PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C1829

Art. 1.


1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 77. Senza delega motivata delle Camere il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
In casi di straordinaria necessità ed urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori aventi forza di legge contenenti misure di immediata applicazione e il cui contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Tali provvedimenti possono riguardare soltanto le seguenti materie:


a)
la sicurezza nazionale;


b)
le calamità naturali;


c)
l'introduzione di norme finanziarie che devono entrare immediatamente in vigore;


d)
il recepimento e l'attuazione di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possano derivare responsabilità dello Stato per le inadempienze degli obblighi comunitari.


In ogni altro caso la Corte costituzionale si pronuncia sulla costituzionalità dei decreti entro cinque giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare i decreti alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono la loro efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I decreti non convertiti non possono essere reiterati.
Le Camere possono regolare con legge ordinaria i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo non può rinnovare per decreto disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 e attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
Entro cinque giorni dalla definitiva approvazione del disegno di legge di conversione, un quinto dei componenti di una Camera può sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità totale o parziale del decreto. La Corte costituzionale decide entro i successivi venti giorni».


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