PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3037

Art. 1.


1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Il numero dei deputati elettivi è di quattrocentosettantacinque».


2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocentosettantacinque».

Art. 2.


1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale a suffragio universale e diretto, mediante elezione di un senatore per ciascuna Provincia».

Art. 3.


1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 60. - La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per quattro anni. La loro durata può essere prorogata per legge soltanto in caso di guerra.
Non sono immediatamente rieleggibili coloro che hanno svolto per due volte consecutive il mandato parlamentare».

Art. 4.


1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 70. - Lo Stato ha la potestà legislativa nelle seguenti materie:


a)
revisione costituzionale;


b)
leggi elettorali per il Parlamento nazionale ed europeo;


c)
formazione, ordinamento e funzioni degli organi costituzionali e degli organi ausiliari;


d)
politica estera, relazioni internazionali e con la Comunità europea;


e)
rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose;


f)
difesa nazionale;


g)
sicurezza pubblica; armi ed esplosivi;


h)
diritti pubblici soggettivi previsti nei Titoli I, II e III della parte prima;


i)
ordinamento giudiziario;


l)
giustizia penale;


m)
diritti di libertà, diritti civili fondamentali, diritti sociali;


n)
contabilità di Stato, bilanci di previsione e consuntivi;


o)
moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;


p)
tributi statali;


q)
ordinamento della pubblica amministrazione;


r)
programmazione economica generale;


s)
politiche energetiche; reti di trasporto e comunicazione nazionali;


t)
tutela dell'ecosistema; parchi e riserve nazionali; beni culturali e paesistici di rilievo nazionale;


u)
ordinamento e programmazione generale dell'istruzione; ordinamento universitario;


v)
ricerca scientifica e tecnologica;


z)
previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro;


aa)
opere pubbliche di interesse nazionale;


bb)
statistiche nazionali; sistemi di pesi e misure;


cc)
ordinamento delle professioni.


Le Regioni hanno potestà legislativa in ogni altra materia.
Lo Stato, nelle materie di competenza delle Regioni, può fissare con leggi organiche i princìpi che attengono ad esigenze di carattere unitario».

Art. 5.


1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 72. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nelle materie di revisione costituzionale, elettorale, di bilancio e nei casi previsti dagli articoli 79 ed 80.
I disegni di legge nelle materie riservate allo Stato sono esaminati ed approvati dalla Camera. I disegni indicanti i princìpi fondamentali che devono regolare le singole materie di competenza delle Regioni sono esaminati ed approvati dal Senato.
Un terzo dei componenti di ciascuna Camera può chiedere di esaminare un disegno di legge approvato dall'altra Camera. La richiesta deve essere rivolta entro quindici giorni dalla data di approvazione e può essere fatta anche dal Governo. Le eventuali proposte di modificazione devono essere trasmesse alla Camera originaria entro quindici giorni e possono essere da questa accolte o respinte, in via definitiva.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce termini di esame obbligatori per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e per i disegni di legge di conversione dei decreti legge.
Il regolamento determina inoltre in quali casi e forme i disegni di legge sono esaminati da commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, ed approvati senza emendamenti, articolo per articolo e con votazione finale dall'Assemblea. Tale procedura non può essere adottata per i decreti-legge, per i disegni di legge di revisione costituzionale, in materia elettorale, di delegazione legislativa, di ratifica di trattati, di approvazione di bilanci di previsione e consuntivi, di concessione di amnistia o indulto».

Art. 6.


1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge, può con messaggio motivato, chiedere una nuova deliberazione alla Camera che l'ha approvata.
Se la Camera approva nuovamente la legge questa deve essere promulgata».

Art. 7.


1. Dopo il terzo comma dell'articolo 87 della Costituzione è inserito il seguente:


«Indice le elezioni del Primo Ministro contestualmente alle elezioni delle Camere o a seguito delle dimissioni di questo o dell'approvazione di una mozione di sfiducia delle Camere».

Art. 8.


1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 92. - Il Primo Ministro è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione delle Camere.
Ciascun candidato deve presentare un proprio programma ed una lista di ministri.
Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi su base nazionale si procede ad un secondo turno di votazione cui partecipano i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
È eletto Primo Ministro il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti».

Art. 9.


1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 93. - Può essere eletto Primo Ministro ogni cittadino che abbia compiuto trentacinque anni di età e goda dei diritti civili e politici. La legge stabilisce le condizioni di ineleggibilità. Il Primo Ministro può essere rieletto una sola volta».

Art. 10.


1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 94. - Il Primo Ministro è il Capo del Governo, ne è responsabile e ne dirige la politica generale secondo il programma presentato agli elettori.
Promuove e coordina l'attività politica ed amministrativa dei ministri e può revocarli anche singolarmente.
I ministri sono responsabili degli atti dei propri dicasteri. L'ufficio di ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle Camere.
La legge provvede all'ordinamento degli uffici direttamente dipendenti dal Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

Art. 11.


1. Dopo l'articolo 94 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 94-bis. - Il Primo Ministro ed i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 12.


1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 95. - Il Parlamento in seduta comune può votare la sfiducia al Governo mediante mozione motivata firmata da almeno un quinto dei componenti di ciascuna Camera e votata per appello nominale.
La sua approvazione a maggioranza assoluta comporta la decadenza del Primo Ministro e la immediata indizione delle elezioni.
Il Governo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti».

Art. 13.


1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 96. - Il Primo Ministro può essere messo in stato di accusa dal Parlamento, a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, per alto tradimento o attentato alla Costituzione, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
I ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati».

Art. 14.


1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 115. - Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni stabiliti da legge costituzionale.
La legge costituzionale attribuisce a ciascuna Regione, su iniziativa della medesima, le forme della propria autonomia».

Art. 15.


1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 117. - Le Regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali.
Le Regioni, nelle materie di propria competenza, possono stipulare accordi fra loro e istituire organismi comuni. Nei limiti della Costituzione e delle norme internazionali possono stipulare accordi con Stati o Regioni estere o organismi sovranazionali».

Art. 16.


1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 118. - Ai Comuni, alle Province ed alle Regioni spettano le funzioni amministrative di attuazione delle leggi riservate allo Stato, secondo criteri di autonomia e sussidiarietà.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

Art. 17.


1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 119. - I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme stabilite da leggi generali dello Stato.
Le Regioni possono imporre propri tributi in armonia coi princìpi dell'ordinamento tributario nazionale; ad esse spettano quote del gettito dei tributi erariali riscossi nel proprio territorio.
Lo Stato può trasferire fondi propri alle Regioni in funzione di riequilibrio delle aree meno favorite. I trasferimenti a questo titolo non hanno vincolo di destinazione.
Le leggi dello Stato che comportino lo svolgimento di nuove funzioni per le regioni devono provvedere ad adeguarne le entrate.
Ai Comuni ed alle Province sono attribuiti tributi propri nonché fondi trasferiti dai bilanci statali e regionali destinati ad assicurare servizi specifici».

Art. 18.


1. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo capoverso, è inserito il seguente:


«sui ricorsi presentati da almeno un quinto dei componenti di una Camera per promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge;».

Art. 19.


1. Dopo il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione è aggiunto il seguente:


«Le relazioni o le conclusioni della commissione sono senz'altro poste all'ordine del giorno dell'Assemblea competente entro tre mesi dalla loro presentazione».

Art. 20.


1. Al terzo comma dell'articolo 83 e al terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione le parole: «due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «tre quarti».
2. Al terzo comma dell'articolo 83, ultimo periodo, al secondo comma dell'articolo 90, ed al primo comma dell'articolo 138 le parole: «maggioranza assoluta» sono sostituite dalle seguenti: «maggioranza dei due terzi».
3. Al terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo il decimo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».


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