PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3056



Onorevoli Colleghi! -
Se il tema della unità della giurisdizione resta fondamentale nell'attuale momento storico, non possiamo sottacere una evidente esigenza, non soltanto dell'uomo della strada, ma di chiunque abbia rispetto dei princìpi giuridici fondamentali, di affrontare in via definitiva il problema della separazione delle carriere dei magistrati. La sola separazione delle funzioni, infatti, non risolve fino in fondo il contrasto tra il principio della terzietà del giudice e l'appartenenza al medesimo ordine di una delle parti: il pubblico ministero. L'obiezione fondamentale del pericolo della sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo è superabile, infatti, attraverso una serie di accorgimenti assolutamente praticabili. Sotto la supervisione del Ministero di grazia e giustizia cui fanno attualmente riferimento anche i consigli degli ordini professionali degli avvocati, è possibile porre i consigli degli ordini sia dei pubblici ministeri che dei giudici, come organi di «autogoverno» o comunque disciplinari. Non è più concepibile far permanere un organo come quello del Consiglio superiore della magistratura sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica con un controllo di tipo politico, quando altri organi professionali sono autogestiti e regolamentati dalla legge.
È quindi possibile definire tali organi come i Consigli nazionali della magistratura giudicante e della magistratura inquirente, con la relativa separazione delle carriere, perché, nel momento in cui si stabilisce l'assoluta indipendenza del pubblico ministero dal potere politico cade ogni rilievo, si rende un servizio al Paese e si risponde ad una esigenza vivissima di ristabilimento dell'equilibrio nell'ambito della giurisdizione e soprattutto delle funzioni del pubblico ministero la cui ipertrofia è ormai una sorta di male nazionale.
Non è assolutamente concepibile che chi è parte in un processo penale possa appartenere allo stesso «ordine» cui appartiene chi deve poi giudicare. Ecco perché si può prefigurare la possibilità di ordini e di consigli diversi: avvocatura, pubblico ministero, magistratura giudicante.
La composizione dei due Consigli nazionali della magistratura giudicante e inquirente prevede solo l'appartenenza di diritto del primo presidente della Corte di cassazione e del procuratore generale presso la stessa Corte con l'elezione diretta dei suoi membri da parte di tutti gli appartenenti ai rispettivi «ordini».
È naturalmente fisiologico aver sancito la incompatibilità con la funzione di parlamentare o componente di un consiglio regionale.
Resta ferma la inamovibilità dei magistrati giudicanti e inquirenti, mentre l'azione disciplinare sarà regolata dalla legge ordinaria. Il promuovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero resta obbligatorio.


Testo articoli - C3056 indice materie
Indice