Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale integra la precedente (A.C. 3029), che si è incentrata su un modello di Stato fondato sulla separazione dei poteri e sul principio di legalità e di sovranità popolare. È conseguenziale infatti, tenuto conto della scelta sulla forma di Stato e di Governo di tipo semi-presidenzialista e di bicameralismo differenziato, che al Presidente della Repubblica sia inibita la possibilità di nomina di senatori a vita.
Occorre, inoltre, modificare l'articolo 68 della Costituzione per rafforzare le prerogative del parlamentare ed evitare condizionamenti da parte degli altri poteri e, segnatamente, dal potere giudiziario.
Il rafforzamento del potere esecutivo, che potrà svolgere la sua funzione governativa in condizioni di maggiore stabilità, deve essere contemperato, infine, dall'approvazione della nomina, ma anche del proprio operato, da parte del Parlamento, spettan-do invece soltanto al Presidente della Repubblica la sostituzione del Primo ministro. Occorre prevedere, dunque, che il Governo debba avere la fiducia del Parlamento entro dieci giorni dalla sua formazione e che il voto contrario, ovvero la sfiducia, nei confronti anche di un singolo ministro, comporti le dimissioni del Governo.
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