1. L'articolo 101 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 101. - La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici e gli organi del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge».
1. All'articolo 102 della Costituzione è premesso il seguente comma:
«La magistratura si distingue in magistratura giudicante e magistratura inquirente».
1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 104. - La magistratura giudicante e quella inquirente costituiscono due ordini, autonomi e indipendenti da ogni altro potere.
Il Consiglio nazionale della magistratura giudicante elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
Il Consiglio nazionale della magistratura inquirente elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. Ne fa parte di diritto il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Gli altri componenti del Consiglio nazionale della magistratura giudicante e del Consiglio nazionale della magistratura inquirente sono eletti da tutti i magistrati dei rispettivi ordini tra gli appartenenti alle varie categorie.
I membri del Consiglio nazionale della magistratura giudicante e del Consiglio nazionale della magistratura inquirente durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. Gli stessi non possono, finché sono in carica, fare parte del Parlamento o di un consiglio regionale».
1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 105. - Spettano al Consiglio nazionale della magistratura giudicante e al Consiglio nazionale della magistratura inquirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati».
1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 106. - Le nomine dei magistrati giudicanti ed inquirenti hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli.
Su designazione del Consiglio nazionale della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori».
1. L'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 107. - I magistrati giudicanti ed inquirenti sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione dei rispettivi Consigli nazionali, adottata per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
L'azione disciplinare nei confronti dei magistrati è regolata dalla legge.
I magistrati si distinguono fra di loro soltanto per diversità di funzioni».
1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio nazionale della magistratura giudicante e del Consiglio nazionale della magistratura inquirente, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».