PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C2612

Art. 1.


1. È fatto obbligo a ciascun membro del Parlamento e del Governo di dichiarare solennemente, secondo modalità da stabilire con legge della Repubblica, di riconoscere come sola ed unica Repubblica di appartenenza quella italiana, nonché di riconoscere quale unico Parlamento e unico Governo quelli italiani, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 della Costituzione.

Art. 2.


1. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dall'articolo 1 decade immediatamente dalla carica di parlamentare o membro del Governo e non può successivamente ricoprire tali funzioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì a chiunque, pur avendo ottemperato a quanto previsto dall'articolo 1, contrariamente a quanto dichiarato, si renda promotore o organizzatore, direttamente o indirettamente, di manifestazioni o movimenti, o della costituzione di organismi, comitati, ovvero Parlamenti o Governi comunque denominati, atti a disconoscere il Parlamento o il Governo della Repubblica italiana.

Art. 3.


1. A seguito della decadenza di cui all'articolo 2, i membri del Parlamento sono privati delle indennità di cui all'articolo 69 della Costituzione. Al relativo partito o movimento politico di appartenenza non è corrisposto il contributo previsto dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché ogni altro contributo o provvidenza previsti quale finanziamento dei partiti politici. Qualora già corrisposti, i predetti contributi o provvidenze devono essere restituiti.
2. I membri del Governo sono sostituiti dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.


1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successivamente alla sua promulgazione.


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