PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C1829



Onorevoli Colleghi! -
Negli ultimi tempi la decretazione d'urgenza ha assunto dimensioni assolutamente patologiche. Basti pensare che la percentuale delle leggi di conversione rispetto al numero complessivo delle leggi approvate, escluse le leggi di ratifica di trattati internazionali, è salita dal 20,65 per cento della X legislatura al 47,39 della XI legislatura e all'81,69 della XII. La media annuale dei decreti legge, che è stata di 68 nella VIII legislatura, di 75 nella IX e di 87 nella X, è salita a 236 nella XI e ha subìto una impennata ulteriore nella XII legislatura (306 decreti).
Un eminente studioso come Beniamino Caravita, in un saggio sulla deriva elettorale della decretazione d'urgenza, ha stigmatizzato il fenomeno e appuntato le sue critiche in particolare sui decreti elettorali del Governo Dini che sarebbero costati al pubblico erario la cifra di 38.500 miliardi.
Naturalmente anche in Italia abbiamo fatto l'esperienza che la decretazione d'urgenza si pone in stretto rapporto tanto con la forma di governo quanto con l'esistenza di maggioranze decise dagli elettori. Una più radicale e definitiva riforma della decretazione d'urgenza potrà essere decisa dalla revisione della nostra Costituzione. Ma intanto occorre riportare il Parlamento alla sua potestà primaria che è appunto quella di fare le leggi. Sia il Capo dello Stato sia la Corte costituzionale hanno criticato l'uso e l'abuso della decretazione d'urgenza che si è andata caratterizzando quasi come completamente sostitutiva della legislazione ordinaria. Si sono andati sempre più attenuando, fino quasi a scomparire, i presupposti di straordinaria necessità e di urgenza prescritti dall'articolo 77 della Costituzione.
In particolare, la Consulta (sentenza n. 29 del 1995) ha affermato che «non esiste alcuna preclusione affinché la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e di urgenza dal momento che il realistico esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e precisamente di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa».
La Corte costituzionale ha ribadito (sentenza n. 161 del 1995) «la possibilità di utilizzare nei confronti del decreto-legge lo strumento del conflitto tra i poteri dello Stato come controllo da affiancare al sindacato incidentale». Ha rilevato (sentenza n. 84 del 1996) «che la norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa è rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non più in vigore al momento in cui essa rende la pronunzia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento - con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio - perché riprodotta nella sua espressione testuale, o comunque nella sua identità precettiva essenziale, dall'altra disposizione successiva alla quale dunque dovrà riferirsi la pronunzia». E nell'ordinanza n. 197 del 1996 la Corte ha disposto la trattazione, innanzi a sé, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269, contenente disposizioni urgenti in materia di politica sull'immigrazione e per la regolamentazione e soggiorno nel territorio dello Stato di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea. Sicché non è ardito supporre che di qui a poco la Consulta assuma una decisione drastica in tema di reiterazione dei decreti-legge.
La proposta di legge costituzionale in oggetto limita il ricorso alla decretazione d'urgenza a determinati casi ben specificati. Per altro non esclude il ricorso in altri campi, a condizione che la Corte costituzionale in tempi brevi si pronunci sulla costituzionalità dei decreti, i quali dovranno essere di immediata applicazione e con contenuti specifici, omogenei e corrispondenti al titolo. Inoltre la proposta prevede che i decreti non convertiti non possano essere reiterati, e che il Governo non possa rinnovare per decreto disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge. Dando una prima attuazione allo «Statuto dell'Opposizione» la proposta in oggetto stabilisce che entro cinque giorni dalla definitiva approvazione, un quinto dei componenti di una Camera possa sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità totale o parziale del decreto, e che la Corte costituzionale debba decidere entro i successivi venti giorni.


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