Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale intende dare chiara attuazione all'articolo 5 della Costituzione, il quale sancisce che la Repubblica è una e indivisibile: un principio dal quale a nessuno è consentito di derogare, così come in modo esplicito recita la parte finale delle Disposizioni transitorie e finali: «La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato».
Ottemperando, quindi, al dettato costituzionale e nella piena osservanza dei princìpi costituzionali in materia di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore e di giudizio dei titoli di ammissione dei componenti delle Camere e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, la presente proposta di legge costituzionale indica in modo esplicito lo status di ineleggibilità e di sopravvenuta incompatibilità, per i membri del Parlamento, in presenza di dichiarati e persistenti tentativi di ignorare e di prevaricare la lettera e lo spirito del dettato costituzionale.
L'obbligo previsto all'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale è dunque non una ridondanza rispetto al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, ma una necessità dettata dagli avvenimenti presenti e proiettata nel futuro della Repubblica, minacciata nella sua unità da propositi e da atti che si pongono in netto contrasto con il dettato costituzionale, nonostante il giuramento prestato: propositi e atti inammissibili in assoluto, ma ancor più gravi se a rendersene protagonisti sono i parlamentari della Repubblica.
Diretta conseguenza delle norme contenute negli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge costituzionale è la disposizione prevista all'articolo 3 riguardante la decadenza dal beneficio dell'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione per i parlamentari che si rendano responsabili di violazioni del dettato costituzionale, che si estende anche ai contributi previsti per i movimenti politici.
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