PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3088

Capo I

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

Art. 1.


1. Il Titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Titolo I

LE REGIONI FEDERALI E LE COMUNITÀ LOCALI

Art. 55.


La Repubblica italiana è formata dallo Stato, dalle Regioni federali e dalle Comunità locali. È garantita l'autonomia funzionale delle formazioni sociali.
La distribuzione delle funzioni tra lo Stato, le Regioni federali e le Comunità locali è articolata, secondo il principio della sussidiarietà, assicurando la titolarità delle funzioni agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, la non duplicazione e l'individuazione della responsabilità. La legge della Repubblica disciplina l'esercizio delle funzioni sostitutive, prevedendo forme di concertazione con gli enti interessati.
Le relazioni tra lo Stato, le Regioni federali e le Comunità locali sono improntate al principio di leale cooperazione, nel comune interesse dei cittadini, trasmettendo le informazioni in loro possesso e prestando l'opera dei propri uffici.
Le Regioni federali e le Comunità locali hanno autonomia e responsabilità finanziaria, che viene assicurata attraverso la contribuzione da parte delle rispettive Comunità dei mezzi necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. I criteri e le modalità della contribuzione sono stabiliti con legge della Repubblica.
Lo Stato provvede a compensare situazioni di squilibrio economico, finanziario e sociale tra le diverse Regioni federali, nonché a promuovere l'espansione economica del Paese nei settori strategici per l'interesse nazionale.

Art. 56.


Ove non sia diversamente disposto dalla Costituzione, la competenza legislativa spetta alle Regioni federali. Spetta altresì alle Regioni federali e alle Comunità locali l'attività amministrativa non riservata dalla Costituzione allo Stato.
Nelle materie di competenza regionale, lo Stato, con legge della Repubblica, può intervenire all'esclusivo scopo di assicurare condizioni di vita equivalenti sull'intero territorio nazionale, di sopperire, conformemente al principio di sussidiarietà, alla mancanza o all'inadeguatezza degli interventi regionali, o di garantire l'unità giuridica ed economica, nell'interesse dell'intera comunità nazionale. In tali casi la Regione federale legifera fino a quando e nelle parti in cui lo Stato non abbia esercitato la propria competenza legislativa.
Nelle materie di cui al secondo comma possono essere istituiti uffici di coordinamento delle funzioni amministrative nell'ambito della organizzazione centrale dello Stato, anche per la rappresentanza degli interessi italiani all'estero e presso gli organi dell'Unione europea.
L'amministrazione periferica, nelle materie nelle quali spetta allo Stato il potere legislativo in via esclusiva, è esercitata da uffici delle Regioni federali, delle Comunità locali e di enti titolari di autonomia funzionale, secondo le disposizioni della legge organica, salvo le eccezioni da essa previste.
L'organizzazione degli uffici delle Regioni federali è disciplinata da leggi e regolamenti regionali, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Le funzioni che possono essere esercitate dagli enti territorialmente o funzionalmente più vicini ai cittadini, conformemente al principio di sussidiarietà, sono disciplinate per i criteri di distribuzione tra gli enti predetti e per la previsione degli interventi sostitutivi di competenza della Regione federale dalla legge della Repubblica.

Art. 57.


Ciascuna Regione federale delibera il proprio statuto, con il quale definisce la forma di governo, l'organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti, le regole fondamentali dell'azione di governo, nell'ambito dei princìpi della Costituzione. La legge elettorale è deliberata da ciascuna Regione sulla base dei princìpi fissati con legge della Repubblica.
Lo statuto è deliberato a maggioranza assoluta dalle Assemblee regionali e approvato con legge della Repubblica.
L'Assemblea regionale è eletta con suffragio universale e diretto, come determinato dallo statuto, che può stabilire anche i casi di scioglimento. Ad essa compete il potere legislativo della Regione federale.
Il presidente della Regione federale, eletto secondo le modalità indicate dallo statuto, la rappresenta. Dirige la politica generale della Regione stessa e ne è responsabile. Il presidente della Regione federale è nominato dal Presidente della Repubblica nelle cui mani presta giuramento.

Art. 58.


Le Regioni federali sono: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Alla Regione Trentino-Alto Adige e alle province di Trento e di Bolzano, con norme costituzionali, sono assicurate particolari condizioni di autonomia connesse ad accordi internazionali.

Art. 59.


Si può con legge di revisione costituzionale, su richiesta delle Assemblee regionali interessate, disporre la fusione di Regioni esistenti, sentite le Comunità locali interessate.
Previo referendum tra le popolazioni interessate e con legge della Repubblica, sentite le Assemblee regionali, si può consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 60.


Le Regioni federali, nelle materie di propria competenza, possono stipulare intese fra di loro e istituire organismi comuni.
Le Regioni federali, nelle materie di propria competenza, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali all'interno di un altro Stato, previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge della Repubblica. Con tale legge si prevedono anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alla Regione con atto motivato.
La Regione partecipa, nelle forme e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge della Repubblica, alla formazione degli atti dell'Unione europea aventi attinenza con le proprie attribuzioni.

Art. 61.


Le Comunità locali sono organizzate in Comuni, Province e Città metropolitane.
Sono attribuzioni proprie dei Comuni le funzioni normative a carattere regolamentare e quelle amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, della gestione dei servizi. Nelle stesse materie i Comuni possono operare anche applicando regole di diritto privato.
I Comuni di dimensioni inferiori, in termini di popolazione, alla soglia stabilita con legge della Repubblica, esercitano le funzioni loro attribuite in forma associata, salvo quelle indicate dalla legge stessa.
Le funzioni di area vasta, quali determinate dalla legge della Repubblica, al di fuori delle aree metropolitane, sono attribuite alle Province. La legge della Repubblica può individuare le aree metropolitane come zone di alta aggregazione demografica anche in relazione alle caratteristiche del territorio circostante. Nell'area metropolitana la Comunità locale è organizzata nella Città metropolitana cui competono le funzioni determinate dalla stessa legge.
I princìpi in materia di organizzazione e di esercizio delle funzioni delle Comunità locali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nell'ambito di tali princìpi si esercita l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti.
La rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è affidata dalla legge della Repubblica ad un organo eletto a suffragio universale e diretto. Poteri di normazione, programmazione, indirizzo e controllo spettano ad una assemblea eletta a suffragio universale e diretto.

Art. 62.


I mezzi finanziari delle Regioni federali, e delle Comunità locali sono determinati dalla legge della Repubblica, che deve prevedere:


a)
le entrate non fiscali proprie;


b)
le imposte e tasse proprie;


c)
le quote predeterminate di imposte erariali;


d)
il potere di negoziare prestiti privati o pubblici». Art. 2.


1. Il Titolo II della parte seconda della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Titolo II

LE CAMERE

Sezione I

La Camera dei deputati.

Art. 63.


La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta.
La ripartizione dei seggi si effettua in proporzione alla popolazione degli ambiti territoriali individuati dalla legge elettorale.
La legge determina le modalità di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati dei cittadini italiani residenti all'estero.
La legge elettorale della Camera dei deputati prevede strumenti idonei a garantire che al partito o alla coalizione di partiti, i quali abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei seggi, in percentuale non inferiore al 40 per cento, sia assegnata la maggioranza assoluta dei seggi. La legge assicura che ciascun partito o coalizione indichi prima dell'inizio del procedimento elettorale il proprio candidato alla carica di Primo ministro.
La Camera dei deputati può essere sciolta nei casi stabiliti dalla Costituzione.
Ogni membro della Camera dei deputati rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 64.


La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La sua durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Le elezioni della Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.
La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o di un quarto dei suoi componenti o del Primo ministro.
La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni della Camera dei deputati non sono valide se non è presente almeno un terzo dei suoi componenti e se non sono votate dalla maggioranza dei partecipanti al voto, salvo che la Costituzione o il regolamento della Camera prevedano una maggioranza qualificata. Con il regolamento viene disciplinata la distribuzione delle funzioni tra Assemblea e Commissioni.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera e le Commissioni possono deliberare, a maggioranza assoluta dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta.
I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

Art. 65.


La Camera dei deputati elegge fra i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Art. 66.


La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di deputato.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Avverso le deliberazioni della Camera dei deputati è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale secondo le modalità stabilite dalla legge.
I membri della Camera dei deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
I membri della Camera dei deputati non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera dei deputati nessun membro di essa può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri della Camera dei deputati ad intercettazioni ed a sequestro di corrispondenza.

Art. 67.


La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta se la proposta è sottoscritta da almeno un terzo dei membri della Camera dei deputati.
Al fine di cui al primo comma la Camera nomina una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Sezione II

La Camera federale delle autonomie.

Art. 68.


Attraverso la Camera federale, le Regioni e le Comunità locali concorrono ad approvare le leggi della Repubblica e ad esercitare tutte le altre funzioni attribuite dalla Costituzione alla Camera federale.

Art. 69.


La Camera federale è composta da membri dei Governi regionali che li nominano e li revocano. I componenti dei Governi regionali designati possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi Governi.
Fanno inoltre parte della Camera federale i sindaci e i presidenti delle Province designati e revocati secondo quanto disposto dall'articolo 72.

Art. 70.


Le Regioni federali nominano i propri rappresentanti in base alle rispettive popolazioni. Ogni Regione federale ha almeno tre voti; le Regioni federali con popolazione compresa tra un milione e quattro milioni di abitanti hanno diritto a cinque rappresentanti; le Regioni federali con popolazione superiore ai quattro milioni di abitanti hanno diritto a sette rappresentati.
Ogni Regione può inviare alla Camera federale tanti membri quanti sono i voti ad essa attribuiti. In ogni caso i voti di ciascuna Regione possono essere espressi dai membri presenti, o dai loro rappresentanti, soltanto in modo unitario, secondo le direttive impartite dal rispettivo Governo.
L'eventuale perdita della qualità di membro di un Governo regionale determina la perdita della qualità di membro della Camera federale.

Art. 71.


Alle Province e alle Comunità locali sono complessivamente attribuiti 55 voti.
Dieci voti sono riservati alle Città con popolazione pari o superiore a cinquecentomila abitanti.
Dieci voti sono riservati ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti.
Dieci voti sono riservati ai Comuni non capoluogo di Provincia con popolazione pari o superiore a cinquantamila abitanti.
Sette voti sono riservati ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ma inferiore a cinquantamila.
Sette voti sono riservati ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
Undici voti sono riservati ai presidenti di Provincia.

Art. 72.


La legge della Repubblica stabilisce le modalità attraverso le quali i sindaci delle Città o dei Comuni di ciascuna delle categorie indicate all'articolo 71 e i presidenti delle Province eleggono nel proprio seno, ogni due anni, un collegio di rappresentanti pari al triplo dei voti assegnati a ciascuna categoria.
Per le Città con popolazione pari o superiore a cinquecentomila abitanti il collegio dei rappresentanti è composto da tutti i sindaci in carica.
Spetta ai rappresentanti eletti ai sensi dei commi 1 e 2 designare per l'intero biennio, ovvero di volta in volta, chi di essi deve esprimere nella Camera federale i voti riservati alla categoria che li ha eletti. Spetta loro, inoltre, stabilire come i voti devono essere dati, fermo restando che i voti di ciascuna categoria devono comunque essere espressi in modo unitario. È sempre ammesso che coloro che sono stati designati a votare in rappresentanza della categoria si facciano sostituire da altri membri scelti fra i rappresentanti eletti della stessa categoria.
La decadenza dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia determina comunque la perdita dell'ufficio di rappresentante della rispettiva categoria e, per chi a questo ufficio sia stato designato, di membro della Camera federale. Ove necessario, spetta ai rappresentanti rimasti in carica designare, nel loro seno, un nuovo membro della Camera federale in sostituzione di quello decaduto. Fino alla fine del biennio non si procede invece alla sostituzione dei rappresentanti eventualmente decaduti, a meno che essi siano in numero pari alla metà più uno dei rappresentanti eletti.

Art. 73.


La Camera federale elegge il suo Presidente, che dura in carica un anno.
Spetta al Presidente convocare la Camera federale. La convocazione è obbligatoria se richiesta dal Governo o dai membri designati da almeno tre Regioni e da quelli designati da almeno una delle categorie di Città, di Comuni o di Province.

Art. 74.


La Camera federale delibera sempre a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il regolamento può prevedere l'istituzione di Commissioni, stabilendo i casi e i modi della loro formazione e le competenze ad esse attribuite.
Le sedute sono pubbliche, salvo i casi nei quali il regolamento prevede la seduta segreta.

Sezione III

La funzione legislativa.

Art. 75.


La funzione legislativa dello Stato è esercitata mediante leggi ordinarie, salvo che negli oggetti riservati dalla Costituzione alle leggi organiche od alle leggi della Repubblica.
Le leggi ordinarie sono approvate dalla Camera dei deputati e sono comunicate alla Camera federale, che può richiederne il riesame, con atto motivato, nel termine di venti giorni. Ove la Camera dei deputati l'approvi di nuovo, la legge è trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione.
Le leggi organiche sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono comunicate alla Camera federale la quale, entro dieci giorni, può richiedere la convocazione di una Commissione mista costituita da dieci deputati e da dieci membri della Camera federale. Tale Commissione deve deliberare entro venti giorni dalla sua convocazione. In caso di proposte di modificazione da parte della Commissione ovvero nel silenzio di questa nei venti giorni successivi alla sua convocazione, la Camera dei deputati può approvare la legge purché a maggioranza assoluta.
Con legge organica si provvede alla disciplina delle libertà, all'attuazione delle norme costituzionali in materia di organi costituzionali, salvo che la Costituzione non disponga altrimenti, alla regolamentazione delle elezioni e dei referendum statali, all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza dello Stato, alla delegazione legislativa, all'approvazione di programmi economici generali e di azioni di riequilibrio, agli interventi necessari ad assicurare il coordinamento unitario dell'economia, alla istituzione e alla disciplina delle autorità amministrative indipendenti nonché alla amministrazione della giustizia.
Le leggi della Repubblica sono deliberate nel medesimo testo, a maggioranza assoluta, dalla Camera dei deputati e dalla Camera federale. Esse sono adottate nei casi previsti dalle norme costituzionali, nonché per la disciplina della collaborazione tra Stato e Regioni federali e per quella della sostituzione delle Regioni federali inattive.

Art. 76.


Allo Stato spetta la competenza legislativa esclusiva sulle seguenti materie:


a)
politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali, salva l'attività promozionale;


b)
rapporti con le confessioni religiose;


c)
difesa, Forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;


d)
ordine pubblico e sicurezza pubblica, con esclusione della polizia locale;


e)
grandi calamità naturali e tutela dell'ecosistema, senza pregiudizio del potere delle Regioni federali di stabilire norme integrative di protezione;


f)
stato civile, anagrafe, registro delle imprese;


g)
cittadinanza, immigrazione, rifugiati, asilo politico, estradizione, condizione giuridica dello straniero;


h)
amministrazione della giustizia e ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari;


i)
ordinamento civile e penale;


l)
stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente dallo Stato e dagli enti pubblici statali;


m)
contabilità dello Stato, moneta e sistema valutario;


n) finanze e tributi statali, monopoli, dogane;


o)
attività finanziarie e credito sovraregionali;


p)
politiche industriali nazionali, disciplina della concorrenza e del mercato, ordinamento delle imprese;


q)
opere pubbliche di interesse nazionale;


r)
statistica nazionale, pesi e misure, determinazione del tempo;


s)
produzione e distribuzione dell'energia di interesse nazionale;


t)
trasporti e comunicazioni di interesse nazionale ed internazionale, disciplina generale della circolazione;


u)
interventi contro le malattie pericolose ed infettive dell'uomo e degli animali, fecondazione artificiale umana, ricerca e modificazioni del codice genetico, disciplina dei trapianti di organi o tessuti, produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni;


v)
alimentazione e controllo delle sostanze alimentari;


z)
beni culturali e naturali di interesse nazionale, senza pregiudizio della gestione da parte delle Regioni federali;


aa)
tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;


bb)
ordinamenti e programmazione generale dell'istruzione;


cc)
ordinamento universitario e della ricerca;


dd)
disciplina dei titoli di studio, accademici e professionali ed ordinamento delle professioni;


ee)
ordinamenti sportivi di interesse nazionale;


ff)
previdenza sociale;


gg)
ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali ed interventi contro la disoccupazione;


hh)
tutela dei consumatori;


ii)
tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia;


ll)
poste e telecomunicazioni, stampa, radio, televisione.


Con legge della Repubblica si provvede all'individuazione degli oggetti riservati allo Stato dal presente articolo limitatamente alla parte di interesse nazionale.
Nelle materie elencate nel primo comma che non siano riservate ad atti legislativi da altra disposizione della Costituzione possono intervenire regolamenti governativi, ministeriali o di altre autorità, sulla base di leggi organiche di delegificazione che ne fissano i limiti.

Art. 77.


L'iniziativa delle leggi ordinarie e delle leggi organiche appartiene al popolo, al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati, a ciascuna Assemblea regionale nonché agli organi ed enti ai quali sia conferita dalla Costituzione. L'iniziativa delle leggi della Repubblica appartiene inoltre a ciascuna rappresentanza presente nella Camera federale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno duecentomila elettori, di un progetto di legge redatto in articoli. Il regolamento della Camera dei deputati assicura che detti progetti siano inseriti con priorità nel calendario dei lavori.

Art. 78.


I progetti di legge sono presentati alla Camera dei deputati e sono approvati secondo le norme del suo regolamento. Il regolamento della Camera federale disciplina il procedimento di approvazione delle leggi della Repubblica ad essa trasmesse dalla Camera dei deputati.
Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario e iscritti all'ordine del giorno, secondo le norme del regolamento di ciascuna Camera, per quanto di rispettiva competenza, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo. Il regolamento della Camera dei deputati garantisce che una parte dei lavori sia dedicata ai progetti di legge presentati dalle opposizioni.
Salvo che per le leggi della Repubblica la Camera dei deputati si pronuncia, su richiesta del Governo, mediante un solo voto su tutto o parte del testo in discussione con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo.
Concluso il procedimento di approvazione le leggi sono trasmesse al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Art. 79.


Ogni progetto di legge presentato alla Camera dei deputati è, secondo il suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge per i quali è dichiarata l'urgenza.
Il regolamento stabilisce, altresì, in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei progetti di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso alla Camera dei deputati, se il Governo o due quinti dei componenti della Camera richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale; per le leggi della Repubblica; per le leggi organiche che abbiano ad oggetto la disciplina delle libertà, l'attuazione di norme costituzionali in materia di organi costituzionali, la regolamentazione delle elezioni e dei referendum statali, la delegazione legislativa, l'istituzione di autorità amministrative indipendenti; nonché per i progetti di legge di approvazioni di bilanci e consuntivi e per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi per la cui approvazione è necessaria la procedura normale.

Art. 80.


Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro quindici giorni dall'approvazione.
Se da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti, o da parte di entrambe le Camere in caso di legge della Repubblica, se ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo l'approvazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo termine diverso da esse stesse stabilito.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato alla Camera dei deputati o a entrambe le Camere nel caso di legge delle Repubblica, chiedere una nuova deliberazione. Se la legge è di nuovo approvata a maggioranza assoluta dei componenti essa deve essere promulgata.

Art. 81.


È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge o di uno o più articoli o di commi degli stessi, quando lo richiedono almeno un milione di elettori o cinque Regioni federali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi elettrorali; non è ammesso altresì quando dalla sua approvazione deriverebbero effetti sostitutivi anziché abrogativi o discipline costituzionalmente illegittime.
La Corte costituzionale, quando siano state raccolte duecentomila firme, verifica l'ammissibilità dei referendum nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di referendum.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge organica determina condizioni e modalità di svolgimento del referendum.

Art. 82.


L'esercizio della funzione legislativa ordinaria può essere delegato al Governo con legge organica che ne determini l'oggetto, i princìpi e i criteri direttivi. La delega legislativa può avere la durata massima di un anno.

Art. 83.


Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in caso di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, le calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie di immediata applicazione o l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve il giorno stesso presentare il decreto alla Camera dei deputati per la conversione in legge. La Camera, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti, né comunque disciplinare gli effetti dei medesimi.
I decreti devono contenere norme di immediata applicazione, di carattere specifico e di contenuto omogeneo.
La Camera dei deputati e, per le materie di competenza della legge della Repubblica, la Camera federale sono tenute, secondo le norme del proprio regolamento, a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro novanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono modificarli salvo per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. La Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla presentazione del disegno di legge di conversione, può, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, dichiarare la insussistenza dei requisiti di cui al primo, secondo e terzo comma. In tali questioni la Camera dei deputati deve esprimersi se ne fanno richiesta due quinti dei suoi componenti.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro novanta giorni non sono convertiti in legge. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 84.


Le Camere autorizzano con legge organica la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 85.


Con legge della Repubblica è autorizzata la ratifica dei trattati che, in condizioni di parità con gli altri Stati membri, comportino limitazioni di sovranità necessarie allo sviluppo dell'Unione europea, nella misura in cui si conformi ai princìpi dello Stato di diritto democratico e sociale, garantisca la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e, conformemente al principio di sussidiarietà, riconosca l'essenziale funzione delle formazioni sociali e delle collettività a base territoriale.
L'esecuzione e l'attuazione del diritto comunitario spettano allo Stato, alle Regioni ed alle Comunità locali, secondo le rispettive competenze. La legge della Repubblica disciplina i modi e le forme d'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia degli enti competenti.
Alla Camera dei deputati, alle Regioni federali ed alle Comunità locali, attraverso la Camera federale, deve essere garantita la partecipazione al processo decisionale europeo, quando esso riguarda materie di loro competenza. A tal fine il Governo provvede ad informare tempestivamente dello stato dei lavori la Camera dei deputati e la Camera federale, affinché esse possano formulare pareri dei quali il Governo stesso deve tener conto nel corso dei negoziati.

Art. 86.


Il Governo presenta annualmente alla Camera dei deputati disegni di legge ordinaria per la codificazione delle leggi vigenti nei vari settori.
L'approvazione dei disegni di legge di codificazione non è sottoposta a richiesta di riesame da parte della Camera federale.
Il regolamento della Camera dei deputati dispone l'inammissibilità dei disegni di legge che si aggiungono alle leggi vigenti sullo stesso argomento senza procedere, in modo espresso, alla loro modifica o integrazione.

Art. 87.


La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

Art. 88.


L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei membri della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 89.


La Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, previo parere espresso dalla Camera federale.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
I bilanci dello Stato devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario della parte corrente. Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio e ad altri disegni di legge, laddove previsti dalla legge organica di cui al sesto comma in relazione alla manovra annuale di finanza pubblica, sono ammessi nell'ambito dei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.
Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge. La legge deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento all'intero periodo di efficacia della legge medesima e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio, salvo i casi di calamità naturali e di pericolo per la sicurezza nazionale. Il Governo può chiedere la sospensione delle procedure di esame di un disegno di legge fino all'esercizio finanziario successivo, motivata con riferimento alla violazione dei criteri di equilibrio finanziario.
Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge organica».

Art. 3.


1. Il Titolo III della parte seconda della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Titolo III

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 90.


Il Presidente della Repubblica rappresenta la Comunità nazionale e l'unità della Repubblica e ne è il garante. Egli vigila sul rispetto della Costituzione.
Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio costituito dai componenti della Camera dei deputati, dai rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, da quattrocentocinquanta delegati eletti fra i loro componenti dalle Assemblee delle Regioni federali e da quattrocentocinquanta delegati eletti fra di loro dai presidenti di Provincia e dai sindaci dei Comuni e delle Città metropolitane. L'elezione dei delegati avviene con voto diretto, con sistema proporzionale a liste concorrenti disciplinato con legge della Repubblica. Il presidente e l'ufficio di presidenza del collegio sono quelli della Camera dei deputati.
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il collegio elettorale. Per la seconda votazione è necessaria la maggioranza assoluta. Nella terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori suffragi e risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa.
Il Presidente della Repubblica dura in carica sei anni e non può essere rieletto.
È deputato di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi alla Camera dei deputati e alla Camera federale riunite in seduta comune.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati indìce l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 91.


Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge.

Art. 92.


Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera federale indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto dall'ottavo comma dell'articolo 90.
Al Presidente della Camera dei deputati, al Primo ministro ed al Presidente della Corte costituzionale è demandato il compito di accertare la sussistenza dell'impedimento temporaneo o permanente del Presidente della Repubblica.

Art. 93.


Il Presidente della Repubblica rappresenta la Repubblica nelle relazioni internazionali, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. Senza controfirma dei ministri invia messaggi alle Camere, al Governo, ai Governi e alle Assemblee delle Regioni federali; nomina un quarto dei membri della Corte costituzionale; nomina un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura; nomina, nei casi previsti dalla legge, i componenti degli organi di vertice delle autorità amministrative indipendenti. Può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero dei deputati a vita, esclusi gli ex Presidenti della Repubblica, non può in ogni caso essere superiore a cinque.
Con la controfirma del Primo ministro o di un ministro, in quanto atti vincolati, il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali previa, ove occorre, l'autorizzazione della Camera dei deputati; promulga le leggi dello Stato ed emana i decreti aventi valore di legge; indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione; scioglie la Camera dei deputati e le Assemblee regionali nei casi previsti dalla Costituzione e dagli statuti; indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione; nomina il Primo ministro e i presidenti delle Regioni federali; dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati; può concedere grazia e commutare pene; conferisce le onorificenze della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato della Costituzione.
In tale caso è messo in stato d'accusa dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

Art. 4.


1. Il Titolo IV della parte seconda della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Titolo IV

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

Art. 94.


Il Governo è composto dal Primo ministro e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei ministri.

Art. 95.


Entro tre giorni dall'elezione del suo Presidente, la Camera dei deputati elegge il Primo ministro, senza dibattito, a maggioranza assoluta dei propri membri e con voto palese. In caso di esito negativo di tale votazione, la Camera dei deputati è convocata per una seconda votazione nei successivi cinque giorni. Qualora abbia esito negativo anche la seconda votazione, la Camera dei deputati è sciolta dal Presidente della Repubblica.
Il Primo ministro, eletto con le modalità di cui al primo comma, è nominato dal Presidente della Repubblica, nelle cui mani presta giuramento. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità dell'esposizione del programma del Primo ministro alla Camera.
Il Primo ministro sceglie il vice Primo ministro e i ministri, che sono nominati dal Presidente della Repubblica, nelle cui mani prestano giuramento. Su proposta del Primo ministro, il Presidente della Repubblica procede alla revoca dei singoli ministri.

Art. 96.


I casi di incompatibilità tra le cariche di Governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private sono determinati con legge organica.

Art. 97.


La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Primo ministro solo mediante mozione motivata e con l'indicazione del nuovo Primo ministro. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione e deve essere votata per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.
Se la Camera dei deputati approva la mozione a maggioranza dei suoi componenti, il nuovo Primo ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, nelle cui mani presta giuramento.
Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri e sotto la sua esclusiva responsabilità, può proporre lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati. La Camera dei deputati viene sciolta se entro tre giorni non procede all'elezione di un nuovo Primo ministro, con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 95.
La proposta di scioglimento non può essere avviata quando sia stata presentata una mozione di sfiducia al Primo ministro.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Primo ministro, la Camera dei deputati procede, con le modalità di cui all'articolo 95, alla elezione di un nuovo Primo ministro entro i dieci giorni successivi, durante i quali le funzioni sono esercitate dal vice Primo ministro. In caso di mancata elezione di un nuovo Primo ministro, la Camera dei deputati viene sciolta. Il Primo ministro dimissionario non può essere rieletto nel corso della legislatura.

Art. 98.


Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo, mantenendone l'unità, e ne è responsabile. Promuove e coordina l'attività dei ministri. Può delegare funzioni a singoli ministri.
Il Primo ministro nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato; ha il comando delle Forze armate; promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie; esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.

Art. 99.


Il Primo ministro, il vice Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo quanto disposto da norme costituzionali».Art. 5.


1. Il Titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Titolo V

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 100.


L'organizzazione delle amministrazioni statali e degli enti strumentali dello Stato è disciplinata con regolamenti del Governo, sulla base dei princìpi posti dalla legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
I ministri sono responsabili delle amministrazioni loro affidate e degli atti da queste prodotte, salve le responsabilità dei dirigenti preposti ai singoli uffici.
Le funzioni amministrative di attribuzione statale sono esercitate secondo procedimenti disciplinati con regolamenti del Governo, sulla base di princìpi posti dalla legge, in modo che siano assicurate la tempestività, la trasparenza e l'efficacia delle decisioni amministrative.
Autorità amministrative indipendenti possono essere costituite con legge organica.

Art. 101.


L'amministrazione è apparato servente gli interessi dei cittadini. I funzionari pubblici operano nell'interesse del pubblico, sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.
I compiti dei funzionari pubblici sono definiti in modo che si possano far valere le loro responsabilità nei confronti dei privati e della pubblica amministrazione, conseguenti alla violazione dei loro doveri professionali.
I funzionari pubblici sono assunti mediante concorsi pubblici aperti a tutti, salvo i casi previsti dalla legge. La legge determina le carriere e le qualifiche per l'accesso alle quali il concorso può essere riservato a chi abbia determinati titoli di servizio.
I funzionari pubblici, se sono membri delle Camere e delle Assemblee regionali, non possono conseguire promozioni.

Art. 102.


Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e delle pubbliche amministrazioni. Le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato sono organi di giurisdizione amministrativa, con le competenze stabilite dalla legge. La legge organica disciplina le modalità di assegnazione dei membri del Consiglio di Stato all'esercizio delle funzioni consultive e della funzione giurisdizionale in modo da garantire la separazione dell'esercizio delle funzioni medesime.
La Corte dei conti è organo di controllo finanziario e contabile e dell'efficienza di tutte le pubbliche amministrazioni. La legge ne determina le funzioni.
La legge organica assicura l'indipendenza dei due organi. I loro componenti hanno lo stato giuridico di magistrati».

Art. 6.


1. Il Titolo VI della parte seconda della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Titolo VI.

LA GIURISDIZIONE.

Art. 103.


La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104.


La ripartizione della giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi è stabilita con legge organica per materie omogenee.

Art. 105.


Sono organi della giurisdizione amministrativa i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato.
Sono riservati agli organi della giurisdizione amministrativa, compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 104, le controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione e che riguardano l'esercizio di pubbliche funzioni o pubblici servizi, nonché le altre stabilite dalla legge.
La tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

Art. 106.


La magistratura si distingue in magistratura giudicante e in magistratura requirente.
La funzione giurisdizionale ordinaria è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione dei cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
La legge assicura la parità dei diritti alle parti del processo.

Art. 107.


La magistratura giudicante e quella requirente costituiscono un ordine autonomo.
I giudici sono indipendenti da ogni potere.
I magistrati requirenti costituiscono l'ufficio del pubblico ministero e godono delle garanzie stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e requirente è composto dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di cassazione come membri di diritto.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati tra gli appartenenti alle varie categorie, in modo da assicurare una rappresentanza paritaria tra giudici e magistrati del pubblico ministero, per un quarto dalla Camera dei deputati scelti tra i professori ordinari in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio, e per un quarto nominati dal Presidente della Repubblica, scelti tra le stesse categorie.
Il Consiglio elegge il presidente tra i componenti designati dalla Camera dei deputati o dal Presidente della Repubblica.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte delle Camere o di un governo o di una Assemblea regionale.

Art. 108.


Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici.
La sezione disciplinare è presieduta dal presidente del Consiglio superiore ed è formata da tre componenti scelti fra quelli eletti dai magistrati, due componenti fra quelli nominati dalla Camera dei deputati e due fra quelli nominati dal Presidente della Repubblica.

Art. 109.


Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, dei giudici onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e requirente possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 110.


I giudici sono inamovibili.
Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e requirente adottata con le garanzie previste dall'ordinamento giudiziario.
La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero.
I giudici e magistrati del pubblico ministero non possono svolgere compiti diversi da quelli dell'ufficio per cui vengono nominati e non possono essere candidati a cariche elettive di natura politica se non sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del servizio.
Spetta al Ministro della giustizia promuovere l'azione disciplinare.
I giudici si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni.

Art. 111.


1. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge organica.
La legge organica assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 112.


L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria nei casi e con i limiti previsti dalla legge.

Art. 113.


Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura giudicante e requirente, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Art. 114.


Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dai giudici ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Art. 115.


Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, secondo le modalità stabilite dalla legge».

Art. 7.


1. Dopo il Titolo VI della parte seconda della Costituzione è aggiunto il seguente:

«Titolo VI-bis.

GARANZIE COSTITUZIONALI.

Sezione I.

La Corte costituzionale.

Art. 116.


La Corte costituzionale giudica:


a)
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni federali;


b)
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni federali, e tra le Regioni federali;


c)
sui ricorsi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane avverso le leggi e gli atti aventi forza di legge lesivi delle competenze loro riservate dalla Costituzione, dagli statuti regionali e dalle leggi della Repubblica;


d)
sulla ammissibilità dei referendum di cui all'articolo 81;


e)
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;


f)
sui ricorsi avverso le deliberazioni della Camera dei deputati in tema di titoli di ammissione dei suoi componenti e di cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità.

Art. 117.


La Corte costituzionale è composta da sedici giudici nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dalla Camera federale e per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa. Se trascorsi tre mesi dalla cessazione dalla carica di un giudice costituzionale non è stato nominato il suo successore, vi provvede la Corte costituzionale stessa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti il presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro delle Camere o di un governo o di una Assemblea Regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le modalità previste da legge organica.

Art. 118.


Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.


La decisione della Corte costituzionale è pubblicata e comunicata alle due Camere e alle Regioni federali interessate.

Art. 119.


Con norme costituzionali sono stabilite le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale, nonché le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale. È comunque garantito il ricorso in via diretta dello Stato avverso le leggi delle Regioni federali e il ricorso in via diretta delle Regioni federali e delle Comunità locali avverso le leggi ordinarie, organiche e della Repubblica. È altresì garantito, secondo modalità stabilite con norme costituzionali, il ricorso in via diretta di un terzo dei deputati avverso le leggi ordinarie, organiche e della Repubblica.
Con legge organica sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II.

Revisione della Costituzione.

Art. 120.


La legge di revisione della Costituzione è adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di due mesi. La seconda deliberazione deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere. La legge di revisione è sempre sottoposta a referendum popolare da tenere entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 121.


La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

Capo II.

NORME TRANSITORIE.

Art. 8.


1. Le norme che modificano la formazione e la composizione degli organi costituzionali e degli organi di rilievo costituzionale si applicano a decorrere dalla scadenza dei mandati dei titolari dei corrispondenti organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di revisione della Costituzione. Fino a tale momento, le leggi ordinarie e le leggi organiche sono deliberate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, mentre le leggi della Repubblica richiedono, oltre alla deliberazione delle due Camere, l'assenso di un collegio costituito dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Analogo assenso, espresso dal collegio predetto a maggioranza di due terzi, è richiesto, dopo la prima deliberazione da parte delle due Camere, per le leggi di revisione della Costituzione.
2. Al momento della costituzione della Camera federale, i senatori a vita assumono la carica di deputati a vita.

Art. 9.


1. Le Regioni federali hanno la facoltà di graduare nel tempo il trasferimento delle attribuzioni amministrative che la Costituzione riserva loro. A tal fine definiscono con il Governo intese sui tempi e le modalità di trasferimento delle attribuzioni stesse. In assenza di intese il trasferimento avviene comunque entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Decorsi sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le Regioni federali devono, esercitare tutte le funzioni di loro attribuzione. Allo Stato è demandato l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia.

Art. 10.


1. In sede di prima applicazione delle modalità di elezione del Presidente della Repubblica ai sensi del Titolo III della parte seconda della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, questi viene eletto, alla scadenza del mandato del Presidente della Repubblica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, da un collegio composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica e dai delegati eletti dall'Assemblea delle Regioni federali e dai presidenti di Provincia e dai sindaci secondo quanto previsto dalla medesima legge costituzionale.

Art. 11.


1. Fino all'adozione delle norme costituzionali di cui all'articolo 119 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge di revisione della Costituzione, il ricorso in via diretta avverso le leggi regionali è proposto nei modi e nei termini previsti dalla disciplina costituzionale e legislativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge di revisione della Costituzione.

Art. 12.


1. La presente legge di revisione della Costituzione non si applica ai procedimenti legislativi pendenti ed alle deleghe legislative conferite fino alla data della sua entrata in vigore.


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