PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C1825

Art. 1.


1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il Governo può adottare, in casi di necessità ed urgenza prodotti da calamità naturali o concernenti la sicurezza nazionale, la finanza pubblica, l'attuazione non differibile di atti normativi della Comunità europea, decreti contenenti misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alle Camere, chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo non può, con nuovi decreti, rinnovare disposizioni di altri decreti approvati dal Governo nei dodici mesi precedenti e non convertiti in legge dalle Camere, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento».


indice materie
Indice