(Modifica all'articolo 103 della Costituzione).
1. Al terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione le parole: «In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate» sono soppresse.
(Modifica alla VI disposizione transitoria della Costituzione).
1. Al primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione dopo la parola «militari» sono aggiunte le seguenti: «in tempo di guerra».