PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C1825


Onorevoli Colleghi! - Durante la XII legislatura sono stati adottati dal Governo e presentati alle Camere ben 673 decreti: di questi solo 121 sono stati convertiti in legge (certamente in versioni molto modificate rispetto a quelle originarie); buona parte degli altri non sono stati convertiti in legge, ma sono stati regolarmente e puntualmente ripresentati dal Governo, in versioni via via affinate secondo le indicazioni delle Assemblee.
Più di 500 decreti in due anni, ognuno con i suoi numerosi articoli e frequenti rimandi alla legislazione in vigore, sono diventati legge provvisoria per i cittadini.
La questione, che ha una chiara dimensione patologica, produce diversi e gravissimi effetti.
Innanzitutto vi è una evidente, continuata violazione dell'articolo 77 della Costituzione: l'abuso dello strumento della decretazione, strumento previsto per i soli casi di necessità ed urgenza, è palese a tutti. Da molte legislature, in un continuo crescendo, si è risposto all'insopportabile lentezza dei lavori parlamentari con questa evidente, continuata violazione, che ha prodotto denunce pubbliche e solenni, e giudizi autorevoli e puntuali, privi però di qualsiasi ripercussione pratica.
Non si tratta certo in questo caso di una consuetudine benemerita; di quelle che, pure in violazione delle norme scritte, magari obsolete e inadeguate, suppliscono ai ritardi del legislatore.
È, al contrario, un sintomo patologico, ma al contempo una delle principali cause della malattia stessa. I decreti-legge, in pratica, interferiscono con il sistema delle leggi, essendone, allo stesso tempo, rimedio alle carenze e generatori di nuove disfunzioni. I decreti-legge consentono di avere una normativa utile in tempi rapidi, ma l'abuso nella stessa decretazione d'urgenza ingolfa i lavori parlamentari. Alla fine tutto si blocca, e non vengono più approvate né le leggi ordinarie, né i decreti-legge.
Di fatto, il Parlamento lavora ormai da varie legislature sotto il quasi esclusivo impulso del Governo. Il Parlamento conserva i suoi compiti di indirizzo attraverso il bilancio e gli ordini del giorno, ma ha ormai da tempo perduto la prevalenza nell'attività legislativa. Troppo spesso tale impulso, inoltre, non è dovuto a disegni di legge del Governo, ma proprio ai vituperati decreti-legge.
Agli effetti perversi di questa situazione, irrispettosa del dettato e dello spirito della Costituzione, che ogni giorno di più svilisce il ruolo del Parlamento e rende inefficace l'azione del Governo (sempre meno attento al proprio funzionamento amministrativo e sempre più proteso alle modifiche della normativa), si aggiungono i danni enormi, sul piano politico e sociale, che una legislazione in continuo, provvisorio movimento comporta, facendo scomparire la certezza del diritto.
Frequentemente i settori della vita economica e sociale che sono investiti dai decreti-legge si trovano coinvolti in una tormenta normativa: ogni due mesi, per effetto delle letture parlamentari e delle relative modificazioni, e della stessa reiterazione dei decreti-legge, essi si ritrovano sottoposti a normative diverse, che fanno insorgere diritti e doveri nuovi, ma assolutamente provvisori.
La certezza del diritto sta diventando una chimera non solo per il cittadino contribuente, imprenditore, utente, lavoratore, ma persino per il giurisprudente.
Da tempo giacciono proposte di modifica dell'articolo 77 della Costituzione tendenti a precisare in modo più rigoroso gli ambiti di utilizzo della decretazione d'urgenza. Varie volte nei lavori parlamentari si è giunti nelle vicinanze di un risultato concreto. Ancora oggi, però, il problema rimane irrisolto, e la XIII legislatura si apre nell'ingorgo di una marea di decreti, nei quali lo stesso Governo resta avviluppato.
La proposta che segue, e che è sottoposta alla vostra attenzione, apporta all'articolo 77 della Costituzione le seguenti modificazioni:


1) venngono precisati in modo rigoroso gli ambiti di intervento per decreto-legge; ciò a partire dalle naturali condizioni di necessità ed urgenza, riferite però a quattro settori ben delimitati: calamità, sicurezza, finanza pubblica e adempimenti dovuti rispetto alla normativa comunitaria; si chiarisce inoltre che il decreto deve contenere misure di immediata applicazione e di contenuto specifico ed omogeneo;


2) viene imposto un termine perentorio alle Camere per la conversione in legge di un decreto-legge o per la sua negazione; all'uopo viene prevista una conseguente modifica dei regolamenti parlamentari, in modo che i Presidenti siano posti nelle condizioni di rispettare i tempi; è inoltre previsto che i decreti-legge non possano essere emendati, se non per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria; e ciò perché il Parlamento non diventi «complice» dei ritardi, delle variazioni, della trasformazione dei decreti-legge in normative omnibus, dai contenuti molteplici e disorganici;


3) infine, è impedita la reiterazione dei decreti-legge e l'uso distorto del decreto stesso come riparo alle sentenze della Corte costituzionale, quando queste rendono inefficaci norme illegittime a causa di vizi non attinenti al procedimento.


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