1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 117-bis. - Le regioni, nelle materie previste dall'articolo 117, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali all'interno di un altro Stato. A tal fine la Regione richiede l'assenso del Governo nazionale. Dopo che siano trascorsi due mesi dalla data della richiesta da parte del Presidente della giunta regionale e il Governo nazionale non si sia pronunciato, l'assenso si considera concesso.
La Regione recede dagli accordi stipulati in base al primo comma su richiesta del Governo nazionale. Se la Regione non adempie a tale obbligo, il Governo nazionale procede al recesso.
La Regione partecipa, nella forme e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge dello Stato, alla formazione degli atti dell'Unione europea aventi attinenza con le proprie attribuzioni.
La Regione dà attuazione alle direttive dell'Unione europea nelle materie di propria competenza. In mancanza provvede il Governo nazionale».