PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C2995


Onorevoli Colleghi! - Da quasi quindici anni si discute nel Paese, fra le forze politiche e nelle istituzioni, della necessità di un adeguamento della nostra Carta costituzionale alle mutate condizioni politiche interne ed internazionali.
Durante questo lungo periodo le motivazioni, lungi dal venire meno, si sono arricchite di nuovi elementi.
I più grossi problemi e le più rilevanti questioni presenti sulla scena politica nazionale hanno implicazioni attinenti alla sfera delle questioni istituzionali e costituzionali.
Lo scenario internazionale, con le sue ricadute sul piano interno, è profondamente mutato dal 1989; in conseguenza di ciò e in parte per motivi diversi, si è prodotta una profonda modificazione del sistema politico, del rapporto fra società civile e istituzioni, dello stesso legame fra il popolo e la sua rappresentanza politica.
Ma altre questioni - quali l'integrazione europea, la crescente istanza interna verso un sistema di tipo federale, l'esigenza di un riordino del sistema delle garanzie - esigono un approfondimento, che indurrà a conseguenti modifiche della Costituzione.
Nel dibattito, particolarmente di questi ultimi anni, l'interesse si è concentrato sulle tematiche riguardanti la seconda parte della Costituzione. Nonostante ciò, alcune questioni oggi sul tappeto richiederanno minori remore in relazione alla modifica anche di alcuni articoli della prima parte della stessa Costituzione. Basti, a giustificare questa affermazione, la citazione di alcune questioni, ai tempi della Costituente certamente non ancora mature nel dibattito culturale e politico: la tutela dell'ambiente; i diritti all'informazione e, nel contempo, le garanzie della privacy e contro un uso distorto dell'informatizzazione; i problemi della bioetica; la tutela degli interessi diffusi; i diritti di cittadinanza in una società sempre più multietnica; i problemi di rilevanza costituzionale posti dal processo di integrazione europea.
Il dibattito così esteso e approfondito ha visto momenti di impegno parlamentare molto intensi ma, purtroppo, sul piano dei risultati, alquanto irrilevanti.
Già nell'VIII legislatura, nel settembre-ottobre 1982, furono costituiti, di intesa fra i Presidenti delle Camere, due comitati di studio che affrontarono il tema delle questioni istituzionali, esprimendo indicazioni sui problemi ancora oggi di maggiore attualità.
Successivamente, nella IX legislatura, fu costituita una Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, la cosiddetta «Commissione Bozzi», che concluse i propri lavori con una proposta di modifica di ben 52 articoli della Costituzione: su molte questioni si era raggiunta una intesa larga; su altre rimanevano posizioni alquanto difformi; ma molti risultati avrebbero potuto essere colti, se vi fosse stata una più coerente e decisa volontà politica.
Nella X legislatura, le Camere furono impegnate sia nel dibattito sul messaggio del Presidente Cossiga, sia su un progetto di legge che giunse ad una prima approvazione al Senato e che pervenne ad una successiva organica rielaborazione da parte della Commissione affari costituzionali della Camera.
Nella XI legislatura, fu istituita una nuova Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, che, con poteri referenti attribuitile in forza di una legge costituzionale, produsse una proposta in ben 29 articoli, nonostante le gravi difficoltà politiche e operative incombenti sui suoi lavori, nel contesto determinatosi dall'esplosione di «tangentopoli».
Infine, durante la XII legislatura, fu costituito presso la Presidenza del Consiglio un comitato di studio formato da esperti, che consegnò al Governo, che lo aveva nominato, una relazione, rimasta senza esito.
In questa legislatura si è riproposto, con legge costituzionale, lo strumento della Commissione parlamentare, bicamerale, con poteri referenti.
La Commissione prevista si occuperà delle modifiche riguardanti la seconda parte della Costituzione ed esaminerà tutte le proposte che saranno state presentate alle due Camere nel frattempo.
Questa proposta di legge costituzionale tiene conto di quanto sopra ricordato e limita i propri interventi di revisione, appunto, alla sola seconda parte della Costituzione.
La proposta affronta, innanzitutto, la questione della forma di Stato, scegliendo l'ipotesi di uno Stato di tipo federale; quale conseguenza di ciò, modifica la natura e le funzioni delle due Camere e soprattutto le funzioni legislative delle Regioni.
In secondo luogo, affronta la questione della forma di Governo, introducendo nel rapporto fra Governo e Parlamento il modello neo-parlamentare del Primo ministro, prevedendo la designazione dei candidati a Primo ministro da parte delle coalizioni elettorali e l'elezione del Primo ministro da parte della Camera dei deputati.
Affronta infine alcune più puntuali questioni, in particolare riguardanti il Capo dello Stato, i suoi poteri e le sue modalità di elezione.
Prima di addentrarci nello specifico delle varie tematiche e dell'articolato, una breve premessa sulle due questioni più rilevanti: lo Stato federale e la forma di governo.

Stato federale


Quasi quaranta sono le esperienze nel mondo di Stati sorti dalla federazione di realtà statuali preesistenti; alcune di queste esperienze si sono già concluse, nel senso che le federazioni sono state sciolte e le realtà costituenti sono ritornate alla primitiva indipendenza o si sono rifederate ad un livello inferiore, in senso quantitativo o qualitativo.
I poteri assegnati allo Stato federale, e conseguentemente quelli riconosciuti e mantenuti alle realtà originarie e costituenti, sono molto diversi da caso a caso e, qua e là, diversi all'interno della stessa federazione o mutanti nel tempo (cioè, mano a mano che la federazione acquista credibilità e permanenza nel tempo).
Per confronto, si potrebbe dire che anche negli Stati cosiddetti unitari sono stati riconosciuti poteri legislativi e amministrativi molto diversi alle realtà regionali o locali in cui ognuno di essi generalmente si riparte.
Sembra di poter dire che gli Stati federali si distinguono da quelli unitari non tanto per il tipo di poteri che vengono assegnati ai vari livelli di organizzazione, quanto per il modo in cui si sono formati. Laddove a stabilire le regole erano autonomamente realtà locali, indipendenti e sovrane, si è avuto lo Stato federale; e viceversa si è realizzato lo Stato unitario e decentrato laddove la sovranità è stata sempre riconosciuta nello Stato centrale.
Per poter parlare quindi di uno Stato federale in senso proprio in Italia sarebbe necessario prima addivenire al riconoscimento di una indipendenza totale delle sue varie parti o Regioni, perché poi siano esse stesse a ridefinire autonomamente e concordemente le regole di un nuovo stare assieme.
Questo processo appare, oltreché l'opposto, sul piano politico, di quello voluto da movimenti coerentemente federalisti (che puntano all'interno di realtà statuali diverse a suscitare speranze e volontà di una futura unificazione), di difficilissima esecuzione anche nell'ipotesi che la volontà federalista, nel Paese e in ogni sua Regione, fosse largamente e costantemente (nel tempo) prevalente; ma appare del tutto impraticabile per l'impossibilità di fare esprimere, sull'argomento, l'elettorato.
Esso dovrebbe infatti esprimersi, in coerenza con l'asserita volontà di riconoscere alle realtà regionali una assoluta autonomia e indipendenza, separatamente; e il risultato del suo voto dovrebbe essere valutato, conseguentemente, area per area. E ciò è del tutto impossibile, innanzitutto perché nessuno potrebbe a priori stabilire quali aree hanno diritto a questo riconoscimento di autonomia e, in secondo luogo, perché il giudizio dell'elettorato di una certa area dovrebbe essere espresso in pendenza di analoghi giudizi da parte di diversi elettorati.
Per rendere più chiaro il pensiero sul primo punto: chi potrebbe, in una logica federalista che non si avvale però di entità territoriali autonome già esistenti e riconosciute, avere titolo sufficiente per stabilire, ad esempio, che la sua adesione alla federazione nazionale il Trentino la debba dare autonomamente o in un unico corpo con l'Alto Adige? E chi potrebbe negare invece al Friuli la facoltà di esprimersi in modo differenziato rispetto alla Venezia Giulia? O alla Provincia di Cuneo, o di Cosenza o di Roma di esprimersi autonomamente rispetto alla propria Regione? E così via. E, allo stesso modo, chi potrà impedire che qualcuno richieda, per tutta l'area del bacino del Po, un voto unico e non differenziato?
Nel caso Italia la storia non potrebbe avere una lettura univoca e credibile per tutti e le conflittualità su questo punto sarebbero devastanti.
Quanto al secondo punto: chi potrebbe valutare il valore vincolante, sempre a modo di esempio, di un voto espresso dall'elettorato del Friuli e della Venezia Giulia a favore dell'adesione alla federazione nazionale, se in modo contrario si fossero espresse altre realtà regionali, quali il Veneto, che addirittura le separano dal resto del territorio nazionale?
Queste considerazioni dovrebbero far capire, a chiunque in buonafede, che nel nostro Paese può essere perseguita positivamente soltanto la strada di uno Stato federale di fatto; di uno Stato cioè in cui gli ampi poteri legislativi e amministrativi delle Regioni sono definiti dal Parlamento o dall'elettorato (agli effetti nostri, non vi sarebbe differenza) nazionale.
Questa strada è l'unica democratica e pacifica possibile: all'interno di tale logica si inserisce questa proposta, che riconosce alle Regioni amplissimi e nuovi poteri, valorizzando nel contempo il sistema delle autonomie locali e che, soprattutto, non consente più allo Stato centrale di modificare le regole della coesistenza fra Stato e Regioni in modo autonomo e non contrattato.
Le Regioni, in questa proposta, vedono ben limitate le funzioni dello Stato centrale e, soprattutto, possiedono un potere collettivo di elezione della seconda Camera, che consente di controllare, e bloccare se necessario, tutte le iniziative tendenti a limitare il ruolo delle Regioni stesse.

Forma di Governo


Su questo tema il confronto dura da molto tempo.
Di volta in volta coinvolge altre tematiche: il sistema elettorale, il ruolo del Capo dello Stato, il rapporto fra Parlamento e Governo, e così via.
Dopo la riforma del sistema elettorale di Camera e Senato, è parso evidente che la logica del sistema maggioritario male si conciliava con gli attuali poteri previsti dalla Costituzione, per il Parlamento e per il Capo dello Stato.
Difficile pare la conciliazione fra il voto espresso dall'elettorato, in forme che fanno immediatamente risultare vincente un programma, una coalizione ed un governo e un leader per tutta una legislatura, e i meccanismi costituzionali attuali, che consentono al Parlamento di votare contro le proposte del Governo, di sfiduciarlo e di sostituirlo con un altro di opposto colore politico.
Quanto è successo nella XII legislatura, al di là di ogni valutazione di merito politico, e a prescindere dalla indubbia costituzionalità dei comportamenti espressi, ha dimostrato, se ce ne fosse stato bisogno, che non era pensabile modificare la legge elettorale senza modificare al tempo stesso la Costituzione e che era stato un grave errore interrompere la XI legislatura proprio nel pieno del processo di transizione politico-istituzionale, rimasto così incompiuto.
In questa proposta si rafforza la forma di Governo con l'introduzione della figura del Primo ministro, eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza dei votanti. Le modalità per la designazione del candidato a Primo ministro, collegato a ciascuna coalizione elettorale, sono stabilite dalla legge. Nel caso in cui, entro un mese dalla prima riunione, la Camera dei deputati non elegga un candidato a Primo ministro, il Presidente della Repubblica deve designare un nuovo candidato; la Camera dei deputati è sciolta se entro tre votazioni tale candidato non è eletto.
La presente proposta prevede, inoltre, che la Camera dei deputati possa sfiduciare il Primo ministro con una mozione nella quale già designa il successore, votata a maggioranza dei suoi componenti (sfiducia costruttiva).
La norma che prevede lo scioglimento delle Camere, entro dodici mesi dalla data della sfiducia espressa dal Parlamento, impedisce però che la possibilità di un cambiamento di maggioranza in corso di legislatura appaia all'elettorato, in assenza di un suo pieno coinvolgimento attraverso un nuovo ricorso alle urne, un tradimento della sua volontà.
Finora nel dibattito politico si sono prevalentemente confrontate due tesi: quella che prevede l'immediato scioglimento di un Parlamento che sfiducia il premier eletto dal popolo, e quella che vede nel Parlamento la sola rappresentanza dell'elettorato, contraddicendo la logica di un sistema elettorale prevalentemente maggioritario.
Questa proposta, che non consente al Parlamento che sfiducia il Governo di portare a termine la legislatura, ma nel contempo non impone l'immediato scioglimento, raggiunge un equilibrio che non è inutile compromesso.
L'arco di tempo massimo di dodici mesi consente ad entrambe le parti in conflitto di mostrare all'elettorato, con i comportamenti concreti, le ragioni delle proprie scelte, ma nello stesso tempo non toglie all'elettorato per un tempo troppo lungo le sue prerogative di indirizzo della politica nazionale.
L'articolo 1 modifica il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione: la seconda Camera del Parlamento, quella che direttamente rappresenta gli interessi delle Regioni, porta, nel nome, il segno di questa rilevante novità (Senato federale).
Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 56 della Costituzione e con l'articolo 3 si introduce l'articolo 56-bis; assieme i due nuovi articoli definiscono la composizione della nuova Camera dei deputati. Il numero dei deputati elettivi è previsto in quattrocentottanta con una riduzione di centocinquanta rispetto all'attuale composizione.
Della Camera fanno inoltre parte coloro che sono stati Presidenti della Repubblica ed i parlamentari a vita nominati dal Presidente della Repubblica. È previsto che questi ultimi non possano essere complessivamente più di cinque e che ciascun Presidente della Repubblica non possa nominarne più di tre.
Gli articoli 4 e 5 riguardano il nuovo Senato federale: sostituiscono così gli attuali articoli 57 e 58 della Costituzione.
Il Senato è eletto a base regionale e la ripartizione dei seggi fra le Regioni è prevista in modo da dare, proporzionalmente, maggiore rappresentanza alle Regioni più piccole. Non segue certo la logica del Senato degli Stati Uniti, dove tutti i cinquanta Stati sono rappresentati alla pari (dal piccolo Wyoming con mezzo milione di abitanti alla popolosa California con trenta milioni di abitanti), ma la ripartizione dei seggi tiene conto del fatto che, nel Senato federale, non è rappresentato tanto il popolo italiano, quanto le singole popolazioni delle venti Regioni. Si ritiene, quindi, che un criterio di rigida proporzionalità fra le circoscrizioni regionali non sia il più adatto allo scopo.
Il Senato federale è composto di duecentoquaranta membri, esattamente la metà dei membri elettivi della Camera dei deputati, allo scopo di mantenere l'attuale rapporto numerico di uno a due.
I senatori sono eletti dai Consigli regionali, così che risulta evidente la loro funzione di rappresentanza nei confronti delle Regioni; possono essere eletti senatori i cittadini che hanno compiuto i venticinque anni, non giustificandosi più, in questa diversa configurazione costituzionale, la differenza di età nell'elettorato passivo tra Camera e Senato.
Nella presente proposta si prevede che la durata ordinaria delle due Camere rimanga di cinque anni.
Gli articoli 7 e 9 della proposta disciplinano gli ambiti e le modalità di esercizio di quella parte della funzione legislativa che rimane attribuita allo Stato. Nei commi secondo e terzo del nuovo articolo 70 della Costituzione sono individuati gli ambiti della competenza esclusiva dello Stato. Nelle materie previste dai due commi, nonché nelle materie ulteriormente previste nel secondo comma del nuovo articolo 71-bis, il Parlamento nazionale interviene con leggi definite ordinarie. Le modalità di approvazione di una legge ordinaria sono previste nel successivo terzo comma dello stesso articolo 71-bis. È prevista l'approvazione da parte della sola Camera dei deputati, in via ordinaria, e, in caso di richiesta motivata di riesame da parte del Governo e del Senato federale, una nuova lettura sempre da parte della sola Camera dei deputati: il procedimento legislativo si intende definitivamente concluso quando la proposta di legge risulti nuovamente approvata dalla Camera, senza possibilità di ulteriore richiesta di riesame da parte del Governo o del Senato federale. Il quarto comma dello stesso articolo prevede che, per i progetti di legge organica, la richiesta di riesame da parte del Governo o della Camera dei deputati sia ordinata secondo le medesime procedure previste per il Senato federale in merito alle leggi ordinarie.
In questo modo si salvaguardano aspetti positivi sia del monocameralismo che del bicameralismo. La competenza infatti viene individuata nella Camera dei deputati, per quanto riguarda le leggi ordinarie, e l'iter legislativo viene reso più agile, ma nello stesso tempo si mantiene il prudente meccanismo che consente, ad un Senato che rappresenta e tutela le autonomie regionali, di determinare un eventuale riesame della questione. Analoghe considerazioni ispirano la previsione della richiesta di riesame da parte del Governo o della Camera dei deputati per i progetti di legge organica.
Il quinto comma del nuovo articolo 70 prevede che, nelle materie che non sono né di esclusiva competenza statale, né di esclusiva competenza regionale (articolo 117 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 33 della presente proposta), lo Stato possa fissare princìpi fondamentali idonei a salvaguardare esigenze di carattere unitario, con leggi definite organiche, vincolanti per le Regioni ma non destinate ai cittadini.
Le leggi organiche, proprio perché rivolte a garantire le esigenze di carattere unitario, vincolando la funzione legislativa delle Regioni, sono lasciate alla competenza del Senato federale, che raccoglie in sé elementi di rappresentatività nazionale e regionale.
I commi successivi dello stesso nuovo articolo 70 disciplinano le modalità relative al referendum, deroghe e ricorsi relativi alle leggi organiche.
L'articolo 8 della proposta introduce la previsione di un obbligatorio esame, da parte delle Camere, secondo le rispettive competenze, delle proposte di legge di iniziativa popolare. È una norma necessaria per ridare credibilità ad un importante istituto democratico, troppo spesso marginalizzato nei lavori del Parlamento.
L'articolo 10 prevede l'ammissibilità, all'articolo 75 della Costituzione, di referendum abrogativo anche nel caso di trattati o accordi internazionali che riguardino armi nucleari, chimiche e batteriologiche.
L'articolo 11 della proposta disciplina il ricorso alla decretazione di necessità ed urgenza da parte del Governo, limitando i casi in cui questa possa essere dallo stesso utilizzata. Gli articoli 12 e 13 prevedono la abrogazione del primo comma dell'articolo 79 e dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto le relative previsioni sono già contenute nel secondo comma del nuovo 71-bis, così come introdotto dall'articolo 9 della presente proposta.
L'articolo 14 della proposta aggiunge alle norme contenute nell'articolo 81 della Costituzione, in tema di contabilità dello Stato, altre norme tendenti a garantire più efficacemente il pareggio di bilancio e il rispetto delle previsioni dello stesso.
L'articolo 15 della proposta aggiunge un comma all'articolo 82 della Costituzione, stabilendo la possibilità delle Camere di acquisire, sulla base dei propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale.
L'articolo 16 prevede che le delegazioni parlamentari presso organismi internazionali riferiscano, sull'attività degli stessi organismi, ad entrambe le Camere.
Gli articoli da 17 a 23 della proposta riguardano il titolo II della parte seconda della Costituzione, relativo al Presidente della Repubblica.
L'articolo 17 prevede che all'elezione del Presidente della Repubblica partecipino, assieme ai parlamentari delle due Camere, i rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Al contrario, data la composizione del Senato federale, non è più prevista la partecipazione alla stessa elezione di rappresentanti, allo scopo eletti, dei Consigli regionali. Nello stesso articolo è inoltre disciplinata la eventualità di situazioni di parità negli scrutini dei voti.
L'articolo 18 modifica il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, abbassando a quaranta anni l'età minima per l'elezione a Presidente della Repubblica.
Con l'articolo 19 si riduce a sei anni il mandato del Presidente della Repubblica e si esclude la possibilità di rielezione per il mandato immediatamente successivo.
L'articolo 20 della proposta prevede che a sostituire, in caso di impedimento temporaneo, il Presidente della Repubblica sia il Presidente della Camera dei deputati . Corrispondentemente si prevede che, in questo caso, sia il Presidente del Senato federale a indire l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Si stabilisce, inoltre, che l'impedimento permanente del Presidente della Repubblica sia dichiarato congiuntamente dai Presidenti delle Camere e della Corte costituzionale.
L'articolo 21 aggiunge un comma all'articolo 87 della Costituzione, in riferimento a quanto previsto per lo scioglimento della Camera dei deputati dall'articolo 26 della presente proposta e conseguentemente abroga l'articolo 88 della Costituzione.
Con l'articolo 22 si aggiunge un comma all'articolo 89 della Costituzione, per escludere dalla controfirma alcuni particolari atti del Presidente della Repubblica: messaggi alle Camere, nomina dei giudici della Corte e di deputati a vita.
L'articolo 23, con un comma aggiunto all'articolo 90 della Costituzione, prevede che il Parlamento, in seduta comune, e con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, possa far decadere il Presidente della Repubblica dalle sue funzioni.
L'articolo 24 sostituisce l'articolo 92 della Costituzione, introducendo la figura dei Viceministri, rinvia alla legge le modalità di designazione dei candidati a Primo ministro e stabilisce le regole e le procedure per l'elezione del Primo ministro da parte della Camera.
Gli articoli 93 e 94 della Costituzione sono sostituiti dagli articoli 25 e 26 della presente proposta, che riguardano la formazione del Governo, la sua eventuale decadenza per effetto della sfiducia della Camera, le procedure previste in caso di dimissioni del Primo ministro o di morte ovvero di impedimento permanente all'esercizio delle sue funzioni.
È un argomento molto delicato che ha visto, in particolare in questi ultimi anni, un dibattito serrato fra due tesi, in sintesi definite rispettivamente parlamentarista e presidenzialista, le quali separatamente non risolvono i problemi della elezione diretta del Primo ministro e di una funzione di rappresentanza del popolo sovrano da parte del Parlamento.
In questa proposta la scelta del Primo ministro è determinata sulla base della designazione, prima del voto, dei candidati a Primo ministro da parte delle diverse coalizioni elettorali e, dopo il voto, come sopra esposto, dall'elezione del Primo ministro da parte della maggioranza dei votanti della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Primo ministro e contestualmente eleggerne il successore; tuttavia in questo caso, entro dodici mesi dal voto di sfiducia, la Camera dei deputati è sciolta dal Presidente della Repubblica, affinché sia il popolo a dirimere definitivamente il conflitto sorto fra il Primo ministro scelto dal popolo stesso e la maggioranza del Parlamento.
In caso di dimissioni del Primo ministro, di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni, la presente proposta prevede che, entro sette giorni, sia presentata una candidatura da parte della maggioranza assoluta dei deputati appartenenti alla coalizione che aveva ottenuto l'elezione del Primo ministro; la Camera dei deputati è sciolta se tale candidatura non sia presentata o non abbia ottenuto la maggioranza dei votanti.
Gli articoli 27, 28 e 29 della presente proposta prevedono lo sdoppiamento, con modifiche, dell'articolo 95 e la riscrittura dell'articolo 97 della Costituzione. Le modifiche riguardano l'ampliamento delle potestà regolamentari del Governo, secondo la logica di una ampia delegificazione, e il diritto di accesso agli atti e ai procedimenti della pubblica amministrazione.
L'articolo 30 prevede l'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
L'articolo 31 modifica l'articolo 101 della Costituzione, prevedendo che non soltanto «i giudici», ma più generalmente «i magistrati» siano «soggetti soltanto alla legge», rafforzando in questo modo sul piano costituzionale l'autonomia e l'indipendenza di tutta la magistratura, sia requirente che giudicante.
Gli articoli da 32 a 44, nonché da 46 a 48 e l'articolo 50 richiamano in parte gli articoli da 12 a 24 e quelli da 26 a 29 del progetto di legge costituzionale, prodotto dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali della XI legislatura, e riguardano le competenze delle Regioni. Per le motivazioni relative a questi articoli si rinvia alle relazioni proposte dalla stessa Commissione parlamentare.
L'articolo 45 presenta, invece, modalità di scioglimento dei Consigli regionali molto semplificate, sia rispetto a quelle previste dall'articolo 126 della Costituzione, sia rispetto allo stesso progetto di legge costituzionale sopra richiamato.
L'articolo 49 stabilisce le procedure atte a disporre la fusione di Regioni esistenti, la nascita di nuove Regioni o la modifica dei territori regionali. Anche queste procedure vengono semplificate (si potrebbe dire rese possibili, vista la concreta difficoltà di applicare l'attuale articolo 132 della Costituzione) per dare alle Regioni effettive possibilità di ridefinizione della propria identità e dei propri confini, a suo tempo definiti per volontà dello Stato nazionale.
Infine, l'articolo 51 reca una disposizione transitoria, in forza della quale gli attuali senatori di diritto e a vita entrano a far parte di diritto e a vita della Camera dei deputati, come conseguenza del nuovo articolo 56-bis della Costituzione, a decorrere dall'inizio della legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.


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