PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA REGIONALE - C3030

Art. 1.


1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione».

Art. 2.


1. Dopo l'articolo 116 della Costituzione, è inserito il seguente:


«Art. 116-bis. - Nell'ambito delle forme e condizioni particolari di autonomia previste dall'articolo 116, lo Statuto della Regione siciliana è modificato dall'Assemblea regionale siciliana a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Il testo dello Statuto, approvato ai sensi del primo comma, è trasmesso dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana al Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presenta entro quindici giorni in Parlamento, per la successiva approvazione con legge costituzionale dello Stato.
Il Parlamento, qualora rilevi elementi contrastanti con i princìpi fondamentali della Costituzione della Repubblica o con gli interessi essenziali unitari della comunità nazionale, ne rifiuta l'approvazione. I motivi del rifiuto sono esposti nella medesima deliberazione parlamentare. Il rifiuto, accompagnato dai resoconti parlamentari, è trasmesso, a cura del Presidente della Camera che si è pronunciata per ultima, al Presidente dell'Assemblea regionale sici-liana. Del rifiuto è data altresì comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
L'Assemblea regionale siciliana, entro centoventi giorni dall'avvenuta comunicazione del rifiuto del Parlamento nazionale, assume le conseguenti determinazioni.
Qualora i motivi del rifiuto siano basati sulla violazione dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, l'Assemblea regionale siciliana, entro trenta giorni dal ricevimento del rifiuto di approvazione, decide, a maggioranza assoluta, di proporre ricorso alla Corte costituzionale che si pronunzia entro trenta giorni. In caso di accoglimento del ricorso, lo Statuto è rinviato al Parlamento nazionale per l'approvazione.
La legge costituzionale di approvazione dello Statuto è deliberata da ciascuna Camera con due successive votazioni a distanza di tre mesi. Nella seconda deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
La legge, deliberata con le modalità di cui al sesto comma, è promulgata dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla definitiva approvazione».


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