sostituito dal seguente:
"La funzione giurisdizionale é esercitata da magistrati ordinari e
amministrativi istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario. I magistrati ordinari sono distinti nei due ruoli separati
della magistratura giudicante e della magistratura del pubblico ministero".
| Art. 39.
1. All'articolo 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma é abrogato;
| Art. 40.
1. Al primo e secondo comma dell'articolo 108 dopo la parola: "legge"
é aggiunta la seguente: "rinforzata".
| Art. 41.
1. Al terzo comma dell'articolo 113 dopo la parola: "legge" é
inserita la seguente: "rinforzata".
| Art. 42.
1. L'articolo 115 é sostituito dal seguente:
"Art. 115. - Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri
poteri e funzioni secondo i princípi fissati nella Costituzione e
negli statuti adottati con legge costituzionale".
| Art. 43.
1. L'articolo 116 é sostituito dal seguente:
"Art. 116. - La Regione, in armonia con la Costituzione e i
princípi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli
obblighi internazionali, nonché delle norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica, ha potestà di emanare norme
legislative nelle seguenti materie:
a)
agricoltura e foreste;
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione.
| Art. 44.
1. L'articolo 117 é abrogato.
| Art. 45.
1. L'articolo 118 é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le
materie elencate negli articoli 116 e 119, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale che possono essere attribuite dalle leggi regionali
alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, non ché quelle di
cui all'articolo 119- bis . Nelle materie non comprese negli
articoli 116, 119 e 119- bis
l'attività amministrativa é svolta secondo le direttive del
Presidente della Repubblica.
| Art. 46.
1. L'articolo 119 é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i
redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi deliberati dalla
medesima nei limiti dei principi e degli interessi generali cui si informano
le leggi dello Stato. É riservato alle Regioni il gettito prodotto
nel loro territorio dalle imposte indirette.
| Art. 47.
1. Dopo l'articolo 119 é inserito il seguente:
"Art. 119- bis . - I beni del demanio dello Stato, comprese le
acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla stessa, eccetto
quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere
nazionale.
a)
le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio
forestale dello Stato nella Regione;
| Art. 48.
1. Il primo comma dell'articolo 122 é sostituito dai seguenti:
"Il Presidente della Regione e i consiglieri regionali sono eletti per
quattro anni.
| Art. 49.
1. Il quinto comma dell'articolo 122 é sostituito dai seguenti:
"Il Presidente della Regione é eletto a suffragio universale e
diretto secondo le norme stabilite con legge rinforzata. Egli nomina e
revoca gli assessori che insieme al Presidente costituiscono il Governo
regionale.
2. Le parole "Consiglio regionale", ovunque ricorrano nella Costituzione,
sono so stituite dalle seguenti: "Assemblea regionale".
| Art. 50.
1. All'articolo 123, secondo comma, le parole: "della Repubblica" sono
sostituite dalle seguenti: "costituzionale sentito il Consiglio delle
Regioni, composto dai Presidenti delle Regioni".
| Art. 51.
1. I primi quattro commi dell'articolo 126 sono sostituiti dai seguenti:
"L'Assemblea regionale puó essere sciolta per persistente
violazione dello Statuto e quando, per dimissioni o per impossibilità
di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
| Art. 52.
1. Al quarto comma dell'articolo 127 le parole: "alle Camere" sono
sostituite dalle seguenti: "alla Camera competente per materia".
| Art. 53.
1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 127- bis.
- Ove una Regione ritenga che una legge dello Stato sia in contrasto con i
compiti al medesimo demandati dagli articoli 2 e 119 e comunque con il
diritto alla parità nello sviluppo, garantito dall'ordinamento
costituzionale alle regioni svantaggiate del Mezzogiorno e delle isole,
puó promuovere dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di
legittimità costituzionale.
| Art. 54.
1. Dopo l'articolo 132 é inserito il seguente:
"Art. 132- bis.
- Le Regioni con proprie leggi possono costituirsi in corsorzi per il
raggiungimento di finalità comuni.
| Art. 55.
1. Il primo comma dell'articolo 133 é sostituito dal seguente:
"Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi regionali su
iniziativa dei Comuni interessati".
| Art. 56.
1. All'articolo 134 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "sui
ricorsi presentati al difensore civico di cui all'articolo 134- bis
dai cittadini che lamentino di essere stati lesi da un atto dei pubblici
poteri nei diritti di libertà garantiti dalle norme del Titolo I
della Parte I".
| Art. 57.
1. Dopo l'articolo 134 é inserito il seguente:
"Art. 134- bis.
- É istituito presso ciascuna Regione l'ufficio del difensore
civico.
| Art. 58.
1. All'articolo 135 sono approvate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma le parole: "dal Presidente della Repubblica" sono sostituite
dalle seguenti: "dal Consiglio delle Regioni";
| Art. 59.
1. Dopo l'articolo 91 sono soppresse le seguenti parole: "Titolo III - Il
Governo - Sezione I - Il Consiglio dei Ministri".
| Art. 60.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi costituzionali e
rinforzate richiamate nelle disposizioni della Costituzione modificate dalla
presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti, in quanto
compatibili.
| Art. 61.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale effettuata ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, della Costituzione. |