PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3037


Onorevoli Colleghi! - La decisione dei parlamentari della Rete per il Partito Democratico di votare contro la creazione di una Commissione per la revisione della Carta costituzionale non è stata priva di difficoltà. L'indiscutibile necessità di modificare alcuni meccanismi istituzionali non può far sottacere i rischi di revisione in senso autoritario che sembrano profilarsi già nella procedura di revisione stessa. Anche se nato sull'onda degli sconvolgimenti politici dei primi anni '90, il nostro Movimento ha sempre considerato la Costituzione del '48 come un oggetto prezioso: non si può intervenire sulla Carta fondamentale con la leggerezza con la quale alcune forze politiche passano da un giorno all'altro da posizioni presidenzialiste a posizioni parlamentariste. Non si può porre il problema di riforme costituzionali che stravolgerebbero l'intero assetto delle istituzioni legando ogni proposta al dibattito politico contingente, a volte addirittura quotidiano.
Il ventennio della dittatura fascista, il trauma della guerra determinarono la necessità di un nuovo patto costituzionale e dell'elezione dell'Assemblea costituente nel 1946.
Oggi siamo in presenza di una importante fase di passaggio nella storia del nostro Paese, ma il patto costituzionale non può dirsi rotto. Per questo stesso motivo siamo contrari al referendum confermativo (paragonabile ad un plebiscito) previsto dalla legge sulla Commissione bicamerale. È tipico della destra, nelle democrazie parlamentari, contrabbandare qualsiasi ricorso alle urne come volontà di costruire più democrazia: un uso del popolo strumentale quanto un'adunata «oceanica».
Paventiamo lo stravolgimento delle procedure di modifica alla Carta e rammentiamo che la forza della democrazia sta nella certezza delle procedure. Tra le norme oggetto di riforma è compreso lo stesso meccanismo di modifica costituzionale, l'articolo 138: salta così ogni meccanismo di garanzia.
Paventiamo lo svuotamento dei poteri del Parlamento.
Siamo favorevoli ad una drastica riduzione del numero dei parlamentari, ma ci spaventa anche di più la forte limitazione dei poteri del singolo parlamentare prevista, per ora, limitatamente all'esame dei testi già presentati dalla Commissione bicamerale.
La nostra coscienza ed i doveri che abbiamo nei confronti dei cittadini ci pongono l'obbligo di far presente alla coalizione dell'Ulivo di cui facciamo parte che ad una revisione della Costituzione in direzione di una minore democrazia diremmo no. Ci auguriamo comunque che così non sia.
Ciò non vuol dire che siamo contrari a qualunque modifica: il testo qui presentato anzi incide profondamente negli attuali assetti costituzionali. La Rete, sin dalla sua nascita, è decisamente favorevole:


alla riduzione del numero dei parlamentari;


allo snellimento delle procedure di decisione mediante una forte delimitazione del bicameralismo;


all'aumento dell'efficienza dell'Esecutivo, tramite l'elezione diretta del Primo Ministro, insieme ai suoi ministri, in luogo del Presidente del Consiglio) e la ridefinizione dei suoi poteri;


per contro, ad una maggiore capacità di penetrazione dei poteri di controllo sull'operato dell'Esecutivo sia da parte del Parlamento che da parte delle Regioni;


ad un forte decentramento di potere verso le Regioni, tramite la trasformazione del Senato in organo di tutela e di controllo delle autonomie e la trasformazione di tutte le Regioni in Regioni a statuto speciale;


ad un potenziamento delle garanzie poste a tutela della legalità costituzionale nei confronti di maggioranze momentanee.


Lo spirito dei padri Costituenti, al di là delle scelte tra una forma di democrazia e l'altra, si caratterizzava in alcuni tratti fondamentali: lo spirito di servizio che deve guidare ogni eletto ed ogni pubblico dipendente, dal Capo dello Stato al giovane che, vinto il concorso, è appena entrato nei ruoli; lo spirito di collaborazione che deve animare i rapporti tra organi e rappresentanti dello Stato; la responsabilità dei propri atti e dei riflessi che essi hanno nella sfera degli interessi altrui.
Le osservazioni di coloro che affermano che la Costituzione non va cambiata perché quella che abbiamo non è stata mai posta in grado di funzionare acquista un senso alla luce di questi princìpi: le istituzioni non sono state servite, ma sono state occupate ed utilizzate per fini impropri e di potere personale; lo scontro tra poteri dello Stato negli ultimi anni è stato all'ordine del giorno; l'irresponsabilità è dilagata. Se non si ritorna allo spirito dei Costituenti anche la migliore Costituzione del mondo sarà inutile.
Occorre allargare il consenso e la partecipazione, perché questo è il presupposto per la governabilità e la stabilità. Nell'epoca di Internet, occorre estendere la democrazia e la partecipazione: se questo è lo spirito la Rete non si tirerà indietro.

La nostra proposta.


Nell'articolo 1 del progetto, tramite modifica all'articolo 56 della Costituzione, il numero dei deputati viene ridotto di 155 unità. Si lascia alla legge ordinaria la scelta del sistema elettorale, ma si consente, nel caso si decidesse di sopprimere la quota proporzionale dell'attuale legge elettorale, di non ridisegnare gli attuali 475 collegi della Camera dei deputati.
L'articolo 2 rivoluziona il metodo di elezione del Senato. Si stabilisce infatti l'elezione di un senatore per ogni provincia. Si ottengono così tre risultati: si riduce il numero dei senatori di oltre 200 unità; si lega fortemente il Senato alle realtà regionali, si adotta un sistema di elezione sul modello del Senato statunitense, laddove ogni Stato, quale che sia la sua popolazione, elegge un unico senatore.
Nell'articolo 3 viene ridotta la durata delle legislature ed è posta una clausola di sbarramento alla rieleggibilità dei parlamentari che hanno svolto il mandato elettorale per due legislature.
L'articolo 4 capovolge l'impostazione attuale della Costituzione per quanto riguarda il riparto delle competenze tra Stato e Regione. Tramite la riscrittura dell'articolo 70 sono assegnate allo Stato tutte le competenze riferibili all'autorità centrale, rimandando alle Regioni tutte le competenze residue. Allo Stato è riservata la possibilità di approvare leggi «quadro» per le materie di competenza regionale.
Il successivo articolo 5 opera un'altra modifica all'attuale regime costituzionale; il vigente regime di bicameralismo perfetto viene limitato ad un ristrettissimo numero di materie (revisione costituzionale, elettorale, bilanci, amnistie e stato di guerra), mentre le competenze sono divise tra la Camera, cui spetta legiferare nelle materie riservate allo Stato, e il Senato, il quale esamina i progetti di legislazione generale nelle materie di competenza delle Regioni. Tuttavia, viene potenziata la funzione di controllo tra i due rami del Parlamento: ognuna delle due Camere, mediante richiesta appoggiata da almeno un terzo dei suoi componenti, può richiamare ed esaminare i testi approvati dall'altra, proponendo le proprie modifiche. Queste modifiche possono essere accolte o respinte in via definitiva dalla Camera competente.
L'articolo 7, modificando l'elenco delle prerogative contenuto nell'articolo 87 della Costituzione, statuisce la possibilità per il Presidente della Repubblica di indire le elezioni del Primo Ministro in caso di impedimento di questo o di approvazione di mozione di sfiducia, senza dover sciogliere il Parlamento.
Negli articoli da 8 a 13 del progetto viene profondamente modificato l'attuale assetto dell'Esecutivo. L'esigenza sempre più pressante del nostro regime costituzionale è di avere un Governo che possa decidere ed assumersi le responsabilità delle proprie decisioni.
Nell'articolo 8 si modifica l'articolo 92 della Costituzione: il Primo Ministro è eletto contestualmente alle Camere; deve presentare il proprio programma e la propria «squadra» di ministri. È previsto un doppio turno elettorale qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti. L'investitura popolare accresce il prestigio e la forza dell'Esecutivo.
L'articolo 9 detta le condizioni di eleggibilità del Primo Ministro ed una clausola che limita ad una sola volta la rielezione. È previsto che la legge detti le norme relative alle incompatibilità, in particolare quelle relative ai possibili conflitti di interesse.
L'articolo 10 pone il Primo Ministro a Capo del Governo dandogli la possibilità di indirizzare l'attività dei ministri ed anche di revocarli.
L'articolo 12 è di fondamentale importanza per il funzionamento del futuro meccanismo istituzionale. Poiché il Primo Ministro è eletto dal popolo contestualmente alle Camere, la fiducia deve ritenersi implicita e deriva dalle elezioni. Pertanto, occorre regolare la sola sfiducia. Questa è discussa dal Parlamento in seduta comune e se accolta determina la caduta del Gabinetto e l'indizione delle elezioni del nuovo Primo Ministro. La questione fondamentale è in primo luogo che il meccanismo istituzionale non si inceppi, in secondo luogo che in caso di contrasto sia data la prevalenza all'organo collegiale (il Parlamento) e conclusivamente che sia garantita la governabilità; viene lasciata alla legge elettorare la definizione del meccanismo di collegamento tra candidati al Parlamento e Primo Ministro.
L'articolo 13 stabilisce i casi di messa in stato d'accusa del Primo Ministro e la sottoposizione dei ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.
Negli articoli da 14 a 17 del progetto sono ridisegnate e potenziate le funzioni delle Regioni.
L'articolo 14 le trasforma tutte in Regioni a statuto speciale, prevedendo l'approvazione dei singoli statuti tramite legge costituzionale.
L'articolo 15, di modifica all'articolo 117 della Costituzione, statuisce i limiti della potestà legislativa delle Regioni, limiti estesi dalla riscrittura dell'articolo 70. Consente inoltre alle Regioni di stipulare accordi tra loro e con Stati e Regioni estere.
Conclusivamente nell'articolo 17 è stabilito il regime dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli altri enti locali. È previsto che i trasferimenti dallo Stato alle Regioni, che avranno ampia capacità impositiva, siano destinati al riequilibrio economico e sociale tra le varie zone del Paese. I trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni ai Comuni sono finalizzati all'erogazione dei servizi forniti a tutti i cittadini.
L'articolo 18 consente, tramite modifica all'articolo 134 della Costituzione, la possibilità per l'opposizione parlamentare di adire la Corte costituzionale in materia di legittimità costituzionale di una legge. Questa possibilità ha una doppia importanza: si crea una sorta di contrappeso alla eliminazione del bicameralismo prevista per gran parte delle future leggi. Si danno maggiori poteri di controllo rispetto allo strapotere di maggioranze createsi in virtù di un regime elettorale maggioritario.
Le norme dettate negli articoli 19 e 20 del progetto vanno appunto lette come la necessità di limitare l'eccessivo potere delle maggioranze, rese più forti dal sistema elettorale e dalla riduzione del numero dei Parlamentari.
L'articolo 19 dispone il potenziamento delle capacità di inchiesta del Parlamento: è infatti previsto che le conclusioni approvate dalle commissioni di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione siano senz'altro messe all'ordine del giorno della Assemblea competente alla stessa stregua dei progetti licenziati in sede referente.
L'articolo 20 eleva tutti i quorum relativi a maggioranze qualificate richieste dalla Costituzione: per l'elezione del Presidente della Repubblica, per la sua messa in stato di accusa e per il procedimento di revisione costituzionale previsto dall'articolo 138. Gli articoli 12 e 13 del progetto già provvedono ad elevare i quorum relativi alla messa in stato di accusa del Primo Ministro ed alle firme necessarie per la mozione di sfiducia.
Nella presente proposta non abbiamo modificato le norme e quindi i poteri che riguardano il Presidente della Repubblica. È nostra convinzione che il reale fondamento di garanzia e di equilibrio che la Carta costituzionale attribuisce al Capo dello Stato, oltre che di rappresentante dell'unità del Paese, debba rimanere integro e che per questa ragione anche il suo sistema di elezione non debba essere modificato. Tuttavia, una delle più importanti funzioni che spettano al Presidente della Repubblica, lo scioglimento delle Camere, assume nel nuovo contesto una incisività ed una rilevanza superiori a quelle attuali, giacché attraverso l'esercizio di tale funzione viene risolto il potenziale conflitto tra Parlamento e Governo derivante dal venir meno del rapporto fiduciario. In tal caso, il Presidente può sciogliere il Parlamento sia dopo la votazione di una mozione di sfiducia, sia successivamente nell'ipotesi in cui nuove elezioni confermino il Primo Ministro sfiduciato dal Parlamento.


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