PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3078

Art. 1.


1. L'articolo 100 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 100. - Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela giurisdizionale amministrativa a garanzia dell'unità dell'ordinamento.
Esso esprime, altresì, parere sulle proposte di legge che gli siano rimessi dal Presidente del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, nonché sui disegni di legge e gli atti normativi di competenza del Governo e delle singole amministrazioni, esclusi i decreti-legge, nei termini stabiliti con legge della Repubblica.
La legge della Repubblica disciplina le modalità di assegnazione dei membri del Consiglio di Stato all'esercizio delle funzioni consultive e delle funzioni giurisdizionali in modo da garantire la separazione dell'esercizio delle funzioni medesime».

Art. 2.


1. L'articolo 103 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 103. - La giurisdizione amministrativa è esercitata dal Consiglio di Stato e dai tribunali amministrativi di primo e di secondo grado.
Le Regioni istituiscono con legge tribunali amministrativi regionali di primo grado. La legge della Repubblica istituisce tribunali amministrativi di secondo grado, con competenza territoriale estesa a più regioni. La legge regionale disciplina l'organizzazione dei tribunali amministrativi regionali di primo grado per ogni aspetto non riservato alla legge nazionale.
I tribunali di primo e di secondo grado giudicano avverso gli atti emanati dalle Regioni, dagli enti locali e dagli organi periferici dello Stato. Il Consiglio di Stato, nelle controversie devolute agli organi regionali di giustizia amministrativa, esercita funzioni di revisione per assicurare l'uniforme applicazione delle norme federali, ovvero svolge, nei casi previsti dalla legge, funzioni di giudice di unico grado nei confronti degli atti delle autorità centrali dello Stato».

Art. 3.


1. Dopo L'articolo 103 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 103-bis. - Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal presidente del Consiglio di Stato ed è composto da due sezioni, la prima per i giudici del Consiglio di Stato, la seconda per i giudici di primo e secondo grado. Esso esercita le sue funzioni a sezioni riunite per le questioni di interesse comune nei casi previsti con legge della Repubblica.
I componenti sono eletti, per ciascuna delle due sezioni, per due terzi dai giudici appartenenti alle due categorie al loro interno, e per un terzo, quanto alla sezione per il Consiglio di Stato, dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi, e quanto alla sezione per i tribunali amministrativi, dalle Regioni con modalità stabilite d'intesa tra le stesse, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati con quindici anni di esercizio della professione. Ciascuna sezione del Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento e dalle Regioni».

Art. 4.


1. Il terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«La nomina a consigliere della Corte di cassazione e a consigliere di Stato avviene di regola per concorso pubblico per titoli e per esami. La legge della Repubblica determina i requisiti di ammissione al concorso e le modalità di svolgimento.


2. All'articolo 106 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:


«Su designazione dei rispettivi organi di autogoverno possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione o di membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in ultima istanza, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di servizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, nonché, limitatamente al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, funzionari pubblici con qualifica di dirigente generale ed esperti di chiara fama nei settori dell'economia e della finanza».

Art. 5.


1. L'articolo 111 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 111. - Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, esclusi quelli del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in ultima istanza, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
I conflitti di giurisdizione e le impugnazioni per motivi inerenti alla giurisdizione delle sentenze della Corte di cassazione e delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in ultima istanza sono decisi dal Tribunale supremo dei conflitti, costituito da componenti dei medesimi organi».

Art. 6.


1. L'articolo 113 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 113. - Il riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi è stabilito con legge della Repubblica per materie omogenee.
Sono devolute alla giurisdizione amministrativa, ai sensi del primo comma, le controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione e quelle comunque riguardanti l'esercizio di pubbliche funzioni e di servizi pubblici».


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