1. Il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione ovvero la federazione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse».