PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3054


Onorevoli Colleghi! - Il Parlamento avvia con la costituzione della apposita Commissione bicamerale il processo di riforma istituzionale. I presentatori di questa proposta di legge intendono offrire un contributo che in larga misura riflette il dibattito sviluppatosi fra i rappresentanti delle Regioni a proposito della revisione della forma di Stato, e in particolare il dibattito sviluppatosi nel Consiglio regionale della Regione Sardegna.
La proposta di legge costituzionale non affronta le rilevantissime questioni concernenti la forma di governo e la magistratura, pienamente riconoscendosi i presentatori in altri progetti di legge già formulati.
La revisione della forma di Stato in senso federale è imperniata:


sul rovesciamento dell'attribuzione della funzione legislativa sulla base del principio che la funzione legislativa appartiene alle Regioni salvo che nelle materie espressamente riservate alla Federazione dalla Costituzione;


sulla riforma del Parlamento. Viene proposta la istituzione del Senato delle Regioni federate formato dai presidenti delle Regioni e dai senatori eletti su base regionale in numero di quattro per ogni regione, di due per il Molise e di uno per la Valle d'Aosta. La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Viene esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le leggi costituzionali, la ratifica dei trattati internazionali, la legge di bilancio e le leggi organiche;


sulla riforma della Corte costituzionale, in relazione alle funzioni, alle modalità di formazione e di possibilità di accesso, tenuto conto di una revisione in senso federale della forma di Stato, imperniata sul ruolo delle Regioni;


sulla ridefinizione dei poteri delle Regioni. Oltre la già ricordata potestà legislativa esclusiva nelle materie non espressamente riservate al Parlamento della Federazione dalla Costituzione, la Regione acquista potestà nella definizione della propria forma di governo e di elezione del proprio Parlamento regionale, nelle relazioni con l'estero e con l'Unione europea, peraltro in confronto con la politica estera nazionale e nel rispetto dei trattati stipulati dalla Repubblica;


sulla applicazione più estesa del principio di sussidiarietà. La funzione amministrativa appartiene innanzitutto al Comune e alla Provincia e solo per chiare esigenze di coordinamento appartiene alla Regione. La legge federale definisce la ripartizione delle funzioni amministrative;


sull'autonomia impositiva con la compartecipazione ai tributi nazionali di Regioni, Province e Comuni, fermo restando il dovere della Federazione di assicurare le risorse necessarie per garantire adeguati standard nelle gestioni di servizi e per perseguire le politiche di coesione economica e sociale.


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