PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3088



Onorevoli Colleghi!
- Con la proposta di riforma della parte seconda della Costituzione, che viene presentata, il gruppo parlamentare dei popolari e democratici intende offrire alla Commissione bicamerale per le riforme un contributo innovativo al confronto che vi si svolgerà.
Si è scelta la strada della modifica complessiva e della riscrittura della parte seconda della Costituzione, per assicurare coerenza normativa e di impostazione, evitando i rischi di eterogeneità che potrebbero derivare da una serie di singole modifiche di numerosi articoli.
La presente proposta di legge costituzionale accoglie decisamente il modello federale di riforma dello Stato. Il potere di governo si divide tra lo Stato, le Regioni federali e le Comunità locali, secondo il principio di sussidiarietà, che privilegia sempre l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, da parte dell'ente più vicino agli interessi dei cittadini. Lo Stato, cui vengono riservate, ovviamente, le ma terie inseparabili dalla sua stessa essenza, interviene con la sua legislazione soltanto laddove e fin tanto che non intervengano i poteri regionali e locali. Mentre l'amministrazione, salvi casi eccezionali, è comunque riservata a questi ultimi.
L'attribuzione delle funzioni legislative alle Regioni federali è, quindi, di carattere generale; essendo affidate allo Stato soltanto quelle espressamente previste dalla Costituzione. Ancora più ampia è l'attribuzione delle funzioni amministrative alle Regioni federali e alle autonomie locali. Con norma transitoria si è previsto, comunque, di lasciare alle singole Regioni federali la scelta di graduare nel tempo, e comunque non oltre i sette anni, l'acquisizione delle singole attribuzioni che lo Stato deve trasferire.
Va anche sottolineata la novità della configurazione della legislazione concorrente, che rappresenta un elemento di flessibilità nel riparto delle funzioni legislative tra lo Stato e le Regioni e che costituisce uno degli elementi su cui si fonda l'inserimento della Camera federale - sul modello del Bundesrat - nell'ordinamento costituzionale.
La forma di Governo è organizzata secondo il modello del Primo ministro. Ciascun partito o coalizione, prima dell'inizio del procedimento elettorale, dovrà, secondo quanto sarà previsto dalla legge elettorale, indicare il proprio candidato a Primo ministro. La legge elettorale garantisce la maggioranza assoluta nella Camera dei deputati al partito o alla coalizione che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei seggi in numero di almeno il 40 per cento.
La Camera dei deputati si compone di 450 membri. La verifica dei poteri degli eletti, sia per quanto riguarda l'eleggibilità che per quanto riguarda il procedimento elettorale, è rimessa alla stessa Camera dei deputati, ma si introduce la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale.
La distribuzione del potere normativo tra il Parlamento e il Governo viene riequilibrata, restituendo al Parlamento la legislazione di alto profilo politico, e riservando al Governo il potere normativo nelle materie dell'amministrazione. Al Governo è attribuita la facoltà di intervenire nell'organizzazione dei lavori parlamentari per ottenere l'esame dei provvedimenti concernenti l'attuazione del suo programma.
Al Governo e al Parlamento viene fatto obbligo di procedere annualmente ad una attività di codificazione, in modo che, progressivamente, il cittadino possa reperire tutte le norme vigenti che riguardano ogni singolo settore normativo in un unico testo di legge.
Alla Camera dei deputati viene affiancata la Camera federale, che è rappresentativa dei governi delle Regioni federali e delle Comunità locali. La Camera federale interviene nel processo di produzione normativa e nelle decisioni di governo, laddove è in questione l'assetto dei poteri delle Regioni federali, i rapporti tra di esse e lo Stato, le competenze proprie delle Comunità locali. Essa costituisce la garanzia politica del federalismo e del pluralismo, come caratteri fondamentali dello Stato.
La Camera federale partecipa, con il medesimo peso decisionale, all'approvazione delle leggi della Repubblica, denominazione che indica le leggi che attengono ai rapporti tra Stato, Regioni federali e autonomie locali e alle rispettive attribuzioni.
Il Presidente della Repubblica rappresenta l'intera comunità nazionale. Viene quindi eletto da un collegio più vasto di quello oggi previsto; un collegio composto dai 450 deputati, dai rappresentanti italiani al Parlamento europeo, da 450 delegati dei componenti le Assemblee regionali, da 450 delegati dei presidenti delle Province e dei sindaci. È previsto che il Presidente della Repubblica sia eletto al più tardi alla terza votazione, quella di ballottaggio.
Il Presidente della Repubblica dispone di notevoli poteri di garanzia, nonché di poteri decisionali propri, esercitati senza controfirma ministeriale; tra questi la nomina di un quarto dei componenti la Corte costituzionale, di un quarto dei componenti il Consiglio superiore della magistratura, dei vertici delle autorità indipendenti. Sono, inoltre, previsti atti del Presidente della Repubblica che, in quanto vincolati, sono controfirmati dal Primo ministro o da ministri.
Il Primo ministro viene eletto dalla Camera dei deputati nella prima seduta dopo quella di insediamento e di elezione del Presidente della Camera. Sceglie i ministri e ne decide la revoca.
La maggioranza parlamentare, in determinate circostanze, può «sfiduciare» il Primo ministro attraverso la contestuale elezione di un altro Primo ministro; in caso di mancata elezione la Camera viene sciolta; lo stesso avviene in caso di dimissioni del Primo ministro. Al Primo ministro è attribuita la facoltà di provocare lo scioglimento della Camera, che può opporsi soltanto eleggendo immediatamente un nuovo Primo ministro.
La Costituzione demanda alla legge di definire norme sul conflitto di interessi per i membri del Governo.
La funzione giurisdizionale resta del tutto separata dalle funzioni politiche e la magistratura è garantita quale ordine autonomo e indipendente. È previsto che il Consiglio superiore della magistratura sia composto per metà da componenti eletti dai magistrati delle varie categorie, per un quarto da componenti nominati dal Presidente della Repubblica e per un quarto da componenti eletti dalla Camera dei deputati.
La Corte costituzionale vede accentuata e rafforzata la sua fondamentale funzione di garanzia complessiva dei rapporti tra organi costituzionali e della legittimità costituzionale delle leggi. La Corte costituzionale è composta da sedici giudici, quattro nominati dal Presidente della Repubblica, quattro eletti dalla Camera dei deputati, quattro eletti dalla Camera federale e quattro eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa.
Tra le altre innovazioni, è previsto che un terzo della Camera dei deputati possa proporre direttamente ricorso alla Corte costituzionale avverso le leggi approvate dalla Camera stessa.
Si prevede, infine, che la revisione costituzionale, decisa da entrambe le Camere, sia comunque sottoposta a referendum popolare.


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