PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3054

Art. 1.


1. Nella Costituzione della Repubblica dopo la parola: «Repubblica», ovunque ricorra, è inserita la seguente: «federale».

Art. 2.


1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni federate.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 3.


1. All'articolo 56 della Costituzione la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento».

Art. 4.


1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 57. - Il Senato delle Regioni federate è composto dai presidenti delle Regioni federate e dai senatori eletti a base regionale.
Ogni regione elegge un numero di senatori pari a quattro; il Molise ne elegge due, la Valle d'Aosta uno».

Art. 5.


1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 70. - Il potere legislativo spetta alla Federazione e alle Regioni. Alla Federazione è riservato il potere legislativo costituzionale. La Federazione ha competenza legislativa nelle seguenti materie:


a) politica estera; trattati internazionali; commercio con l'estero di rilevanza nazionale;


b) rapporti regolati dagli articoli 7 ed 8;


c) difesa e sicurezza nazionale;


d) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51;


e) giustizia e ordinamento giudiziario;


f) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;


g) contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;


h) tributi statali;


i) programmi economici generali e azioni di riequilibrio;


l) politiche industriali e produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;


m) trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina generale della circolazione;


n) grandi calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;


o) tutela dell'ecosistema; beni culturali e naturali di interesse nazionale;


p) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;


q) previdenza sociale; associazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;


r) ordinamento e programmazione generale dell'istruzione; ordinamento universitario;


s) materia elettorale, salvo quanto disposto dall'articolo 122;


t) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativi;


u) opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato;


v) ordinamento delle professioni;


z) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo;


aa) armi ed esplosivi;


bb) poste e telecomunicazioni;


cc) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.


È comunque riservata alla Federazione la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione.
La Regione ha la competenza legislativa generale in ogni altra materia.
La Federazione può fissare con leggi organiche i princìpi fondamentali che configurano istituti giuridici comuni alle legislazioni regionali.
I progetti di legge organica sono presentati al Senato delle Regioni federate e sono approvati a maggioranza dei componenti.
Le Regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale perché sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa».

Art. 6.


1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 71. - La funzione legislativa federale è esercitata dalla Camera dei deputati. La funzione legislativa federale è esercitata collettivamente dalle due Camere nelle seguenti materie:


a) revisione della Costituzione della Repubblica federale;


b) leggi costituzionali ed elettorali;


c) ratifica di trattati internazionali;


d) bilancio della Federazione e rendiconto consuntivo;


e) leggi organiche;


f) leggi in materia di procedimento amministrativo federale.


L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati, a ciascun membro del Senato delle Regioni federate e ai Parlamenti delle Regioni.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli».

Art. 7.


1. Dopo l'articolo 81 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 81-bis. - La Repubblica collabora allo sviluppo dell'Unione europea. A questo scopo, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana e dei princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, la Repubblica può trasferire ad istituzioni sovranazionali propri poteri sovrani, con leggi approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni federate a maggioranza assoluta dei componenti».

Art. 8.


1. All'articolo 82 della Costituzione le parole: «ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato delle Regioni federate».

Art. 9.


1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 115. - I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con poteri, funzioni e competenze propri».

Art. 10.


1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 117. - La Regione ha potestà legislativa esclusiva nelle materie non espressamente riservate dall'articolo 70 alla Federazione.
La potestà legislativa è esercitata, in via esclusiva, dal Parlamento regionale. Spetta al Governo regionale l'approvazione dei regolamenti e degli altri atti generali di attuazione od esecuzione della legge regionale.
L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo regionale. La delega deve essere fatta con determinazione dei princìpi e criteri direttivi, soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, e nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dallo statuto regionale».

Art. 11.


1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 118. - La potestà amministrativa, nelle materie non riservate allo Stato, spetta, nell'ordine, ai Comuni, alle Province e alle Regioni.
La legge federale determina, secondo i princìpi di autonomia e sussidiarietà, le funzioni amministrative dei Comuni, delle Province e delle Regioni. Esse sono esercitate secondo i medesimi princìpi.
Alla Regione sono riservate le sole funzioni di amministrazione che per oggetto, scopo o svolgimento attengono ad esigenze di carattere unitario riguardo o all'intero ambito territoriale della Regione o ai destinatari o alla opportunità di unicità organizzativa.
Le funzioni amministrative decentrate nelle materie di competenza della Federazione sono esercitate attraverso le amministrazioni dei Comuni, delle Province e delle Regioni, ad eccezione di quelle relative alla giustizia, alla difesa, alla sicurezza pubblica, alla finanza ed ai servizi pubblici svolti dallo Stato».

Art. 12.


1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 119. - I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria, di entrata e di spesa.
La legge generale della Federazione determina la compartecipazione ai tributi nazionali di Comuni, Province e Regioni e disciplina l'organizzazione nazionale del prelievo; fissa la ripartizione tra essi del gettito, senza vincolo di destinazione, in modo da garantire a Comuni, Province e Regioni le risorse necessarie tenendo conto dei cespiti imponibili esistenti o prodotti nelle rispettive circoscrizioni.
I Comuni, le Province e le Regioni impongono tributi propri, nell'ambito dei princìpi e delle tipologie definiti dalla legge della Federazione.
La legge della Federazione, nel rispetto del livello massimo della pressione tributaria complessiva, determina i criteri di coordinamento della finanza pubblica e le misure perequative necessarie per assicurare identici diritti di cittadinanza nell'intero territorio della Repubblica».

Art. 13.


1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 119-bis. - La Federazione, in cooperazione con l'Unione europea e con le Regioni, persegue la coesione economico-sociale della Repubblica e il superamento delle condizioni di arretratezza relativa del Mezzogiorno; adotta i provvedimenti strutturali necessari per assicurare alle Regioni insulari e ai residenti nelle isole opportunità di sviluppo economico e sociale identiche a quelle del territorio continentale della Repubblica».

Art. 14.


1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 121. - Sono organi della Regione: il Parlamento regionale, il Governo regionale e il presidente della Regione.
Il Parlamento regionale esercita le potestà legislative della Regione e le altre funzioni ad esso conferite dalla Costituzione federale, dallo statuto regionale e dalle leggi.
Il presidente ed il Governo regionale sono organi esecutivi della Regione.
Il presidente rappresenta la Regione; presiede il Governo regionale, promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative.
Ciascuna Regione può istituire organi rappresentativi dei Comuni».

Art. 15.


1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 122. - Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari regionali sono stabiliti con legge regionale, ferme restando l'impossibilità di appartenere contemporaneamente a due Parlamenti regionali e la disposizione di cui all'articolo 65, secondo comma.
La legge regionale stabilisce altresì i criteri e le modalità per l'elezione del presidente e degli altri componenti del Governo regionale e le relative incompatibilità.
I membri del Parlamento regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Art. 16.


1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 123. - Il Parlamento regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione e nei casi espressamente previsti dallo statuto regionale.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Parlamento regionale, sentito il presidente della Regione, dispone, con proprio decreto, lo scioglimento del Parlamento e contestualmente indìce le elezioni che devono svolgersi entro tre mesi.
Finché non sia riunito il nuovo Parlamento, sono prorogati i poteri del precedente, salvo che esso sia stato sciolto per impossibilità di funzionamento. In tale caso, con il decreto di scioglimento, i parlamentari cessano dalle loro funzioni. Resta altresì in carica il Governo regionale per la gestione dell'ordinaria amministrazione».

Art. 17.


1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 127. - Ogni legge approvata dal Parlamento regionale è comunicata immediatamente al Governo federale.
Il Governo federale, quando ritenga che una legge approvata dal Parlamento regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi federali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale federale.
Il Governo regionale, quando ritenga che una legge approvata dalla Camera dei deputati e che non necessita del consenso del Senato ecceda la competenza della Federazione, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale federale».

Art. 18.


1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:


«Art. 127-bis. - Le Regioni nelle materie di propria competenza possono concludere accordi con Stati esteri o con enti territoriali all'interno di Stati esteri, nel rispetto dei trattati stipulati con essi dalla Repubblica federale italiana. Di tali accordi è data comunicazione al Governo della Repubblica».

Art. 19.


1. Dopo l'articolo 127-bis della Costituzione, introdotto dall'articolo 18, è inserito il seguente:


«Art. 127-ter. - Nelle materie di loro competenza, le Regioni, con proprie leggi, recepiscono gli atti normativi dell'Unione europea e ne garantiscono l'attuazione.
In caso di inadempienza all'obbligo di recepimento di cui al primo comma, il Governo della Federazione esercita il relativo potere sostitutivo mediante proposta di legge al Parlamento.
Le Regioni designano i componenti degli organi dell'Unione europea destinati a rappresentarle secondo le modalità stabilite con legge della Federazione e in conformità agli accordi dell'Unione stessa».

Art. 20.


1. Dopo l'articolo 127-ter della Costituzione, introdotto dall'articolo 19, è inserito il seguente:


«Art. 127-quater. - Le Regioni, fermo restando l'italiano come lingua ufficiale della Repubblica, possono definire ufficiali le altre lingue parlate nel loro territorio, in conformità ai rispettivi statuti».

Art. 21.


1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 128. - I Comuni e le Province sono enti autonomi rappresentativi delle comunità locali. Ad essi è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro della comunità regionale.
Nel disciplinare l'ordinamento dei Comuni, le Regioni provvedono affinché ai Comuni sia assicurato il diritto di regolare, sotto la propria responsabilità e nel limite delle leggi federali e regionali, tutti gli affari della comunità locale.
Sono organi dei Comuni: il Consiglio, la Giunta, il sindaco. Nelle elezioni comunali sono eleggibili ed hanno diritto di voto anche cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea».

Art. 22.


1. L'articolo 129 della Costituzione è abrogato.

Art. 23.


1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 130. - Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali è esercitato, secondo modalità stabilite con legge regionale, da un organo della Regione, costituito in modo da garantirne l'imparzialità e l'indipendenza.
I Comuni e le Province possono adire la Corte costituzionale federale, con le modalità stabilite da una legge federale organica, in caso di violazione dei propri diritti».

Art. 24.


1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 134. - La Corte costituzionale federale giudica:


a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge della Federazione;


b) sulle controversie relative alla compatibilità del diritto federale o regionale con la Costituzione federale e del diritto regionale con il diritto federale, su richiesta del Governo federale, di un Governo regionale o di un quarto dei membri della Camera dei deputati;


c) sui conflitti di attribuzione tra i poteri della Federazione e su quelli tra la Federazione e le Regioni e tra le Regioni;


d) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione federale;


e) sui ricorsi di costituzionalità presentati da chiunque ritenga di essere stato leso nei suoi diritti fondamentali da una legge o da un atto avente forza di legge, dopo l'esaurimento dei mezzi ordinari;


f) negli altri casi previsti dalla legge federale».

Art. 25.


1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da sedici giudici nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dal Senato delle Regioni federate, per un quarto dalle supreme magistrature e per un quarto dai Parlamenti regionali.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell'ufficio di giudice. La legge stabilisce, altresì, che in seno alla Corte sia nominato un collegio, composto da quattro membri di nomina diversa, preposto ai ricorsi presentati ai sensi della lettera e) del primo comma dell'articolo 134.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro della Camera dei deputati, di un Parlamento regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

Art. 26.


1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 136. - Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alla Camera dei deputati ed ai Parlamenti regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali».

Art. 27.


1. L'articolo 137 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 137. - La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge organica sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione ed il funzionamento della Corte».


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