1. Il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale».
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati elettivi è di quattrocentottanta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentottanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
1. Dopo l'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 56-bis. - È deputato di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei deputati a vita nominati a questo titolo non può essere superiore a cinque».
2. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori è di duecentoquaranta.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha tre; la Valle d'Aosta due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. - I senatori sono eletti dai Consigli regionali, secondo modalità stabilite dalla legge.
Sono eleggibili a senatore gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno di età».
1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Camera dei deputati e il Senato federale sono eletti per cinque anni».
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.
Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:
a) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;
b) rapporti regolati dagli articoli 7 ed 8;
c) difesa nazionale;
d) sicurezza pubblica;
e) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49, 51;
f) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;
g) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;
h) ordinamento civile e penale e sanzioni penali;
i) contabilità dello Stato; moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali;
l) tributi statali;
m) programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;
n) politiche industriali; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
o) trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina generale della circolazione;
p) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;
q) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico;
r) tutela dell'ecosistema e dei beni naturali di rilevanza nazionale;
s) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;
t) previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;
u) ordinamenti e programmazione generale dell'istruzione; ordinamento universitario;
v) materia elettorale;
z) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo;
aa) opere pubbliche funzionali alle competenze riservate allo Stato;
bb) ordinamento delle professioni;
cc) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo;
dd) armi ed esplosivi;
ee) poste e telecomunicazioni;
ff) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.
È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione.
La Regione ha la competenza legislativa, esclusiva o concorrente, in ogni altra materia.
Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, fissa con leggi organiche i principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.
I progetti di legge organica sono presentati al Senato federale. Può essere promosso referendum abrogativo, totale o parziale, di una legge organica su richiesta di cinque Consigli regionali.
Il quesito sottoposto a referendum è approvato se hanno partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Le Regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale, perché sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa».
1. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le Camere, secondo le rispettive competenze, hanno l'obbligo di esaminare e votare le proposte di legge di iniziativa popolare entro dodici mesi dalla loro presentazione».
1. Dopo l'articolo 71 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 71-bis. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata dal Parlamento, secondo le norme della Costituzione. In casi eccezionali, previsti dalla Costituzione, la funzione legislativa statale è esercitata dal Governo.
Sono leggi ordinarie dello Stato quelle relative a materie in cui lo Stato ha la competenza legislativa ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 70, quelle che approvano gli statuti delle Regioni, le leggi elettorali, di amnistia e di indulto, di delegazione legislativa, di conversione in legge di decreti legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Le leggi ordinarie sono approvate dalla Camera dei deputati ed il loro procedimento legislativo si intende concluso se, entro quindici giorni dall'approvazione, il Governo o un quarto dei componenti del Senato federale non ne richiedano, motivamente, il riesame. In caso di riesame, il procedimento legislativo si ritiene definitivamente concluso quando la proposta di legge risulti nuovamente approvata dalla Camera dei deputati, senza possibilità di ulteriore richiesta di riesame da parte del Governo o del Senato federale.
I progetti di legge organica sono approvati dal Senato federale a maggioranza dei componenti e si intendono definitivamente approvati se, entro quindici giorni dall'approvazione, il Governo o un quarto dei componenti la Camera dei deputati non ne richiedano, motivatamente, il riesame. In caso di riesame, il procedimento legislativo si ritiene definitivamente concluso quando il progetto di legge organica risulti nuovamente approvato dal Senato federale, senza possibilità di ulteriore richiesta di riesame da parte del Governo o della Camera dei deputati».
1. All'articolo 75 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, ad eccezione dei trattati ed accordi internazionali che concernono armi nucleari, chimiche e batteriologiche».
1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione della Camera, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
Le Camere, secondo le rispettive competenze, sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».
1. Il primo comma dell'articolo 79 della Costituzione è abrogato.
1. L'articolo 80 della Costituzione è abrogato.
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
I bilanci dello Stato devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario della parte corrente. Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi nell'ambito dei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.
Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge. La legge deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento all'intero periodo di efficacia della legge medesima e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio.
Le norme per l'attuazione dei precedenti commi sono stabilite con legge. Le disposizioni di tale legge non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata».
1. All'articolo 82 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le Camere possono acquisire, secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale».
1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 82-bis. - Le delegazioni parlamentari presso gli organismi internazionali riferiscono ad entrambe le Camere sull'attività degli organismi stessi».
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, integrato dai rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Qualora non si raggiunga tale maggioranza nei primi due scrutini, al terzo, che ha luogo dopo quarantotto ore, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto il candidato che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età».
1. Il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici».
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:
«Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni e non è immediatamente rieleggibile.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i rappresentanti italiani al Parlamento europeo per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica».
1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato federale indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno dì tre mesi alla loro cessazione.
L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Senato federale e dal Presidente della Corte Costituzionale».
1. All'articolo 87 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Scioglie la Camera dei deputati nei casi previsti dalla Costituzione».
2. L'articolo 88 della Costituzione è abrogato.
1. All'articolo 89 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Non sono soggetti a controfirma i messaggi alle Camere, la nomina dei giudici della Corte costituzionale e la nomina dei deputati a vita».
1. All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Parlamento in seduta comune su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, quando ritenga che atti o comportamenti del Presidente della Repubblica siano incompatibili con i suoi doveri costituzionali, può deliberarne la decadenza con la maggioranza dei due terzi dei componenti».
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro, dai Ministri e dai Viceministri.
Il Primo ministro e i Ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.
La legge stabilisce le modalità per la designazione del candidato a Primo ministro, collegato a ciascuna coalizione elettorale.
Il Primo ministro è eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza dei votanti.
Se entro un mese dalla prima riunione la Camera dei deputati non elegge un candidato a Primo ministro, il candidato è designato dal Presidente della Repubblica.
Se entro tre votazioni il candidato designato dal Presidente della Repubblica non è eletto Primo ministro, la Camera dei deputati è sciolta».
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Primo ministro eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Costituzione nelle sue mani.
Il Primo ministro nomina e revoca con proprio decreto i Ministri e i Viceministri.
Prima di assumere le funzioni, i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica ed i Viceministri nelle mani del Primo ministro».
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. - La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Primo ministro mediante l'approvazione di una mozione motivata, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti la Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.
La nomina del nuovo Primo ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo ministro e la decadenza dei Ministri e Viceministri in carica.
Entro un anno dall'approvazione della mozione di sfiducia, di cui ai commi primo e secondo, la Camera dei deputati è sciolta dal Presidente della Repubblica. Durante tale periodo il Parlamento non può modificare la Costituzione.
In caso di dimissioni del Primo ministro, di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni, la Camera dei deputati elegge entro quindici giorni il successore a maggioranza dei votanti.
A tale fine entro sette giorni viene presentata una candidatura sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei deputati appartenenti alla coalizione elettorale che aveva ottenuto la elezione del Primo ministro.
Se non viene presentata tale candidatura o se non ottiene la maggioranza dei voti, la Camera dei deputati è sciolta.
L'impedimento permanente del Primo ministro è dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Senato federale e dal Presidente della Corte costituzionale, previo accertamento da parte di un collegio medico dagli stessi designato.
Il Primo ministro dimissionario non è rieleggibile».
1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 95. - Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Promuove e coordina l'attività dei Ministri.
Il Primo ministro ed i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri. I Ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro ministeri.
La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni e riorganizzazione dei ministeri. I ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato».
1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 95-bis. - Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.
Le norme di attuazione delle leggi e degli atti con forza di legge sono riservate alla fonte regolamentare.
Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, le Camere, nelle rispettive competenze, determinano con legge le linee fondamentali della disciplina del settore, stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.
La Corte dei conti, ove nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità riscontri violazione della riserva di legge o delle norme di principio di cui al comma precedente, sottopone la questione di legittimità del regolamento al giudizio della Corte costituzionale.
La questione può essere sollevata anche da un quinto dei componenti di ciascuna Camera».
1. L'articolo 97 della Costituzione e sostituito dal seguente:
«Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base di principi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione.
La legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme ed i limiti.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge».
1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.
1. All'articolo 101 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I magistrati sono soggetti soltanto alla legge».
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite, con legge costituzionale, forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato.
Gli statuti speciali possono indicare materie nelle quali Stato e Regioni esercitano competenze concorrenti.
Gli statuti speciali definiscono forme ed istituti di cooperazione tra Stato e Regioni».
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. - La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.
La Regione ha la competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato, nelle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) commercio;
c) industria;
d) artigianato;
e) assetto urbanistico del territorio;
f) toponomastica;
g) turismo;
h) formazione professionale;
i) polizia urbana;
l) musei e biblioteche di enti locali;
m) trasporti locali e regionali;
n) navigazione e porti lacustri;
o) cave e torbiere;
p) pesca nelle acque interne.
Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i princìpi fissati dalle leggi organiche.
Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni. Le relative controversie sono definite dal Senato federale.
Le leggi dello Stato possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».
1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 117-bis. - Le Regioni, in singole materie di propria competenza, possono stipulare accordi fra di loro ed istituire organismi comuni.
L'accordo è stipulato dal Presidente della Regione, previa autorizzazione del Consiglio o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze.
Lo Stato disciplina con legge organica le relative procedure».
1. Dopo l'articolo 117-bis della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 117-ter. - La Repubblica promuove, nelle relazioni internazionali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le Regioni ed enti territoriali di altri Stati.
La legge dello Stato disciplina le relative procedure».
1. Dopo l'articolo 117-ter della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 117-quater. - La Regione partecipa, nei modi previsti dalla legge, alle procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale.
La Regione dà attuazione alle direttive dell'Unione europea nelle materie di propria competenza. Lo Stato esercita il relativo potere sostitutivo.
Le Regioni designano i componenti degli organi comunitari destinati a rappresentarle, secondo modalità stabilite con legge organica dello Stato ed in conformità agli accordi comunitari».
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. - Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato spettano alle Regioni, alle Province e ai Comuni. La legge regionale riserva alla Regione le funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale. La legge regionale attribuisce alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali tutte le altre funzioni amministrative.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative».
1. Dopo l'articolo 118 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 118-bis. - Nell'esercizio delle funzioni di eminente valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino la prestazione minima prevista dalla legge organica. La legge organica prevede le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienze della Regione dopo motivato richiamo».
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 119. - L'autonomia finanziaria e l'autonomia della imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia di Regioni, Province e Comuni.
La legge detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato la finanza delle Regioni e la finanza di Province e Comuni».
1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 119-bis. - Alle Regioni competono, secondo i princìpi stabiliti da legge organica:
a) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;
b) sovraimposte e addizionali su tributi erariali;
c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
d) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole Regioni da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette.
L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Regioni nei limiti stabiliti dalla legge organica.
Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate, lo Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle Regioni di minore dimensione demografica, al fine di compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con la Regione.
I trasferimenti dello Stato derivanti dai fondi perequativi non possono in ogni caso avere vincoli di destinazione
Per provvedere a scopi determinati lo Stato può intervenire con finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le Regioni interessate.
Le leggi dello Stato che attuano delega di funzioni alle Regioni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle medesime, attraverso una corrispondente ridefinizione delle quote di partecipazione al gettito di tributi erariali.
Le Regioni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge dello Stato».
1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 121. - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione e dalla legge; determina con legge i limiti e le modalità di esercizio della potestà regolamentare del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Regione. Può presentare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga la legge ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative, incluse quelle delegate dallo Stato alla Regione per le quali si conforma alle istruzioni del Governo della Repubblica.
I pubblici uffici della Regione sono organizzati con regolamenti sulla base di principi stabiliti dalla legge regionale, in modo che siano assicurati il buon andamento, il diritto di accesso, la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione».
1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 122. Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge dello Stato.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere o al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta è eletto a scrutinio palese dal Consiglio tra i suoi componenti, e nomina e revoca i componenti della Giunta medesima. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di componente della Giunta. Il Consiglio revoca il Presidente della Giunta con votazione a maggioranza dei propri componenti su mozione che indica contestualmente il nome del nuovo Presidente della Giunta.
La Regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale e, con la stessa maggioranza, può adottare con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge dello Stato. Un quinto dei consiglieri regionali o un quarantesimo degli elettori della Regione possono chiedere che le disposizioni statutarie o legislative di cui al presente articolo vengano sottoposte a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza dei votanti e se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto».
1. All'articolo 123 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e dei referendum abrogativi, confermativi o consultivi, su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. Ai referendum si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 75 in relazione a materie di competenza regionale. Lo statuto regola inoltre la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali».
1. All'articolo 125 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato nei casi, nei limiti e con le modalità stabiliti con legge dello Stato, da sezioni decentrate della Corte dei conti».
L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 126. - Salvo i casi di scioglimento che siano previsti dallo statuto della Regione, il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o per ragioni di sicurezza o quando, per dimissioni oppure per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare, con decreto del Presidente della Repubblica e sentito il presidente del Consiglio regionale.
In caso di scioglimento le elezioni del nuovo Consiglio regionale hanno luogo entro sessanta giorni».
1. All'articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario, il quale deve vistarla nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, sempre che nel medesimo termine il Governo non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale».
2. Al medesimo articolo 127 della Costituzione i commi terzo e quarto sono abrogati.
1, L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 128. - Le Province e i Comuni sono enti autonomi rappresentativi delle comunità locali. Ad essi è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro delle comunità nazionale e regionale.
L'ordinamento e le funzioni delle Province e dei Comuni sono disciplinati dalle leggi regionali secondo i principi fissati dalla legge organica, che determina altresì le forme di autonomia statutaria».
1. All'articolo 130 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sezioni decentrate della Corte dei conti esercitano, nei limiti e con le modalità stabiliti da leggi dello Stato, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali».
2. Al medesimo articolo 130 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.
1. Il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Con legge costituzionale si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la ripartizione di una Regione in più nuove Regioni, ognuna delle quali con un minimo di un milione di abitanti, sempre che la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza dei voti espressi, rispettivamente, dalle popolazioni delle singole Regioni interessate alla fusione o dalle popolazioni di ognuna delle parti in cui una Regione viene suddivisa».
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e in ogni caso fino a quando entro questo stesso termine non sia stata approvata la legge organica, la Regione può legiferare nelle singole materie nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali già vigenti e organizza il conseguente trasferimento delle strutture amministrative dello Stato, previa intesa con lo Stato.
1. I senatori di diritto e a vita entrano a far parte di diritto e a vita della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 56-bis della Costituzione, introdotto dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla entrata in vigore della legge stessa.