1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 59. - È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica».
1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il presente articolo si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare.
Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità del primo comma, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.
Nei casi di cui al secondo comma, e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile il primo comma, ad attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento, il giudice lo dichiara con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilità del primo comma è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sono ridotti, rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità del primo comma, proposta da una delle due parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.
Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del quinto comma, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti. In caso di scioglimento delle Camere alla quale gli atti sono stati inviati, i termini di cui al presente comma sono sospesi.
Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi quarto e quinto.
La questione dell'applicabilità del primo comma può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamen-tari. La Camera può richiedere al giudice l'invio di copia degli atti e la sospensione del procedimento, ai sensi del sesto comma.
Nei casi di cui ai commi quinto, settimo e ottavo, e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione del primo comma, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel quarto comma e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione, salvo che ritengano di sollevare conflitto di attribuzione. In tale ultimo caso il procedimento è sospeso, anche se il termine di cui al sesto comma è scaduto, sino alla decisione sul conflitto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.
Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale o di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.
Con ordinanza prevista dal quinto comma, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'undicesimo comma, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.
Fuori dalle ipotesi previste dall'undicesimo comma, i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi e che l'autorità giudiziaria ritenga irrilevanti, non possono essere utilizzati in alcun modo né possono essere depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale e sono immediatamente distrutti. Qualora ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al presente comma, l'autorità giudiziaria richiede, entro dieci giorni dalla ricezione dei verbali e delle registrazioni, e in ogni caso prima che i medesimi siano depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, l'autorità giudiziaria può reiterarla. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alle Camere competenti all'inizio della successiva legislatura. Se l'autorizzazione viene negata, o l'autorità giudiziaria non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del presente comma, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di sessanta giorni di cui al presente comma».
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro, dal Consiglio dei ministri e dai ministri. Il Governo determina e guida la politica nazionale. Il Consiglio dei ministri è l'organo di vertice del Governo e del suo apparato amministrativo. Esso è presieduto dal Presidente della Repubblica, o per sua delega, dal Primo ministro. Il Primo ministro può proporre al Presidente della Repubblica la revoca della nomina del singolo ministro, quando l'azione di questi confligga con la linea politica del Governo».
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta davanti alle Camere riunite in seduta comune per ottenere la fiducia. Il voto contrario o l'approvazione della mozione di sfiducia, anche nei confronti di un singolo ministro, da parte della Camera dei deputati comporta l'obbligo di dimissioni del Governo. La mozione di sfiducia deve essere firmata almeno da un quinto dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».