PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C1549


Onorevoli Colleghi! - Il ricorso sempre più frequente da parte del Governo alla emissione di decreti aventi forza di legge ha determinato inevitabilmente una paralisi nella attività legislativa vera e propria. Nel tentativo di convertire i decreti nel termine stabilito di sessanta giorni il Parlamento ha finito per occuparsi quasi esclusivamente di tali provvedimenti, trascurando la pur numerosa produzione di iniziativa propria. Il processo di formazione delle leggi ha visto già attribuita al Governo la prerogativa di stabilire quasi tutte le scelte di carattere legislativo. Inoltre, la mancata conversione dei decreti nel termine ha imposto la loro continua riproposizione, sicché si assiste all'assurdo di una normativa vigente fatta di atti del Governo non convertiti in legge e quindi di una vera e propria espropriazione del potere legislativo da parte del Governo ai danni del Parlamento.
Una riforma costituzionale dovrà prendere in esame tutto il processo di formazione delle leggi e soprattutto la possibilità di riservare alla legge la disciplina di determinate situazioni e di consentire al Governo di regolare la materia che attiene alla attività di gestione con atti amministrativi.
Prima che si possa avviare un discorso più ampio sulle riforme, è necessario ridisegnare l'articolo 77 della Costituzione per riportarlo al significato che aveva voluto attribuirgli il legislatore costituente, cioè quello di consentire solo in casi assolutamente straordinari una potestà legislativa al Governo, e comunque per un periodo limitato. Per questo la proposta che viene presentata tende ad ottenere due risultati: che un atto del Governo abbia forza di legge ordinaria senza la conversione da parte del Parlamento per non più di sessanta giorni; che i decreti del Governo contengano misure veramente urgenti e indifferibili con carattere di omogeneità.
Non si è ritenuto di porre restrizioni per materia o prevedere sbarramenti preliminari per consentire, nei limiti fissati dalla Costituzione, comunque all'esecutivo un margine di manovra proprio quando l'urgenza impone tempi ristretti che non permetterebbero il ricorso al normale processo di formazione delle leggi.


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