PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3078


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale rafforza la funzione consultiva del Consiglio di Stato da esercitare in maniera neutrale nell'interesse dell'ordinamento (articolo 100 della Costituzione come sostituito dall'articolo 1) e mantiene le attribuzioni giurisdizionali in materia amministrativa di tale organo (articoli 103 e 111 della Costituzione come sostituiti dagli articoli 2 e 5).
Viene inoltre mantenuta l'autonomia della giurisdizione amministrativa (nuovi articoli 103, 111 e 113 della Costituzione).
Ciò appare utile sia per la specialità del settore amministrativo, caratterizzato dall'esercizio della funzione pubblica, sia perché l'unicità della giurisdizione creerebbe un vero potere dello Stato senza legittimazione democratica.
Si prefigura una ripartizione fra la giustizia amministrativa e quella ordinaria per materie omogenee con devoluzione alla giurisdizione amministrativa delle controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione e di quelle riguardanti l'esercizio di pubbliche funzioni e di pubblici servizi (nuovo articolo 113).
Nell'ambito di una riforma in senso federale dello Stato, l'articolo 103 della Costituzione nel nuovo testo prefigura tribunali amministrativi di primo e secondo grado con competenza sugli atti di Regioni, enti locali ed organi periferici dello Stato.
L'istituzione di tribunali amministrativi di primo grado e la loro organizzazione sono effettuate con legge regionale.
Al Consiglio di Stato è attribuita una competenza in terzo grado per assicurare l'uniforme applicazione delle norme federali, nonché la competenza in unico grado per gli atti delle autorità centrali dello Stato (nuovo articolo 103, terzo comma).
L'articolo 103-bis della Costituzione, introdotto dall'articolo 3 prevede un organo di autogoverno articolato in due sezioni: una per il Consiglio di Stato, l'altra per i giudici amministrativi di prima e seconda istanza.
Tale netta divisione dell'organo di auto-governo appare conseguenza necessaria della diversa competenza degli organi giudiziari e dell'attribuzione alle Regioni della competenza organizzativa per i tribunali locali.
I componenti per ciascuna delle due sezioni sono in parte eletti da e fra i membri, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi ed in parte rispettivamente dal Parlamento in seduta comune e dalle Regioni fra soggetti aventi elevati requisiti.
L'articolo 106 della Costituzione nel nuovo testo prevede che la nomina a consigliere della Corte di cassazione e a consigliere di Stato avvenga di regola per concorso pubblico ed eccezionalmente per meriti insigni.
Viene inoltre previsto un tribunale supremo dei conflitti competente in materia di giurisdizione e composto da componenti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei con-ti, secondo quanto stabilito con legge della Repubblica (articolo 111, terzo comma della Costituzione, come modificato dall'articolo 5).


Testo articoli - C3078 indice materie
Indice