Onorevoli Colleghi! - Il gruppo parlamentare della «Sinistra democratica - l'ulivo» ha adottato come ipotesi principale di lavoro per la riforma della forma di governo il modello basso sul Primo Ministro collegato ad una maggioranza parlamentare. Tuttavia nel dibattito all'interno del gruppo della «Sinistra democratica» è stata riconosciuta piena legittimità all'ipotesi subordinata di un modello semi-presidenziale. Del resto, già nel periodo del cosiddetto «lodo Maccanico» era emersa la disponibilità a ragionare su una forma di governo basata su tale modello, reinterpretato alla luce delle esigenze e della storia del nostro Paese. Ci si è rifatti, pertanto, per il presente articolato al documento dei gruppi parlamentari progressisti-federativi del 3 febbraio 1996, consegnato al Presidente incaricato Antonio Maccanico, come ulteriormente precisato dalla relazione Soda al convegno dei gruppi parlamentari «Sinistra democratica-l'Ulivo» del settembre 1996.
Sono da tempo venute meno nella moderna cultura istituzionale della sinistra di governo le resistenze assemblearistiche, la sfiducia pregiudiziale verso gli esecutivi che, d'altronde, si indirizzerebbero ugualmente sia contro il semi-presidenzialismo sia contro il Governo del Primo Ministro che prevedono entrambi una scelta del corpo elettorale sull'indirizzo politico. Ed è altresì nota l'evoluzione in materia della stessa sinistra francese che in origine si era maggioritariamente opposta all'elezione diretta del Presidente della Repubblica, culminata nella nota affermazione di Mitterrand del 2 luglio 1981 «Le istituzioni non erano fatte secondo le mie intenzioni. Ma esse sono ben fatte per me» (intervista a Le Monde). Per di più non sembra un caso se nel nostro Paese proprio tre studiosi vicini alla sinistra democratica abbiano presentato recentemente il quadio comparato più ricco sulle esperienze semipresidenziali (S. Ceccanti - O. Massan - G. Pasquino «Semipresidenzialismo.-Analisi delle essenze europee», il Mulino, Bologna, 1996).
Circa l'elezione diretta del Presidente si è costituzionalizzato il ballottaggio tra i due candidati più votati del primo turno, analogamente alla Costituzione francese, in modo da prevedere un'elezione a -maggioranza assoluta (cft. articolo 83), con alcune precisazione procedurali di cui all'articolo 85.
Quanto poi all'altro perno ditale forma di governo, il rapporto fiduciario, a differenza della Francia si è valorizzato il ruolo della Camera politica con l'obbligo per il Governo di presentarsi per ottenere la fiducia sul programma. Se da un lato il programma nasce nella fase elettorale, esso richiede, d'altro lato, maggior approfondimento e dettaglio quando viene presentato dal Governo al Parlamento. Questo procedimento consente, poi, un controllo della maggioranza sull'operato del proprio Governo in un rapporto di autonomia reciproca, che viene ulteriormente rafforzata dall'incompatibilità tra parlamentare e ministro (articolo 95). È previsto che la votazione fiduciaria sul programma avvenga invertendo l«'onere della prova». Spetta infatti alle opposizioni dimostrare che il Governo non gode della maggioranza, corrispondentemente al modello portoghese (articolo 94) e si è valorizzata la funzione dell'apposizione parlamentare più rilevante rispetto alle altre minoranze (articolo 64 e 94), il che contribuisce ancora di più a valorizzare il Parlamento in una delle sue funzioni chiave, quella di luogo privilegiato per l'espressione dell'indirizzo politico alternativo dell'opposizione.
Proprio perché il Governo riceve il consenso sul programma della Camera politica si giustificano allora sia i suoi poteri regolamentari (articolo 95-bis) sia il controllo dell'ordine del giorno della Camera (con spazi garantiti per l'opposizione) ed anche la procedura dei cosiddetto «voto bloccato» (articolo 72). Viceversa è apparsa troppo comprensiva dei poteri della Camera l'adozione della cosiddetta «ghigliottina» (articolo 49.3 della Costituzione francese), che non è stata pertanto qui recepita.
Rispetto allo scioglimento della Camera politica si è costituzionalizzato il principio del primato del mandato popolare più recente, come accade nella prassi nell'esperienza francese (anche se formalmente il Presidente)in quella Costituzione, ha a disposizione tale potere senza controfirma in tutte le occasioni, tranne il primo anno di vita dell'Assemblea nazionale). Pertanto l'articolo 88 prevede un potere senza controfirma quando si abbia un Presidente nuovo rispetto ad una Camera eletta in precedenza (che egli può sciogliere, come fece Mitterrand nel 1981 e nel 1988 per ottenere una maggioranza parlamentare a lui omogenea, evitando rischi di pericoloso stallo quali quello evidente in questi giorni in Bulgaria, dove il Presidente nuovo non può sciogliere il Parlamento vecchio); il decreto di scioglimento deve essere invece controfirmato dal Primo Ministro quando una Camera politica nuova si trova di fronte ad un Presidente vecchio, il che rende impossibile colpi di mano del Presidente in periodo di coabitazione.
Per ciò che concerne il Parlamento, ci si è limitati in questa sede a delineare un sistema di «bicameralismo imperfetto» analogo a quelli esistenti in tutte le democrazie maggioritarie (articolo 70-bis) senza entrare nel merito della composizione della seconda Camera: oggetto della presente proposta di legge costituzionale è infatti il «cuore» della forma di governo e non una revisione completa dell'intera se conda parte della costituzione, comprensiva anche degli aspetti regionalistici-federalistici a cui la seconda Camera è necessariamente collegata.
Logico complemento del progetto di legge, onorevoli colleghi, sarebbe poi per il sistema elettorale della Camera politica il passaggio ad un sistema uninominale a doppio turno, analogo a quello adottato per il Presidente, con una quota proporzionale più ridotta realmente destinata alle piccole minoranze non presenti nelle coalizioni e quale incentivo per la non presentazione al doppio turno, analogamente a quanto proposto di recente dal professor Sartori.
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