Onorevoli Colleghi! - L'entrata in vigore del Trattato di Maastricht ha comportato in vari Paesi membri della Unione europea una seria presa di coscienza, in termini di norme costituzionali e ordinarie da assumere, che il processo di costruzione dell'Unione europea deve coinvolgere in modo primario la responsabilità delle regioni insieme a quella dello Stato centrale. Si vedano ad esempio le ampie modifiche introdotte in Germania a fine 1992, nonché le leggi ordinarie del 12 marzo 1993 sulla cooperazione tra Governo Federale e Parlamento (in particolare con la Camera delle Regioni) e tra Stato federale e Laender, nonché l'accordo del 29 ottobre 1993 tra il Governo federale ed il Governo dei Laender.
Su questi aspetti, viceversa, nel nostro Paese non si è avuta ancora una sufficiente considerazione. Il dibattito sul federalismo e quello sul recepimento della normativa fissata dal Trattato di Maastricht si sono incontrati tra di loro in modo molto episodico, mentre l'unica forma di concorso regionale alla definizione delle posizioni italiane in ambito europeo resta la sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni prevista dall'articolo 10 della legge n. 86 del 1989.
La presente proposta di legge, che riprende alcune delle conclusioni della cosiddetta «Commissione Speroni» rispetto all'attività sovranazionale delle regioni, mira invece a riaffermare, al livello più alto della gerarchia delle fonti, l'apporto delle regioni alla costruzione europea e il loro ruolo nella logica del principio di sussidiarietà.
È certo vero che il problema va risolto dentro un più ampio quadro di riscrittura federalistica del titolo quinto della Costituzione, anche con l'istituzione di un apposito Senato delle Regioni, tuttavia già oggi, a Costituzione vigente, rafforzare il ruolo di organi istituzionali appena rinnovati nelle loro classi dirigenti appare quanto meno doveroso.
La norma è riscritta facendo riferimento all'articolo 117 della Costituzione, quindi in modo tale che sia già applicabile alle materie su cui le regioni hanno ad oggi competenza concorrente, ma si presta anche e soprattutto ad essere applicata nella logica della riscrittura delle competenze già anticipata dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali della XI legislatura, ovvero secondo il criterio della competenza piena delle regioni in tutte le materie non assegnate tassativamente allo Stato.
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