PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3030


Onorevoli Deputati! - La prossima istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, competente ad elaborare progetti di revisione della parte II della Costituzione, rappresenta un momento nel quale la Regione siciliana potrà esprimere il proprio indirizzo di politica costituzionale riguardo al nuovo assetto delle istituzioni rappresentative territoriali ed alla autonomia siciliana in particolare.
Già nel corso dell'attività della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali svoltasi nella XI legislatura del Parlamento repubblicano, la Regione siciliana, alla stessa stregua delle altre Regioni a statuto speciale, aveva contribuito alla formulazione di un nuovo testo dell'articolo 116 della Costituzione nel quale si prevedeva l'introduzione della partecipazione delle Regioni stesse - in forma di proposta nonché di consenso - alla formazione dei rispettivi Statuti speciali.
La presente iniziativa di legge costituzionale vuole fare uno specifico passo avanti su tale linea, prevedendo una particolare procedura per la formazione delle disposizioni degli Statuti speciali. Una procedura che, sul piano storico-politico, richiama l'originario modo di formazione dello Statuto speciale della Regione siciliana elaborato ed approvato da una Consulta regionale (istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416) e quindi approvato dallo Stato (con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e poi con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).
Posto infatti che la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali elaborerà un nuovo assetto delle autonomie territoriali, prevedibilmente secondo una linea di rafforzamento delle autonomie regionali o di vero e proprio federalismo, e che sulla base di tale nuovo assetto gli statuti delle Regioni a regime differenziato saranno sottoposti a revisione, occorre che l'originaria procedura di formazione dello Statuto siciliano venga riaffermata e sostanzialmente ripercorsa.
Nel merito, la modifica dell'articolo 116 della Costituzione di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale, nel riprendere i più significativi contenuti del testo dell'articolo 116 della Costituzione approvato nel 1994 dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, prevede per le Regioni a statuto speciale, oltre che la competenza legislativa esclusiva nelle materie non riservate allo Stato, la competenza ad attivare il procedimento di revisione dei propri Statuti mediante apposita proposta.
L'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale introduce l'articolo 116-bis della Costituzione, che disciplina esclusivamente le procedure di modifica dello Statuto siciliano. Esso prevede, per la modifica di tale Statuto, innanzitutto l'approvazione da parte della Assemblea regionale siciliana, a maggioranza speciale. Il testo così approvato viene, tramite il Governo, sottoposto al Parlamento per l'approvazione con legge costituzionale. Il controllo del Parlamento è circoscritto al rispetto dei princìpi fondamentali della Costituzione e degli interessi essenziali unitari della comunità nazionale. Qualora l'approvazione venga negata per violazione dei princìpi fondamentali della Costituzione, l'Assemblea regionale può proporre ricorso alla Corte costituzionale: in caso di accoglimento del ricorso, lo Statuto è rinviato al Parlamento per l'approvazione.


Testo articoli - C3030 indice materie
Indice