Onorevoli Colleghi! - L'articolo 132 della Costituzione della Repubblica prevede, fra l'altro, la possibilità che mediante il ricorso ad una legge costituzionale, sentito il parere dei consigli regionali, si possa procedere alla fusione di più regioni ovvero alla creazione di nuove regioni, quando ne facciano richiesta un determinato numero di consigli comunali e quando la proposta abbia avuto l'approvazione, mediante referendum, da parte della maggioranza della popolazione interessata.
La possibilità della fusione o della creazione di nuove regioni è una scelta molto importante del costituente a favore di una visione dinamica degli assetti regionali, i quali possono, in tal modo, essere adeguati nel tempo secondo le sempre nuove esigenze espresse sia dalla evoluzione economica e sociale della società civile sia dalle necessità di un adattamento istituzionale ed organizzativo della stessa struttura statuale, secondo i princìpi costituzionali del rafforzamento delle autonomie e, quindi, della redistribuzione delle competenze presso una pluralità di centri decisionali pubblici.
La scelta dei costituenti riveste una grande attualità nelle presenti condizioni del Paese, anche in relazione all'ormai improcrastinabile riforma federalista dello Stato, questione di rilevanza fondamentale per il rafforzamento dello stesso sistema democratico, per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, nonché per uno sbocco positivo del confronto politico. Peraltro questa urgenza e rilevanza risultano ancor più accentuate in vista di una futura costruzione dell'Europa che finalmente, sollevandosi dalla mera - per quanto complessa - integrazione monetaria, si erga come soggetto politico sovranazionale dotato di adeguate istituzioni rappresentative, le quali non potranno non avere come proprio riferimento essenziale aree regionali di congrua estensione territoriale. Il che, se in alcuni Paesi già oggi membri dell'Unione europea è identificato al livello della regione amministrativa comunque denominata appare per il nostro Paese più adeguatamente rappresentato proprio dal livello sovraregionale - potremmo chiamarlo «euroregione» - che con questa proposta di legge costituzionale viene reso possibile.
Con la presente proposta di legge, costituita da un unico articolo, si persegue pertanto l'obiettivo di favorire questo processo di riforma federalista per mezzo di una modifica all'articolo 132 della Costituzione la quale, introducendo la possibilità di costituire federazioni fra le regioni - accanto alla possibilità già prevista della fusione e della creazione di nuove regioni - non implichi, con la creazione di un livello amministrativo superiore, la sparizione ipso facto del livello inferiore, spesso coincidente con identità culturali e storiche il cui mantenimento è una reale ricchezza dello spirito del nostro Paese.
Si persegue in tal modo il duplice obbiettivo di una riarticolazione delle istituzioni del governo territoriale e, nel contempo, per mezzo della costruzione di una situazione più funzionale alla partecipazione dei cittadini alle decisioni che li riguardano più direttamente e alle esigenze dello sviluppo moderno, di una maggiore tenuta e consenso dello stesso Stato nazionale.
Si impongono a questo punto alcune precisazioni importanti.
Il livello amministrativo della «federazione di regioni» così individuato avrebbe, se non accompagnato da ulteriori interventi normativi, solo una dimensione funzionale. Sarebbe cioè il livello di coordinamento superiore volontariamente individuato dalle regioni interessate, relativamente ad alcune delle loro funzioni, competenze e potestà. Per rendere stabile, ossia con dignità istituzionale permanente, tale livello federativo, si profila l'opportunità di almeno altri due interventi costituzionali e di alcuni interventi ulteriori al livello della legislazione ordinaria.
La prima modifica costituzionale integrativa della presente proposta di legge è, sostanzialmente, una modifica da apportare all'articolo 114 della Costituzione introducendo, accanto a comuni, province e regioni, un quarto livello di articolazione della Repubblica individuato come macroregione o, forse meglio, come euroregione, in quanto propedeutica ad una migliore integrazione europea.
Contestualmente appare necessario procedere - e su questo tema, diversamente dai due precedenti, i consensi appaiono sin d'ora abbastanza ampi nel panorama politico - alla riscrittura integrale dell'articolo 117 della Costituzione, capovolgendone la logica, e cioè individuando innanzitutto la rosa, auspicabilmente ristretta, di competenze affidate allo Stato in modo esplicito, e riconsegnando, poi, ciò che da essa esuli ai livelli amministrativi inferiori, a cui appartengono per diritto naturale, i quali le ripartiranno fra loro secondo il principio di sussidiarietà.
Quanto alla legislazione ordinaria, fra i vari interventi che si ritengono necessari al fine dell'articolazione del territorio su base euroregionale, si impone l'urgenza di una revisione delle competenze del Governo nazionale in sede europea, là dove, ad esempio, appare del tutto incongruo un potere di rappresentanza unitaria degli interessi del Paese in sede di contrattazione di quote agricole, stante la concorrenzialità fra diverse aree territoriali individuabili in alcuni casi, appunto, nelle costituende euroregioni. Ad esse, perciò, e non al Governo, sarà opportuno attribuire potere di contrattazione (cioè di rappresentanza di interessi legittimi) di fronte all'Unione europea ed alle istituzioni continentali.
Ecco dunque, nella presente proposta di legge, un primo passo volto alla modifica dell'assetto costituzionale, al fine di trasformare lo Stato italiano, ora rigido ed accentrato, in uno Stato federale e perciò flessibile.
È appena il caso di aggiungere, prima di concludere, che una retta applicazione di questa norma non porta ad una moltiplicazione - come alcuni potrebbero temere - dei livelli amministrativi e perciò del numero delle procedure burocratiche, bensì ad una loro riduzione. Il trasferimento delle decisioni, infatti, a partire dal basso verso l'alto, cioè dai comuni alle euroregioni, deve avere un carattere di esclusività, impedendo perciò qualunque decisione di concerto fra enti territoriali ed eliminando, dunque, tutte le duplicazioni procedurali che oggi gonfiano l'attività burocratica e paralizzano l'apparato.
In questa prospettiva l'euroregione risulta allora assegnataria in via esclusiva, ad opera di regioni fra loro federate, di competenze che esse da sole non sarebbero in grado di assolvere, per soddisfare le quali sarebbe altrimenti necessaria un'azione di concerto fra le regioni stesse - che l'esperienza insegna quanto sia difficoltosa - quando non addirittura di concertazione con lo Stato. Decidere una volta sola, cioè, a tutti i livelli, risparmiando così risorse e tempo.
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