DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S0289



Art. 1.

1. Alla Costituzione della Repubblica sono apportate le modificazioni contenute negli articoli da 2 a 59 della presente legge.

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 é inserito il seguente:

"La legge rinforzata disciplina le modalità di elezione dei membri delle due Camere".

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 é sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati é di quattrocentosettantacinque".

Art. 4.

1. All'articolo 57, secondo comma, la parola: "elettivi" é soppressa e il terzo comma é sostituito dal seguente:

"Nessuna Regione puó avere un numero di senatori inferiore a dieci, il Molise ne ha quattro, la Valle D'Aosta due".

Art. 5.

1. All'articolo 58, primo comma, sono soppresse le seguenti parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età".

Art. 6.

1. L'articolo 59 é abrogato.

Art. 7.

1. All'articolo 60, primo comma, la parola "cinque" é sostituita dalla seguente: "quattro" e al secondo comma, dopo la parola "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 8.

1. L'articolo 65 é sostituito dal seguente:

"Art. 65. - Non sono eleggibili a deputati e a senatori coloro i quali siano stati eletti nelle due Camere per due mandati anche non consecutivi. Tale causa di ineleggibilità non opera per i soggetti che siano rimasti in carica per un periodo non superiore a sei anni.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente alle due Camere.
La legge rinforzata determina gli altri casi di ineleggibilità e le incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore".

Art. 9.

1. All'articolo 69, dopo la parola: "legge" é aggiunta la seguente: "rinforzata".

Art. 10.

1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dalle Camere, dalle Regioni, dal Presidente della Repubblica e dal corpo elettorale nei casi e nei modi di seguito stabiliti.
Il Senato della Repubblica esamina ed approva le leggi in materia economico-finanziaria.
La Camera dei deputati esamina ed approva le leggi nelle materie che non sono riservate dalla Costituzione al Senato della Repubblica ed alla competenza esclusiva delle Regioni.
Il Presidente della Repubblica puó adottare leggi ai sensi dell'articolo 77.
Le leggi rinforzate sono esaminate ed approvate in identico testo da ciascuna Camera a maggioranza assoluta.
Le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale sono esaminate ed approvate in identico testo da ciascuna Camera secondo le procedure di cui all'articolo 138".

Art. 11.

1. All'articolo 71, primo comma, la parola "Governo" é sostituita dalla seguente: "Presidente della Repubblica", e al secondo comma la parola "cinquantamila" é sostituita dalla seguente: "centomila".

Art. 12.

1. L'articolo 72 é sostituito dal seguente:

"Art. 72. - All'inizio di ogni legislatura i Presidenti di Camera e Senato nominano, su designazione dei gruppi parlamentari, una commissione mista di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari, con le competenze previste al secondo comma.
I disegni di legge presentati alle Camere sono trasmessi alla commissione mista che ne dispone l'assegnazione alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70.
Ogni disegno di legge assegnato ad una Camera é, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispec chiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge é rimesso alla Camera, se il Presidente della Repubblica o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera é sempre adottata per i disegni di legge rinforzata e per quelli in materia costituzionale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali nei casi di cui all'articolo 80, di approvazione di bilanci e consuntivi".

Art. 13.

1. All'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma é inserito il seguente:
"É indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di un disegno di legge, nelle materie diverse da quelle previste dal secondo comma del presente articolo e non riservate alla competenza esclusiva del Senato o delle Regioni, qualora lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali";

b) al quinto comma, dopo la parola "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 75 é inserito il seguente:

"Art. 75- bis. - Le norme abrogate o approvate secondo il procedimento di cui all'articolo 75 non possono essere ripristinate o modificate con legge o atto avente forza di legge nel corso della medesima le gislatura nella quale si é svolto il referendum e, comunque, non prima di un anno dall'esito referendario, se non con legge rinforzata".

Art. 15.

1. L'articolo 77 é sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Il Presidente della Repubblica puó adottare leggi che contengono misure concrete di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
Le leggi di cui al primo comma entrano in vigore il quinto giorno dalla loro emanazione. Tuttavia, ciascuna Camera, nei limiti delle competenze stabilite dall'articolo 70 della Costituzione, puó, prima della loro entrata in vigore, deliberare di esaminarle come disegni di legge con procedura di urgenza. In tal caso le Camere non possono modificare il disegno di legge se non per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari".

Art. 16.

1. L'articolo 78 é sostituito dal seguente:

"Art. 78. - La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in seduta comune deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Presidente della Repubblica i poteri necessari".

Art. 17.

1. Il primo comma dell'articolo 79 é sostituito dal seguente:

"L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale".

Art. 18.

1. L'articolo 80 é sostituito dal seguente:

"Art. 80. - La ratifica dei trattati internazionali che importano variazioni del territorio deve essere autorizzata con legge rinforzata.
Negli altri casi ciascuna Camera, nei limiti delle competenze ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 70, entro sessanta giorni dalla trasmissione del trattato, puó deliberare che la ratifica del trattato medesimo sia autorizzata con legge".

Art. 19.

1. L'articolo 81 é sostituito dal seguente:

"Art. 81. - Il Senato della Repubblica approva ogni anno e senza modifiche, in apposita sessione di durata non superiore a due mesi, il bilancio annuale e pluriennale e la legge finanziaria, predisposti dal Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio delle Regioni, sulla base degli indirizzi formulati dal Senato stesso, e il rendiconto consuntivo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Nessuna entrata e nessuna spesa possono essere iscritte in bilancio se non siano state specificamente autorizzate dalla legge. Ogni legge che comporti riduzioni di entrate od erogazione di spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Le leggi non possono autorizzare spese di parte corrente per le quali sia prevista la copertura mediante la contrazione di prestiti.
Ogni legge che autorizzi la contrazione di prestiti deve indicare la copertura ed i tempi per il relativo ammortamento".

Art. 20.

1. Il primo comma dell'articolo 82 é sostituito dal seguente:

"Le Camere, ciascuna nel proprio ambito di competenza, possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse".

Art. 21.

1. L'articolo 83 é sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica e il Vicepresidente della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto.
Risultano eletti il candidato a Presidente e il candidato a Vicepresidente ad esso collegato che hanno conseguito la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.
Qualora nessun candidato consegua tale maggioranza entro quindici giorni si procede ad elezioni di ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti validamente espressi".

Art. 22.

1. All'articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma é sostituito dai seguenti:
"Possono essere eletti Presidente della Repubblica e Vicepresidente della Repubblica i cittadini che abbiano compiuto cinquanta anni di età e godano dei diritti civili e politici.
Le candidature devono essere presentate alla segreteria della Corte di cassazione entro il trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'elezione, con la sottoscrizione di almeno cinquantamila elettori. Un quinto dei parlamentari ha facoltà di proporre un candidato anche senza sottoscrizione di elettori";

b) dopo il secondo comma é inserito il seguente:
"La legge costituzionale, allo scopo di prevenire conflitti di interesse nell'esercizio delle funzioni di Presidente e di Vicepresidente, determina i casi di ineleggibilità ed incompatibilità";

c) al terzo comma, dopo la parola: "legge" é aggiunta la seguente: "rinforzata".

Art. 23.

1. L'articolo 85 é sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica e il Vicepresidente della Repubblica sono eletti per quattro anni.
Nessuno puó essere eletto alla carica di Presidente per piú di due volte e chi ha rivestito la carica di Presidente per piú di due anni consecutivi della durata del mandato di altri già eletto Presidente, non puó essere, a sua volta, eletto alla carica di Presidente per piú di una volta".

Art. 24.

1. L'articolo 86 é sostituito dal seguente:

"Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica in ogni caso che egli non possa temporaneamente adempierle, sono esercitate dal Vicepresidente della Repubblica.
In caso di impedimento permanente o di morte, di dimissioni o decadenza dalla carica le funzioni del Presidente della Repubblica sono esercitate dal Vicepresidente fino alla scadenza del mandato. L'impedimento permanente sussiste quando lo dichiarino concordemente il Presidente della Camera, il Presidente del Senato ed il Presidente della Corte Costituzionale.
In ogni caso in cui la carica di Vicepresidente diviene vacante, il Presidente nomina un nuovo Vicepresidente. La nomina deve essere ratificata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti".

Art. 25.

1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma é sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica é il Capo del Governo e rappresenta l'unità nazionale";

b) i commi terzo, quarto e decimo sono abrogati;
c) il nono comma é sostituito dal seguente:
"Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge rinforzata, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere in seduta comune".

Art. 26.

1. L'articolo 88 é sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Le elezioni delle Camere, del Presidente della Repubblica e del Vicepresidente della Repubblica si svolgono contemporaneamente. Il Presidente della Corte Costituzionale indice le elezioni quarantacinque giorni prima che scadano i termini o entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di impedimento permanente, morte, dimissioni o decadenza contemporanee di Presidente e Vicepresidente. In tal caso le funzioni del Presidente della Repubblica sono esercitate, fino al giuramento del nuovo Presidente, dal Presidente del Senato".

Art. 27.

1. L'articolo 89 é abrogato.

Art. 28.

1. L'articolo 90 é sostituito dal seguente:

"Art. 90. - Il Presidente della Repubblica é messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri, per alto tradimento, atten tato alla Costituzione e negli altri casi stabiliti da legge costituzionale.
La legge costituzionale stabilisce, altresí, in quali casi la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica o il procedimento penale a carico del Vicepresidente comportano la decadenza dalla carica".

Art. 29.

1. L'articolo 91 é sostituito dal seguente:

"Art. 91. - Il Presidente e il Vicepresidente della Repubblica, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune".

Art. 30.

1. All'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma é abrogato;
b) il secondo comma é sostituito dai seguenti:
"Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i Ministri e, su proposta di questi, i Sottosegretari di Stato.
Le funzioni di Ministro e di Sottosegretario sono incompatibili con quelle di deputato e di senatore".

Art. 31.

1. Al primo comma dell'articolo 93 della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri e".

Art. 32.

1. L'articolo 94 é abrogato.

Art. 33.

1. L'articolo 95 é sostituito dal seguente:

"Art. 95. - Il Presidente della Repubblica dirige la politica generale del governo e mantiene l'unità di indirizzo politico amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri.
L'ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati con legge rinforzata".

Art. 34.

1. All'articolo 96 le parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ed" sono soppresse.

Art. 35.

1. Al secondo comma dell'articolo 98 dopo la parola: "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 36.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 99 sono sostituiti dai seguenti:

"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro é composto da 80 membri nominati, nei modi stabiliti dalla legge rinforzata, fra esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro vigila, con gli strumenti e le modalità stabilite dalla legge rinforzata, sulla attuazione dell'articolo 41 secondo i princípi della libera concorrenza di mercato.
Il Consiglio esprime parere sulla compatibilità delle clausole sul trattamento giuridico ed economico dei lavoratori in sede di contrattazione collettiva con i vincoli economico-finanziari nascenti dai documenti di programmazione economico-finanziaria approvati dal Senato.
É organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge rinforzata".

Art. 37.

1. All'articolo 100 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del secondo comma é inserito il seguente: "Esercita, altresí, il controllo sugli effetti prodotti dalle leggi di spesa, in rapporto agli obiettivi che con le medesime si intendono perseguire, sulla tempestività, sulle modalità e sulla efficienza della relativa gestione";
b) al terzo comma, dopo la parola: "legge" é inserita la seguente: "rinforzata";
c) dopo il terzo comma é aggiunto il seguente:

"La Corte dei Conti puó promuovere il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi dello Stato in riferimento all'articolo 81 e delle leggi regionali in riferimento all'articolo 119".

Art. 38.

1. All'articolo 102, il primo comma é sostituito dal seguente:

"La funzione giurisdizionale é esercitata da magistrati ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. I magistrati ordinari sono distinti nei due ruoli separati della magistratura giudicante e della magistratura del pubblico ministero".

Art. 39.

1. All'articolo 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma é abrogato;
b) il quinto comma é sostituito dal seguente:
"Il Consiglio elegge il Presidente fra i componenti designati dal Parlamento".

Art. 40.

1. Al primo e secondo comma dell'articolo 108 dopo la parola: "legge" é aggiunta la seguente: "rinforzata".

Art. 41.

1. Al terzo comma dell'articolo 113 dopo la parola: "legge" é inserita la seguente: "rinforzata".

Art. 42.

1. L'articolo 115 é sostituito dal seguente:

"Art. 115. - Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princípi fissati nella Costituzione e negli statuti adottati con legge costituzionale".

Art. 43.

1. L'articolo 116 é sostituito dal seguente:

"Art. 116. - La Regione, in armonia con la Costituzione e i princípi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli obblighi internazionali, nonché delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola e industriale: valorizzazione, distribuzione e difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) volontariato ed organizzazioni di assistenza;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità ed opere artistiche;
o) regime, ordinamento e controllo degli enti locali;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r) istruzione materna e obbligatoria, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità;
t) protezione ambientale;
u) formazione professionale;
v) attività sportive;
z) giochi e scommesse.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Le Regioni, al fine del loro riequilibrio economico e finanziario, possono essere autorizzate con legge costituzionale, sentito il Consiglio delle Regioni, a derogare a norme statali per un ambito e tempo definiti".

Art. 44.

1. L'articolo 117 é abrogato.

Art. 45.

1. L'articolo 118 é sostituito dal seguente:

"Art. 118. - Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate negli articoli 116 e 119, salvo quelle di interesse esclusivamente locale che possono essere attribuite dalle leggi regionali alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, non ché quelle di cui all'articolo 119- bis . Nelle materie non comprese negli articoli 116, 119 e 119- bis l'attività amministrativa é svolta secondo le direttive del Presidente della Repubblica.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici".

Art. 46.

1. L'articolo 119 é sostituito dal seguente:

"Art. 119. - Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi deliberati dalla medesima nei limiti dei principi e degli interessi generali cui si informano le leggi dello Stato. É riservato alle Regioni il gettito prodotto nel loro territorio dalle imposte indirette.
Sono riservate allo Stato le imposte di produzione.
Per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare le zone svantaggiate lo Stato assegna per legge a singole Regioni, senza vincoli di destinazione, quote di fondi costituiti con i contributi delle Regioni e dello Stato.
Ogni legge regionale che comporti riduzione di entrate od erogazione di spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Nell'ambito dell'ordinamento tributario regionale, le provincie e i Comuni possono imporre tributi propri in rapporto a particolari esigenze funzionali cui devono adempiere".

Art. 47.

1. Dopo l'articolo 119 é inserito il seguente:

"Art. 119- bis . - I beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla stessa, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
Sono, altresí, assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio i beni dello Stato esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nel primo comma.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

a) le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato nella Regione;
b) le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne é sottratta al proprietario del fondo;
c) le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale;
d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio della Regione".

Art. 48.

1. Il primo comma dell'articolo 122 é sostituito dai seguenti:

"Il Presidente della Regione e i consiglieri regionali sono eletti per quattro anni.
Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge regionale".

Art. 49.

1. Il quinto comma dell'articolo 122 é sostituito dai seguenti:

"Il Presidente della Regione é eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite con legge rinforzata. Egli nomina e revoca gli assessori che insieme al Presidente costituiscono il Governo regionale.
Il Presidente ed i membri del Governo regionale sono responsabili di tutte le loro funzioni di fronte all'Assemblea regionale".

2. Le parole "Consiglio regionale", ovunque ricorrano nella Costituzione, sono so stituite dalle seguenti: "Assemblea regionale".

Art. 50.

1. All'articolo 123, secondo comma, le parole: "della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "costituzionale sentito il Consiglio delle Regioni, composto dai Presidenti delle Regioni".

Art. 51.

1. I primi quattro commi dell'articolo 126 sono sostituiti dai seguenti:

"L'Assemblea regionale puó essere sciolta per persistente violazione dello Statuto e quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Lo scioglimento é disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio delle Regioni".

Art. 52.

1. Al quarto comma dell'articolo 127 le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera competente per materia".

Art. 53.

1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 127- bis. - Ove una Regione ritenga che una legge dello Stato sia in contrasto con i compiti al medesimo demandati dagli articoli 2 e 119 e comunque con il diritto alla parità nello sviluppo, garantito dall'ordinamento costituzionale alle regioni svantaggiate del Mezzogiorno e delle isole, puó promuovere dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale.
La Corte Costituzionale, ove ritenga che la questione sollevata richieda esclusivamente un giudizio di merito per contrasto di interessi, rimette gli atti alla Camera competente per materia".

Art. 54.

1. Dopo l'articolo 132 é inserito il seguente:

"Art. 132- bis. - Le Regioni con proprie leggi possono costituirsi in corsorzi per il raggiungimento di finalità comuni.
Con legge rinforzata sono stabilite l'organizzazione e le funzioni dei consorzi".

Art. 55.

1. Il primo comma dell'articolo 133 é sostituito dal seguente:

"Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi regionali su iniziativa dei Comuni interessati".

Art. 56.

1. All'articolo 134 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "sui ricorsi presentati al difensore civico di cui all'articolo 134- bis dai cittadini che lamentino di essere stati lesi da un atto dei pubblici poteri nei diritti di libertà garantiti dalle norme del Titolo I della Parte I".

Art. 57.

1. Dopo l'articolo 134 é inserito il seguente:

"Art. 134- bis. - É istituito presso ciascuna Regione l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico é eletto dalle magistrature ordinaria e speciale tra i propri componenti, anche a riposo, i docenti universi tari ordinari in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione, secondo le norme e con le funzioni stabilite con legge costituzionale".

Art. 58.

1. All'articolo 135 sono approvate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "dal Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "dal Consiglio delle Regioni";
b) ai commi quinto e sesto dopo la parola: "legge" é aggiunta la seguente: "rinforzata".

Art. 59.

1. Dopo l'articolo 91 sono soppresse le seguenti parole: "Titolo III - Il Governo - Sezione I - Il Consiglio dei Ministri".

Art. 60.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi costituzionali e rinforzate richiamate nelle disposizioni della Costituzione modificate dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti, in quanto compatibili.
2. I decreti-legge non convertiti alla data di entrata in vigore della presente legge perdono efficacia sin dall'inizio. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla predetta data le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
3. I senatori nominati ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, abrogato dall'articolo 6 delle presente legge, restano in carica fino alla prima riunione del Senato della Repubblica eletto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede all'elezione contemporanea delle nuove Camere del Parlamento, previo scioglimento delle precedenti, nonché del Presidente e del Vicepresidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione. Fino all'insediamento dei nuovi organi sono prorogati i poteri delle precedenti Camere e del Presidente della Repubblica.
5. Ai fini della prima elezione delle nuove Camere il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede ad adeguare alle disposizioni costituzionali modificate dalla presente legge la legislazione elettorale vigente, nel rispetto dei criteri e dei princípi direttivi di quest'ultima.
6. In sede di prima applicazione, per le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al terzo comma dell'articolo 84 della Costituzione si applicano le disposizioni vigenti in materia relative al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Fino alla data di entrata in vigore della legge rinforzata di cui all'articolo 99, commi primo e quarto, della Costituzione, restano valide le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima.
8. Il Consiglio superiore della magistratura elegge il Presidente, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Parlamento procede all'adozione dei nuovi statuti regionali, ai sensi dell'articolo 115 della Costituzione. Nei tre mesi successivi a tale adozione ha luogo il rinnovo dei Presidenti delle Regioni e delle Assemblee regionali. Fino all'insediamento dei nuovi presidenti e Assemblee regionali sono prorogati i poteri dei precedenti.
10. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede contemporaneamente al rinnovo di tutti i giudici della Corte costituzionale. Fino alla loro nomina sono prorogati i poteri dei giudici in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 61.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale effettuata ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, della Costituzione.




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