Onorevoli Colleghi! - Nei mesi scorsi abbiamo assistito al proscioglimento di Ericke Priebke da parte del tribunale militare di Roma, competente a giudicarlo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine; già dal dispositivo della sentenza risultava l'applicazione ad un «crimine di guerra» delle attenuanti generiche tanto da consentire la prescrizione del reato.
L'indignazione suscitata nel Paese da una simile decisione è a tutti nota, e non occorre ricordare le iniziative promosse nell'immediato sia dalle associazioni dei familiari delle vittime sia da alte cariche istituzionali.
Con la presente proposta di legge costituzionale intendiamo eliminare dal dettato costituzionale la previsione dei soli tribunali militari in tempo di pace, ritenendo che i legittimi interventi, che sappiamo contenuti in singoli progetti di legge, sulla normativa che attualmente disciplina l'ordinamento giudiziario militare siano di per se stessi passibili proprio di incostituzionalità.
L'articolo 103 della Costituzione prevede attualmente, al terzo comma, la funzionalità dei tribunali militari in tempo di pace «soltanto» per i giudizi nei confronti di appartenenti alle Forze armate.
È noto che a tutt'oggi la Corte costituzionale non si è pronunciata esplicitamente nel senso della necessità di adire esclusivamente il tribunale militare per i reati di cui appunto al terzo comma dell'articolo 103; tuttavia, a noi sembra che l'unica strada perseguibile perché si eviti il ricorso ai tribunali militari in tempo di pace sia la loro soppressione dal nostro ordinamento attraverso una modifica delle relative norme costituzionali.
Ricordiamo comunque che la inderogabilità per via ordinaria dei limiti imposti alla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace, seppure non ribadita dalla giurisprudenza della Corte, risulta chiaramente dai lavori dei Costituenti. («...Divergenze vi potranno essere sui tribunali militari. La Commissione dei settantacinque li aveva, a maggioranza, ammessi soltanto in tempo di guerra, si sono qui sollevate molte voci per ammetterli anche in tempo di pace. Il Comitato di redazione non è concorde; prevale però la tendenza nel nuovo senso. Si è ad ogni modo ritenuta la necessità di ammettere tribunali in tempo di pace, con la indicazione di due limitazioni: una obbiettiva, che si tratti di reati propriamente militari; ed una soggettiva, che siano commessi da appartenenti alle Forze armate... Spetterà ai codici e alle leggi di attuarla in modo concreto». M. Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione).
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