PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3027

Art. 1.


1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Le deliberazioni della Camera dei deputati non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
Il regolamento della Camera dei deputati prevede le modalità con le quali i gruppi parlamentari possono dichiarare la propria adesione alla maggioranza parlamentare all'opposizione parlamentare. I membri del Governo, hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 2.


1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 70. - Le due Camere approvano collettivamente le leggi costituzionali, le leggi istitutive di ministeri, enti o apparati statali o nazionali; le leggi generali in materia di procedimento amministrativo o che regolano i rapporti tra amministrazione e cittadini; le leggi in materia finanziaria che prevedano nuovi tributi o interventi finanziari di competenza regionale.
Negli altri casi il Senato può sospendere l'entrata in vigore di una legge con apposita deliberazione entro quindici giorni dall'approvazione della legge da parte della Camera dei deputati. Se la Camera riapprova nuovamente la legge, essa entra in vigore».

Art. 3.

1. Nel primo comma dell'articolo 72 della Costituzione, le parole; «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:


Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo. I progetti di legge dichiarati urgenti dal Governo sono approvati o respinti entro quarantacinque giorni. Una seduta alla settimana dell'assemblea è riservata alle richieste dell'opposizione parlamentare».
3. Dopo il quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:


«Se il Governo lo richiede, l'assemblea si pronuncia mediante un unico voto su tutto o parte del testo in discussione con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo».

Art. 4.


1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Le candidature devono essere presentate con la sottoscrizione di almeno cinquecentomila elettori ovvero di almeno cinquanta membri del Parlamento.
È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione entro quindici giorni dalla prima fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti».

Art. 5.


1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni e non può essere rieletto per più di due volte consecutive.
L'elezione è indetta dal Presidente della Camera dei deputati e si svolge nei trenta giorni anteriori alla scadenza del termine. Qualora il procedimento elettorale non possa concludersi entro la data di scadenza del mandato in corso, sono prorogati i poteri del Presidente in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente.
In caso di morte, di dimissioni o di impedimento permanente, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica si svolge entro sessanta giorni che decorrono dall'evento o dalla data in cui le dimissioni sono comunicate al Presidente della Camera dei deputati o dalla data in cui l'impedimento permanente è dichiarato concordemente dai Presidenti delle Camere».

Art. 6.


1. Il quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Può rinviare al Consiglio dei ministri i decreti legislativi ed i regolamenti governativi con richiesta motivata di nuova deliberazione».

Art. 7.


1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati. Nel periodo in cui sia in funzione una Camera eletta prima del Presidente, il decreto di scioglimento, in deroga al primo comma dell'articolo 89, non necessita di controfirma.
La Camera dei deputati non può comunque essere sciolta durante il primo anno successivo alla proclamazione degli eletti».

Art. 8.


1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i singoli ministri».

Art. 9.


1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Entro dieci giorni dalla nomina dei ministri il Primo Ministro presenta alla Camera dei deputati il programma di Governo. Su richiesta di un terzo dei deputati può aver luogo una votazione sul programma. Esso è approvato se i voti contrari sono superiori o pari alla maggioranza dei componenti dell'assemblea.
Il capo dell'opposizione è eletto da tutti i deputati appartenenti 41 gruppi dell'opposizione parlamentare. Con le stesse modalità può essere revocato. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo Ministro oltre che in caso di guerra o di grave emergenza nazionale, nei casi previsti dalla Costituzione, dal regolamento della Camera dei deputati e dalle leggi.
La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Governo solo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti dell'assemblea». Il Governo è obbligato alle dimissioni nelle successive quarantotto ore.

Art. 10.


1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente: $«Art. 95 - Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Determina le direttive politiche, nel rispetto delle quali ogni ministro dirige autonomamente e sotto la propria responsabilità gli affari di propria competenza.
Il Primo Ministro ed i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri. I ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri.
La carica di membro del Governo è incompatibile con quella di membro del Parlamento. Qualora un deputato o un senatore assuma una carica di Governo cessa dalla carica di parlamentare all'atto dell'accettazione della nomina.
La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

Art. 11.


1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione inserito il seguente:


«Art. 95-bis. Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.
Le norme di attuazione delle leggi e degli atti con forza di legge sono riservate alla fonte regolamentare.
Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, la Camera dei deputati determina con legge le linee fondamentali della disciplina del settore stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.


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