PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C1549

Art. 1.


1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati per la conversione il giorno stesso alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono essere riproposti se non nella forma del disegno di legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo non può con decreti aventi forza di legge rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari».


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